INTIMAZIONI DI PAGAMENTO NULLE SENZA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E SPESE.
Con la sentenza n. 176 del 2015 la Commissione Tributaria Regionale di Bari evidenzia l'impossibilità per il contribuente che riceve una intimazione di pagamento di capire come sono stati calcolati gli interessi e le spese applicate.
Molto spesso, a fronte di una richiesta debitoria minima assistiamo ad intimazioni di pagamento realmente fuori misura con interessi e spese che di cui non viene specificata la modalità di calcolo dall'Agente della Riscossione.
Beh...il contribuente, atteso che sarà lui a dover pagare, avrà il diritto di conoscere come sono stati calcolati gli interessi !??..
crediamo proprio di si!
Sentenza
n. 176 del 29 gennaio 2015 (ud 21 novembre 2014) - della Commiss.
Trib. Regionale, Bari, Sez. XI - Pres. L. Solimando Matteo - Rel. L.
Solimando Matteo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMM.
TRIB. REG. PER LA PUGLIA
UNDICESIMA
SEZIONE
FATTO
La
C.T. Provinciale di Bari, Sezione VII,con sentenza n. 43/7/2013
emessa in data 22/01/2013 e depositata in data 11/03/2013, previa
riunione delle controversie recanti i nn. 2426/12-2427/13-2428/13,
rigettava i ricorsi proposti dal contribuente D. G. avverso tre
intimazioni di pagamento rivenienti da tre cartelle di pagamento
emesse a seguito di tre avvisi di accertamento relativi agli anni di
imposta 2001-2002-2003.
Con
tempestivo atto di appello, notificato all' XXX S.p.A
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore costituito
nel giudizio di primo grado e depositato presso la Segreteria di
questa Commissione, il contribuente impugnava tale sentenza
ritenendola non idonea e/o insufficiente a contrastare le ragioni
espresse sia nei tre ricorsi introduttivi che nella memoria
conclusionale di replica datata 08/01/2013 ed illegittima per
violazione delle norme di Legge in tema di notificazione degli atti
impositivi e della loro motivazione.
In
particolare il contribuente sosteneva che i primi giudici avevano
omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso relativi: a) alla
violazione e falsa applicazione dell'art 26, primo comma, D.P.R. n.
602 del 1973 e degli artt. 3, primo comma, e 14 della L. n. 890 del
1982 in tema di notifica degli atti impositivi a mezzo posta; b) alla
violazione e falsa applicazione dell'art.20 D.P.R. n. 602 del 1973 e
dell'art.7 della L. n. 212 del 2000; c) alla totale definizione del
periodo di imposta 2003 ai sensi dell'art. 39, dodicesimo comma,
della L. n. 111 del 2011. Infine sosteneva la erroneità della
sentenza impugnata in quanto basata su premesse errate che avevano
determinato un travisamento dei fatti decisivi della controversia.
In
conclusione chiedeva la trattazione della controversia in pubblica
udienza, l'accoglimento dell'atto di appello con il conseguente
annullamento dei tre avvisi di intimazioni di pagamento con vittoria
di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Con
memoria di costituzione e di controdeduzioni il difensore di E.S.
S.p.A., contestava e contrastava quanto dedotto dal contribuente
facendo riferimento alla interpretazione delle norme richiamate dallo
stesso contribuente ed alla giurisprudenza sia di merito che di
legittimità. Inoltre depositava, tutte in copia conforme
all'originale, gli estratti di ruolo relativi alle cartelle
sottostanti le intimazioni di pagamento impugnate, le relate di
notifica delle cartelle e le relate di notifica delle intimazioni di
pagamento.
In
conclusione chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna
del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con
memorie di replica, depositate in data 10/11/2014, il contribuente
sosteneva che, in primo luogo, la documentazione prodotta da E. in
sede di appello non poteva essere presa in considerazione in quanto
costituiva nuove prove così come previsto dall'art.58 D.Lgs. n. 546
del 1992 ed, in secondo luogo, che la stessa non poteva assurgere a
prova della regolarità della notifica dei tre avvisi di intimazione.
