REDDITOMETRO KO
DECADENZA e IRRAGIONEVOLEZZA DEI RISULTATI.
DECADENZA e IRRAGIONEVOLEZZA DEI RISULTATI.
La fattispecie trattata dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, prende il via dal questionario
inviato al Contribuente, difeso già in tale fase dall' Avv. Alfio Mario Gambino
del Foro di Catania, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Catania richiedeva
specifica dei redditi e dei beni mobili ed immobili posseduti ed utilizzati per
gli anni 2007 e 2008.
A seguito della produzione
documentale, nella quale emergeva come il Contribuente non avesse alcun obbligo
dichiarativo attesa la sussistenza di
soli redditi già tassati alla fonte, l'Agenzia delle Entrate
rispettivamente in data 04.12.2013 ( per l'anno di imposta 2007) e in data
22.04.2014 ( per l'anno di imposta 2008) notificava due distinti avvisi di
accertamento, nei quali determinava un presunto
maggior reddito stimando come, il possesso di un'automobile di grossa
cilindrata avrebbe determinato un maggior reddito annuo di oltre € 42.000,00.
Il contribuente propone pertanto due distinti
ricorsi avverso i rispettivi atti di accertamento, riuniti dalla Commissione
Tributaria di Catania, nei quali si eccepisce la decadenza dell'Amministrazione
Finanziaria atteso che l’art. 43 del
DPR 600/73 stabilisce che “Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I
l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.”,
ma nel caso in esame, l’ufficio ha
erroneamente applicato il II° comma dell’articolo sopra citato, in
quanto la pretesa impositiva doveva essere avanzata “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno ",
in quanto che il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi
per gli anni di imposta 2007 e 2008 non avendone alcun obbligo giuridico
e non per sottrarre redditi all’erario,atteso che gli unici redditi
dallo stesso percepiti erano già soggetti a ritenuta alla fonte, .
Inoltre, e con ulteriore motivo di
ricorso, il difensore avv. Alfio Mario Gambino ha rilevato l’incoerenza della ricostruzione sintetica
operata affrontando il concetto di «spese indici di capacità contributiva» e
dimostrandone l’irragionevolezza del reddito presunto.
La Commissione Tributaria di Catania, Sez. 13 con la sentenza n.
473 del 11.01.2016, presidente e relatore il dott. Lucifora Francesco, ha
accolto i ricorsi riuniti come in motivazione.
Questi i punti nodali del provvedimento:
"Il ricorrente produce in atti una copiosa documentazione
dalla quale emerge che i redditi percepiti negli anni d'imposta 2007/2008 sono
assoggettati a imposta alla fonte, atteso che si tratta titoli amministrati da
un istituto bancario (Banca Sella) e rendite finanziarie (cedole, dividenti,
interessi) percepite da altro istituto bancario (Unicredit).
La stessa Agenzia delle entrate da atto che i rendimenti sono
stati sottoposti a imposizione alla fonte (pag. 3 e 4 dell'avviso di
accertamento). .
Dalla lettura DPR. 917/86 (T.U. imposte dirette), discende che i
contribuenti ai fini dell'autoliquidazione delle imposte devono presentare al
Fisco, per ogni anno, una Dichiarazione reddituale, nella quale, appunto,
dichiara i redditi percepiti e le imposte da versare all'Erario.
Ragionando a contrariis, se i
contribuenti sono esclusivamente titolari di redditi che per legge sono stati
già sottoposti a tassazione da altri soggetti (sostituti d'imposta), viene meno
qualsiasi obbligo per il percettore di dichiararli, sia perché la dichiarazione
reddituale ha la funzione di dichiarare, appunto, l'esistenza di materia
imponibile (e in questo caso non esiste materia imponibile) sia perché altri
soggetti al suo posto hanno effettuato la dichiarazione dell'esistenza di
materia imponibile per conto suo.
Comunque, l'onere di provare che nel caso in esame vi fosse'
l'esistenza di ulteriori imposte da, pagare oltre quelle versate dai sostituti
incombeva all'Agenzia delle entrate. Ma ditale prova non solo non c'è alcuna
traccia ma neanche alcuna allegazione.
Il collegio, per quanto sopra, considerato che gli anni d'imposta
oggetto di accertamento sono quelli del 2007 e 2008, accertato che gli avvisi
di accertamento sono stati notificati il 4.12.2013 (per l'anno d'imposta 2007)
e il 22.4.2014 (per l'anno 2008), ben oltre il termine di quattro anni, dichiara l'Agenzia delle entrate
decaduta dal potere accertativo per violazione dei termini di cui all'Art. 43 ,
co.1 del DPR 600/73
"Il Collegio, pertanto, dichiara
illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati, perché, in presenza di
redditi assoggettati a ritenuta alla fante non v'è obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'azione accertatrice
doveva essere attivata, a pena di decadenza, entro i termini di cui al 1° co.
Dell'art. 43 dpr 600/73."
La Commissione Tributaria esamina attentamente
anche il merito, rilevando che :
" è evidente a chiunque
l'irragionevolezza dei risultati redditometrici perchè totalente avulsi dalla
realtà.." e affermando come "se questi fossero dati reali, l'80%
della popolazione non potrebbe permettersi il possesso neanche di
un'autovettura."
Un ritorno alla realtà a difesa dei
contribuenti.
Avv. Alfio Mario Gambino
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