La mancata impugnazione della cartella di pagamento produce unicamente la definitività
del credito statale - non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica
dell’atto originario - ma detta circostanza non determina anche l’effetto della conversione
del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale trasformazione
da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona, infatti, soltanto con l’intervento
del titolo giudiziale divenuto definitivo, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella
esattoriale, l’avviso di addebito dell’INPS e l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle
entrate costituiscono - per propria natura incontrovertibile - semplici atti amministrativi
di autoformazione e, pertanto, sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Comm. trib. reg. Roma, sent. 1050/12/17 del 7 marzo 2017
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