PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
EX ART.72 BIS D.P.R. N.602 DEL 1973.
Tribunale Napoli sez. V- 09 marzo 2009.
Nella sentenza sotto riportata vengono evidenziate le differenze tra la procedura prevista dall’art.72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 e ss. e quella ordinaria ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c., rilevando come la prima si esplica interamente in via stragiudiziale ed ha carattere alternativo rispetto alle modalità di espropriazione ordinaria essendo una procedura affidata alla facoltà discrezionale del concessionario e che si esaurisce con il pagamento nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto per quanto concerne i crediti scaduti, ovvero alle scadenze previste, per quanto concerne i crediti per i quali non sia ancora spirato il termine per l’adempimento.
1. Ai fini della più agevole comprensione dei motivi della pronuncia, occorre premettere qualche breve considerazione di ordine generale.
Estendendo modelli procedimentali previsti per crediti causalmente ben specificati (fitti o pigioni) nella disciplina della riscossione coattiva, l'art.72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 -come novellato dall'art.2, comma sesto, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, conv. in legge 24 novembre 2006 n.286-, rubricato "pignoramento dei crediti verso terzi", dispone che:
"1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. [...]
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.".
Ad onta del nomen juris adoperato, l'istituto presenta rimarchevoli peculiarità rispetto all'omologa codicistica forma espropriativa.
Invero, nell'ordito disegnato dagli artt.543 e seguenti del codice di rito, l'espropriazione dei crediti presso terzi, nel suo andamento fisiologico, si articola, nei suoi tratti essenziali, nel seguente modo:
a) notifica al debitore e al terzo dell'atto di pignoramento munito dei requisiti di forma-contenuto previsti dall'art.543 c.p.c. e contestuale citazione a comparire in udienza innanzi il G.E. individuato ex art.26 c.p.c.;
b) dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato che: se positiva, individua il bene-credito staggito e così perfeziona il pignoramento (perciò definito come fattispecie a formazione progressiva); se negativa, mancante o contestata, genera, su istanza ad hoc del creditore procedente a pena di estinzione della esecuzione, l'apertura di un giudizio a cognizione piena ed esauriente per l'accertamento dell'obbligo del terzo, costituente modalità alternativa per il perfezionamento del pignoramento;
c) su richiesta di parte creditrice, emissione ad opera del G.E. di un'ordinanza di vendita oppure- più frequentemente- di assegnazione del credito staggito, provvedimento che, in questo secondo caso, costituisce l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, determinando -con una cessio pro solvendo- il simultaneo trasferimento della titolarità del credito dal debitore esecutato alla parte assegnataria, rimanendo invece estranea alla procedura l'adempimento ad opera del terzo assegnato dell'obbligazione la materiale esazione delle somme.
1.2. Rispetto allo schema ora summatim descritto, la procedura regolata dal citato art.72 bis presenta queste caratterizzanti connotazioni:
-la mancanza, nell'atto di pignoramento, della citazione del debitore e del terzo a comparire in udienza innanzi al G.E., sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente procedente al terzo pignorato;
- la totale assenza di un momento apud judicem, e quindi la radicale inconfigurabilità della fase e delle attività sopra illustrate sub b);
-l'ottemperanza all'ordine, cioè a dire la traslazione del credito (più precisamente, il pagamento delle somme oggetto dello stesso) dal terzo all'agente della riscossione -si ripete, senza provvedimento giudiziale-, compendia, uno actu, le fasi -e produce i relativi effetti- dell'accertamento (dacchè, in tutta evidenza, il pagamento da parte del terzo pignorato implicitamente presuppone l'esistenza di una situazione debitoria verso il soggetto esecutato), della assegnazione e della materiale esazione delle somme, e rappresenta il momento terminale della procedura;
- in caso di inosservanza dell'ordine da parte del terzo (non importa per quel ragione, e cioè sia per sua negligenza o determinazione sia per la insussistenza di un credito dell'esecutato nei suoi confronti), l'agente della riscossione, infruttuosamente esperito il privilegiato percorso dell'art.72 bis, non può che ricorrere alla espropriazione presso terzi ordinaria, e cioè procedere "previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile" (art.72, comma secondo, D.P.R. 602/1973).
