PIGNORAMENTO ESATTORIALE PRESSO TERZI
Comm. trib. prov.le Catania sez. VI N.176/2011.
Fatto
Con ricorso x. rappresentato e
difeso come in atti, impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi,
disposto dall'agente della riscossione notificato in data 08.07.2010 Eccepiva
in ricorso:
1) la mancata o invalida notifica delle cartelle
di pagamento presupposta al pignoramento impugnato:
2) l'assoluta carenza di motivazione dell'atto
esecutivo stesso nel quale viene omesso qualunque riferimento alla causale del
credito;
3) la mancata indicazione del responsabile del
procedimento;
4) la insussistenza del debito riferito alle
presupposte cartelle di pagamento n... e n..., recenti le imposte derivante
dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata rispettivamente
per gli anni 2002 e 2003.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato nullo il
pignoramento impugnato, nonché dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa
di imposta relativa alle suddette cartelle esattoriale n... e n... quale
conseguenza della emessa notificazione entro il termine di legge delle cartelle
stesse.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con
controdeduzioni presentate il 29/10/10, la quale ha sostanzialmente chiesto il
rigetto del ricorso perché l'atto opposto non rientra tra gli atti impugnabili
dinanzi al giudice tributario,elencati nell'art. 19 d.lg. n. 546/1992, nonché
per mancanza di legittimazione processuale a resistere in capo all'agenzia
stessa.
Non si è costituito, quantunque regolarmente
citato, l'Agente della riscossione Serit Sicilia Spa.
All'odierna udienza la Commissione sentite le parti,
dopo aver accolto la richiesta di sospensione all'udienza del 19/11/2010,
poneva in decisione il ricorso.
Diritto
Il ricorso è accolto.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione e
la competenza di questa Commissione, stante che ai sensi dell'art. 2 del D.lg.
n. 546/1992, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie
riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della
cartella di pagamento.
Nella fattispecie, poiché il ricorrente lamenta
proprio la mancata notifica di detta cartella, trova applicazione l'art. 19
comma 3 stesso d.lg., secondo cui la mancata notificazione di atti impugnabili
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione
unitamente a quest'ultimo.
è noto, a riguardo, l'insegnamento della Suprema
Corte la quale ha statuito che in tema di contenzioso tributario
"l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lg. n.
546/1992 va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali
di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a. che in conseguenza
dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448/ del
2001" (Cass. Civ. 25/02/2009 n. 4513).
Il predetto principio di diritto corrisponde,
peraltro, alla ragionevolezza del sistema normativo, in quanto diversamente
opinando si priverebbe il contribuente della tutela della giurisdizione
tributaria nei casi di omissione o irregolare notificazione della cartella di
pagamento.
Ciò, in quanto l'art. 57 del dp.r. n. 602 del
1973, stabilisce (ma solo per le entrate aventi carattere tributario) che non
sono ammesse dinanzi al giudice ordinario (dell'esecuzione) le opposizioni
relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Inammissibilità che non sussiste, invece, per le
entrate non aventi carattere tributario giusta il disposto dell'art. 29 D.lg.
n. 46/1999 (dal titolo appunto "Garanzie giurisdizionali per le entrate
non devolute alle Commissioni tributarie"), secondo cui alle dette entrate
"non si applica la disposizione del comma dell'art. 57 del d.p.r.
29/09/1973 n. 602 (Conforme: Cass. Civ. Sez. Unite 12/06/2009 n. 10849).
Sicché, inequivocabilmente si deduce che, ove in
assenza di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento
(relativa a credito di imposta), il contribuente venisse privato della
possibilità dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso
dall'esattore per vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione
del titolo esecutivo (costituito dalla cartella stessa), non potendo per tali
vizi adire il giudice ordinario l'esecutato rimarrebbe privato di ogni garanzia
giurisdizionale.
Ciò che è in costituzionalmente incongruo.
Si richiamano, a riguardo, le statuizioni della
Corte Costituzionale, che ribadiscono la necessità di interpretazione
costituzionalmente adeguata della disciplina processuale tributaria (sent. N.
255/2010, ord. 217/2010).
Nel merito, osserva il Collegio che l'atto
impugnato è privo di due elementi essenziali la specifica dei motivi di credito
e l'indicazione del tipo di documento in forza del quale viene promossa
l'azione esattoriale.
Ciò, in violazione dell'art. 7 l. n. 27/7/2000 n.
212, dell'art. 3 l. 7/08/1990 n. 241 e dell'art. 543 c.p.c.
Osserva altresì il Collegio che, come da estratti
ruolo prodotti dal ricorrente, nell'atto di pignoramento opposto è compresa la
pretesa per tributi derivanti (ex art. 36 bis d.p.r. n. 602/1973 e 54 bis
d.p.r. n. 633/1972) della dichiarazione annuale dei redditi presentata con mod.
Unico per gli anni 2002 e 2005, il cui termine decadenziale previsto per la
notifica delle relative cartelle (n.) è scaduto rispettivamente il 31/12/2004
(ai sensi dell'art. 36 lett. a) d. lg. n. 46/1999) e il 31/12/2009 ai sensi
dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Tali risultanze non vengono contrastate nell'atto
di costituzione dell'Agenzie delle Entrate.
Allo stesso modo nulla viene contro dedotto, sia
dall'Agenzia che dalla Serit Sicilia Spa (che non si è costituita in giudizio),
in ordine alla eccezione del ricorrente circa la omessa notificazione della
cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnate.
Ne deriva, in conclusione, che la procedura
avviata dalla Serit Sicilia è del tutto illegittima per mancata notifica delle
cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento impugnato, ai sensi
dell'art. 50 d.p.r. n. 602/1973, è altresì nullo il pignoramento stesso per
mancanza degli elementi essenziali, e non sussiste il debito recato dalle
cartelle di pagamento n... e n... per maturata decadenza ex art. 36 d.lg. n.
46/1999 e art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e annulla
l'impugnato pignoramento presso terzi, nonché i crediti di imposta iscritti a
ruolo con le cartelle di pagamento n... e n... Spese compensate.
Così deciso in Catania il 31/01/2011
Il Presidente
Il Relatore
Note
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