PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Comm. trib. prov.le Catania sez. VI N.176/2011

PIGNORAMENTO ESATTORIALE PRESSO TERZI  
 Comm. trib. prov.le Catania sez. VI N.176/2011.

Fatto


Con ricorso x. rappresentato e difeso come in atti, impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi, disposto dall'agente della riscossione notificato in data 08.07.2010 Eccepiva in ricorso:
1) la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta al pignoramento impugnato:
2) l'assoluta carenza di motivazione dell'atto esecutivo stesso nel quale viene omesso qualunque riferimento alla causale del credito;
3) la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
4) la insussistenza del debito riferito alle presupposte cartelle di pagamento n... e n..., recenti le imposte derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato nullo il pignoramento impugnato, nonché dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa di imposta relativa alle suddette cartelle esattoriale n... e n... quale conseguenza della emessa notificazione entro il termine di legge delle cartelle stesse.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni presentate il 29/10/10, la quale ha sostanzialmente chiesto il rigetto del ricorso perché l'atto opposto non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario,elencati nell'art. 19 d.lg. n. 546/1992, nonché per mancanza di legittimazione processuale a resistere in capo all'agenzia stessa.
Non si è costituito, quantunque regolarmente citato, l'Agente della riscossione Serit Sicilia Spa.
All'odierna udienza la Commissione sentite le parti, dopo aver accolto la richiesta di sospensione all'udienza del 19/11/2010, poneva in decisione il ricorso.
Diritto


Il ricorso è accolto.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione e la competenza di questa Commissione, stante che ai sensi dell'art. 2 del D.lg. n. 546/1992, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, poiché il ricorrente lamenta proprio la mancata notifica di detta cartella, trova applicazione l'art. 19 comma 3 stesso d.lg., secondo cui la mancata notificazione di atti impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
è noto, a riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha statuito che in tema di contenzioso tributario "l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lg. n. 546/1992 va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a. che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448/ del 2001" (Cass. Civ. 25/02/2009 n. 4513).
Il predetto principio di diritto corrisponde, peraltro, alla ragionevolezza del sistema normativo, in quanto diversamente opinando si priverebbe il contribuente della tutela della giurisdizione tributaria nei casi di omissione o irregolare notificazione della cartella di pagamento.
Ciò, in quanto l'art. 57 del dp.r. n. 602 del 1973, stabilisce (ma solo per le entrate aventi carattere tributario) che non sono ammesse dinanzi al giudice ordinario (dell'esecuzione) le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Inammissibilità che non sussiste, invece, per le entrate non aventi carattere tributario giusta il disposto dell'art. 29 D.lg. n. 46/1999 (dal titolo appunto "Garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle Commissioni tributarie"), secondo cui alle dette entrate "non si applica la disposizione del comma dell'art. 57 del d.p.r. 29/09/1973 n. 602 (Conforme: Cass. Civ. Sez. Unite 12/06/2009 n. 10849).
Sicché, inequivocabilmente si deduce che, ove in assenza di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (relativa a credito di imposta), il contribuente venisse privato della possibilità dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso dall'esattore per vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo (costituito dalla cartella stessa), non potendo per tali vizi adire il giudice ordinario l'esecutato rimarrebbe privato di ogni garanzia giurisdizionale.
Ciò che è in costituzionalmente incongruo.
Si richiamano, a riguardo, le statuizioni della Corte Costituzionale, che ribadiscono la necessità di interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina processuale tributaria (sent. N. 255/2010, ord. 217/2010).
Nel merito, osserva il Collegio che l'atto impugnato è privo di due elementi essenziali la specifica dei motivi di credito e l'indicazione del tipo di documento in forza del quale viene promossa l'azione esattoriale.
Ciò, in violazione dell'art. 7 l. n. 27/7/2000 n. 212, dell'art. 3 l. 7/08/1990 n. 241 e dell'art. 543 c.p.c.
Osserva altresì il Collegio che, come da estratti ruolo prodotti dal ricorrente, nell'atto di pignoramento opposto è compresa la pretesa per tributi derivanti (ex art. 36 bis d.p.r. n. 602/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972) della dichiarazione annuale dei redditi presentata con mod. Unico per gli anni 2002 e 2005, il cui termine decadenziale previsto per la notifica delle relative cartelle (n.) è scaduto rispettivamente il 31/12/2004 (ai sensi dell'art. 36 lett. a) d. lg. n. 46/1999) e il 31/12/2009 ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Tali risultanze non vengono contrastate nell'atto di costituzione dell'Agenzie delle Entrate.
Allo stesso modo nulla viene contro dedotto, sia dall'Agenzia che dalla Serit Sicilia Spa (che non si è costituita in giudizio), in ordine alla eccezione del ricorrente circa la omessa notificazione della cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnate.
Ne deriva, in conclusione, che la procedura avviata dalla Serit Sicilia è del tutto illegittima per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento impugnato, ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 602/1973, è altresì nullo il pignoramento stesso per mancanza degli elementi essenziali, e non sussiste il debito recato dalle cartelle di pagamento n... e n... per maturata decadenza ex art. 36 d.lg. n. 46/1999 e art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
PQM


La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'impugnato pignoramento presso terzi, nonché i crediti di imposta iscritti a ruolo con le cartelle di pagamento n... e n... Spese compensate.
Così deciso in Catania il 31/01/2011
Il Presidente
Il Relatore
Note

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