1.3. Si tratta, in breve, di una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si esplica interamente in via stragiudiziale, avente carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente e destinata -nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione- a perfezionarsi e, nel contempo, ad esaurirsi con il pagamento al concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto per quanto concerne i crediti scaduti -lettera a)- , ovvero alle scadenze previste, per quanto inerisce i crediti dei quali non sia spirato il termine per l'adempimento -lettera b), primo comma, art.72bis.
Dalla enunciata ricostruzione (e segnatamente, dalla previsione del secondo comma della norma in parola) derivano poi ulteriori conseguenze.
Decorsi quindici giorni dalla notifica dell'atto al terzo (ovvero elasso il termine di scadenza dei crediti non ancora esigibili a tale epoca), in ogni caso diverso dall'adempimento del terzo satisfattivo del credito azionato dal procedente (quindi, schematizzando: totale inerzia o dichiarazione negativa -cioè di insussistenza di debito- da parte del terzo; pagamento di somme incapienti rispetto al credito fatto valere), il pignoramento ex art.72 bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Quanto poi al terzo pignorato -ferma la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'agente della riscossione se colpevolmente inosservante l'ordine di pagare- trascorso il precisato lasso temporale viene meno ogni obbligo di prestazione a suo carico ed altresì ogni obbligo di custodia delle somme staggite, quest'ultimo, pervero, nemmeno ipotizzabile, dacchè nella espropriazione codicistica correlato -in virtù del combinato disposto degli artt.546 e 543, secondo comma, n.2- alla intimazione di non disporre delle somme "senza ordine del giudice", cioè ad un comando giudiziale che, nella speciale procedura ex art.72 bis, è, per definizione, del tutto mancante.
1.4. In ordine ai mezzi di tutela utilizzabili dal debitore esecutato, lo svolgimento in un ambito totalmente non contenzioso con dispensa da qualsivoglia forma di controllo giudiziale (il che costituisce il quid proprium dell'istituto in questione rispetto sia alle espropriazioni forzate codicistiche che ai sistemi di riscossione coattiva esattoriale disciplinati dal D.P.R. 602/1973) ha indotto un diffuso orientamento a definire il pignoramento de quo come ordine autoritativo, estrinsecazione dei poteri conferiti all'agente della riscossione quale soggetto privato esercente una pubblica funzione e, pertanto, ad escludere la praticabilità dei rimedi oppositivi (e delle strumentali misure cautelari) innanzi l'A.G.O..
A dissipare i -non ingiustificati, a dire il vero- dubbi ermeneutici sul punto, valenza decisiva sembra ora assumere l'indicazione autorevolmente proveniente dalla Corte Costituzionale la quale, nella ordinanza del 28 novembre 2008 n.393 (con cui è stata disattesa la questione di illegittimità dell'art.72bis sollevata per ragioni qui non pertinenti), valorizzando il profilo funzionale del pignoramento de quo come mezzo di realizzazione coattiva del credito, ha chiarito, in un significativo obiter dictum, che i debitori esecutati ai sensi dell'art.72 bis in parola possono proporre "le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi di cui all'art.57 del D.P.R. 602/1973".
Seguendo tale insegnamento, quindi, il pignoramento in discorso, qualificato come modalità esecutiva tipicamente esattoriale, è impugnabile dall'esecutato -nei circoscritti limiti tracciati dall'art.57 D.P.R. 602/1973- innanzi il Giudice Ordinario con l'opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.: ove il debitore contesti l'an della pretesa creditoria azionata dall'agente di riscossione) oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.: qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale).
2. Premesso quanto sopra ai fini della correttezza dello strumento di tutela in concreto adoperato, le censure sollevate nel libello introduttivo -in parte narrativa in sintesi trascritte- vanno, sub specie juris, qualificate come fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, in quanto dirette a contestare la legittimità del pignoramento asseritamente inficiato da vizi propri o, per nullità derivata, da vizi della procedura di riscossione.
