CARTELLA MANCATE DI ALCUNE PAGINE?...LA PROVA SPETTA AL CONTRIBUENTE


Se viene contestata l'integrità dell'atto notificato, la prova incombe sul contribuente, il quale non può semplicemente dichiarare la mancanza di alcune pagine dell'atto, ma deve proporre "querela di falso". 


Sentenza n. 3510 del 18 settembre 2017 

della Commiss. Trib. Regionale, Caltanissetta, Sez. VII - 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZ.STAC DI CALTANISSETTA
SETTIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
DE MARIA MICHELE - Presidente
GENNARO IGNAZIO - Relatore
SANFILIPPO ROSARIO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5306/2014
depositato il 01/08/2014
- avverso la sentenza n. 236/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA
contro:
F.M.C.
VIA G. X. 25 93013 M.
proposto dall'appellante:
A.R. S.P.A.
difeso da:
RAJA FRANCESCO PAOLO
C/ R.S. SPA
VIALE DELLA REGIONE N. 79 93100 CALTANISSETTA CL
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2008


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente F.M. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanisetta una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) dell'importo complessivo di Euro 10.361,07 riguardante il mancato pagamento IVA per l'anno di imposta 2008 e sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
La ricorrente eccepiva che l'atto de quo le era stato notificato mancante di alcune pagine: ovvero, su sedici pagine complessive ne erano state allegate soltanto sette.
La S.S. spa si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso con riguardo alla parte della pretesa afferente violazioni al Codice della Strada e per il resto contestava la fondatezza delle argomentazioni della ricorrente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sezione I, con sentenza n. 236/01/14 del 3 Febbraio 2014 dichiarava inammissibile il ricorso con riferimento agli importi per violazioni al Codice della Strada, annullava per il resto l'impugnata cartella.
I primi giudici osservavano che "...effettivamente la cartella di pagamento opposta...risulta essere stata notificata al contribuente priva di numerose pagine...In conseguenza... il contribuente non è stato posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza dell'operato dell'Ufficio...".
La S.S. spa ha impugnato la sentenza in parola eccependo, con unico motivo la erronea e/o inesistente motivazione della sentenza di primo grado.
Rileva parte appellante che "... la presunzione di completezza dell'atto può superarsi solo con la querela di falso o con la prova della mancata conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario..." (pag. 3 atto di appello).
Conclude quindi chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la conferma di legittimità del provvedimento impugnato.
La parte appellata non risulta costituita in questo grado di giudizio.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questo collegio nel corso dell'udienza del 3 luglio 2017.


MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla S.S. spa è fondato su argomentazioni di pregio processuale ed è pertanto meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che i primi Giudici hanno formulato la propria statuizione sulla base delle mere affermazioni della Parte contribuente la quale ha lamentato di avere ricevuto la notifica del provvedimento impugnato mancante di alcune pagine.
La statuizione merita riforma.
Ed infatti, i Giudici di prime cure partendo dalla produzione documentale da parte della ricorrente/appellata priva di alcune pagine dell'atto notificato, ha ricavato la certezza della parziale ed incompleta notifica dell'atto in parola.
Ritiene il Collegio che la prova della parziale (o incompleta) notifica dell'atto in contestazione non possa essere fornita con la semplice produzione in giudizio dell'atto stesso (mancante di pagine), atteso che la mancanza delle pagine potrebbe (astrattamente) essere avvenuta anche in data posteriore alla data di notifica (completa in tutte le sue parti) o essere ascrivibile anche a cause diverse.
Ritiene il collegio che la parte contribuente al fine di "superare" la presunzione di integrale notifica avrebbe dovuto proporre querela di falso nei confronti della relata nella parte in cui è stato attestato che il provvedimento notificato consta di "...n. 16 pagine di cui n. 2 di bollettini...".
Ma ciò non risulta essere stato fatto.
Né agli atti si riscontra alcuna altra forma di contestazione formale, non potendosi ritenere sufficiente una mera e labiale dichiarazione di avvenuta parziale notifica dell'atto.
Ma a prescindere da quanto sopra non può non evidenziare il Collegio che anche la parziale notifica del provvedimento in contestazione non priva né limita il diritto di difesa della Contribuente atteso che per costante giurisprudenza di legittimità l'avviso di accertamento (nel caso che qui ci occupa la cartella) ha il carattere di provocatio "ad opponendum", cosicché essa soddisfa l'obbligo di motivazione previsto dalla legge a carico dell'amministrazione quando abbia posto in grado il contribuente destinatario di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.(Cassazione civile, sez. trib., 13/04/2005, n. 7707).
Nella fattispecie concreta l'atto impugnato (pur e notificato parzialmente) ha reso edotta la Contribuente della pretesa, o comunque ha consentito alla stessa di poter attingere notizie presso gli Uffici dell'Agente per la R. e quindi di tutelare le proprie posizioni.
Va ancora evidenziato che sebbene l'avviso di accertamento (nel caso che qui ci riguarda la cartella) costituisca una "provocatio ad opponendum", e non abbia quindi natura di atto processuale, nondimeno dovendo esso essere notificato al contribuente, ed essendo per tale motivo soggetto alle norme sulle notificazioni, il suddetto avviso è altresì soggetto alle norme che prevedono la sanatoria delle nullità della notificazione per conseguimento dello scopo.
Ne consegue che la proposizione da parte del contribuente sana la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, a meno che nel frattempo la p.a. non sia decaduta dalla propria pretesa.
(Cassazione civile, sez. un., 05/10/2004, n. 19854).
Ed infatti la notificazione dell'avviso di accertamento tributario (così come la cartella nel caso concreto oggetto del presente giudizio) affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di "provocatio "ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60 comma 1 D.P.R. n. 600 del 1973 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro e di in.v.im.), richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le "norme stabilite dagli art. 137 ss. c.p.c. (salve le modifiche subito dopo indicate), così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. (Cassazione civile, sez. trib., 12/12/2002, n. 17762).
Per le superiori argomentazioni l'appello di R.S. spa è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.
Accoglie l'appello di R.S.
Riforma la sentenza appellata nella parte in cui ha annullato l'atto impugnato.
Conferma la sentenza di I grado per il resto.
Conferma l'atto originariamente impugnato con riguardo alla pretesa di natura tributaria.
Condanna l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui Euro 500,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 1.000,00 per il presente grado, in favore di R.S. spa.
Caltanissetta, il 3 luglio 2017.

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