Ciò posto, osserva il Tribunale come l'opposto pignoramento abbia perso efficacia in conseguenza del mancato pagamento da parte del terzo nel termine specificato sub 1.3.: la circostanza si desume dalle difese spiegate in causa dal terzo (che, nel costituirsi, ha denegato l'esistenza di propri obblighi verso l'esecutato) ed è altresì pacifica tra i contradditori.
In diritto, l'acclarata inefficacia del pignoramento determina la cessazione della materia del contendere sull'opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. per difetto di interesse ad una decisione sul merito: benvero, se lo scopo della opposizione in parola è una pronuncia sulla regolarità formale di un procedimento esecutivo, ontologicamente destinata soltanto ad incidere sul corso di esso, alcun senso potrebbe avere l'emanazione di un provvedimento siffatto quando gli atti esecutivi abbiano, per altra causa, perduto efficacia (così Cass., 26 marzo 2003 n.4492).
2.1. Pur imponendosi declaratoria nei sensi anzidetti, occorre però egualmente muovere al vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, al limitato scopo della statuizione sulle spese processuali, da informare alla stregua del criterio della soccombenza virtuale.
Nel compiere tale valutazione, reputa il giudicante la verosimile non accoglibilità delle doglianze dell'opponente, atteso che, in breve:
- erroneo è il riferimento normativo operato nel ricorso introduttivo: l'opponente richiama il disposto dell'art.72 bis nella formulazione testuale risultante a seguito del D.L. 203/2005 (che limitava la pignorabilità nelle forme speciali ai soli emolumenti di natura retributiva), superata tuttavia dalla novella del D.L. 262/2006 che ha modificato la norma nel tenore attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, dacchè il pignoramento è stato eseguito nel giugno 2007;
- come evincesi per tabulas dai documenti prodotti dall'agente opposto (estratti di ruolo rilasciati tramite sistema informatico e muniti di asseverazione circa la provenienza, come prescritto dall'art.5, quinto comma, D.L. 31 dicembre 1996 n.669 e relazioni di notifica) le cartelle di pagamento prodromiche al contestato preavviso appaiono regolarmente notificate all'opponente dall'ufficiale di riscossione, alla cui relazione di notifica, per effetto della equiparazione per funzioni agli ufficiali giudiziari stabilita dall'art.49, comma secondo, D.P.R. 602/1973, deve attribuirsi l'efficacia probatoria privilegiata propria degli atti pubblici, facenti fede fino a querela di falso (Cass., 18 settembre 2003 n.13748);
- la inesistenza di somme disponibili sul conto corrente staggito (cioè a dire l'inesistenza di un credito dell'esecutato nei riguardi del terzo) non poteva costituire ragione di opposizione, comportando, invece, come sopra argomentato, l'infruttuosità ed inefficacia dell'esecuzione esperita.
2.2. Solo per completezza argomentativa, osserva il Tribunale che, in relazione alla procedura intrapresa per la riscossione di entrate tributarie (nel caso, quantitativamente costituenti larga parte del credito azionato) la opposizione era addirittura improponibile per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, stante l'espresso divieto sancito dall'art.57 del D.P.R. 602/1973 (cfr., sul tema, Cass., 13 gennaio 2005 n.565; Cass., sez. un., 14 febbraio 2002 n.2090; Cass., sez.un., 9 aprile 1999 n.212).
3. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dunque, parte opponente va condannata alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate -in difetto della prescritta nota specifica- secondo tariffa professionale, come in dispositivo.
La peculiarità della vicenda giustifica invece, a mente dell'art.92 c.p.c., la integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del terzo pignorato litisconsorte nel presente giudizio.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna la Mediterranea Espurghi s.r.l. alla integrale refusione in favore della Equitalia Polis S.p.A. -già Gest Line S.p.A.- delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.698, di cui euro 50 per spese, euro 1.148 per diritti, euro 4.500 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese processuali nei riguardi della Unicredti Banca S.p.A..
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