Infine insisteva sul merito delle ulteriori eccezioni dedotte
nell'atto di appello
Nell'odierna
udienza di trattazione della controversia in pubblica udienza,
sentiti il relatore, il difensore del contribuente ed il difensore di
E., letti gli atti ed i documenti di causa, al riguardo questa
Commissione
OSSERVA
Relativamente
alla richiesta del contribuente di annullamento delle tre intimazioni
di pagamento per "inesistenza della notifica" questo
Collegio sulla base di un ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, da cui non ritiene doversi
discostare, ritiene legittima la notifica effettuata da E. ai sensi e
per gli effetti del disposto di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 602
del 1973. Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto
dall'appellante, la pretesa irregolarità, riguardante la procedura
di notifica della cartella di pagamento o intimazioni di pagamento,
che determinerebbe l'inesistenza della notifica dell'atto opposto,
nella fattispecie non ha pregio perché, in virtù dell'articolo 26 -
comma I, seconda alinea- del D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione
può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di
raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò perché la richiamata
norma individua modalità diverse di notificazione prevedendo
espressamente la possibilità, da parte dell'Agente della
riscossione, di utilizzo del servizio postale. (Cass. sent.
n.11708/2011).
Ciò
posto, non sussiste la pretesa necessità che venga redatta la
relata, come peraltro confermato dal penultimo comma del medesimo
articolo 26 D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui è fissato
l'obbligo per il concessionario di conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta
notificazione o l'avviso ricevimento, ovviamente secondo la forma di
notificazione prescelta.(Cass. n. 4327 del 2009- n.2288/11- ord.
25128/13).
Risulta
del resto infondato anche il riferimento alla L. n. 890 del 1982 in
quanto, come più volte osservato da questa Commissione, la
previsione di cui al su citato art.26 D.P.R. n. 602 del 1973,essendo
una disposizione di carattere speciale, è chiaramente prevalente
rispetto alla generale disciplina.
In
tema di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di
ricevimento costituisce documento idoneo a provare sia l'intervenuta
consegna del plico, con la relativa data, sia l'identità della
persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha
sottoscritto l'avviso. Inoltre, in quanto avente natura di atto
pubblico, l'avviso di ricevimento esplica la medesima forza
certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione
eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della
fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle
dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale,
mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento,
attesta avvenuti in sua presenza.
Appaiono
invece fondati gli altri motivi di appello.
Quanto
alla prova dell'avvenuta notifica delle tre intimazioni di pagamento,
i primi giudici erroneamente hanno dato per scontato che le ricevute
delle raccomandate a/r depositate da E. in data 23/11/2012 fossero
relative a tali intimazioni, mentre le stesse, come risulta dagli
atti ed evidenziato dal contribuente, erano relative alle tre
cartelle di pagamento e,quindi, documenti del tutto estranei e non
attinenti al presente giudizio.
Conseguentemente
veniva a mancare la prova a cui i primi giudici hanno fatto
riferimento.
Va
inoltre precisato che sia E. che i primi giudici hanno sostenuto che
il contribuente non avesse impugnato le tre cartelle di pagamento e
che pertanto le stesse fossero diventate definitive. Ciò non
corrisponde al vero in quanto il contribuente ha sempre affermato di
aver tempestivamente impugnato anche le cartelle di pagamento per le
quali attualmente pendono i giudizi, per le prime due cartelle presso
la Suprema Corte e, per la terza cartella, presso la CTR di Bari.
Con
memoria di costituzione e di controdeduzioni il difensore di --------., in data 30/10/2014 depositava, tutte in copia conforme
all'originale, gli estratti di ruolo relativi alle cartelle
sottostanti le intimazioni di pagamento impugnate le relate di
notifica delle cartelle e le relate di notifica delle intimazioni di
pagamento.
Con
memorie di replica, depositate in data 10/11/2014, il contribuente
sosteneva che, in primo luogo, le documentazioni prodotte da E. in
sede di appello non potevano essere presi in considerazione in quanto
costituivano" nuove prove" così come previsto dall'art.58
D.Lgs. n. 546 del 1992 ed, in secondo luogo, che le stesse non
potevano assurgere a prova della regolarità della notifica dei tre
avvisi di intimazione in quanto non idonee. Infine insisteva sul
merito delle ulteriori eccezioni dedotte nell'atto di appello.
Questa
Commissione, in linea di diritto, ritiene legittimo il deposito dei
suddetti documenti da parte di E. in quanto,secondo un ormai
consolidato orientamento della Suprema Corte a cui ha più volte
aderito, l'art. 58, Comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha
espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti
in appello. Ciò in quanto nel processo tributario, mentre prove
ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo
grado, non possono essere proposte in appello, salvo che la parte
dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di
giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in
sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo
grado. (Cass. civ. Sez. VI - n. 18604/2012).
Nel
merito invece si condivide quanto sostenuto dal contribuente e cioè
che le tre fotocopie con le quali E. ritiene di aver provato
l'avvenuta regolare notifica dei tre avvisi di intimazione di
pagamento sono, in effetti costituite dalla stampa dell'utente C----5 al sito informatico" -----. S.p.A., e riportano in
calce il timbro "Copia conforme all'originale" in difetto
di una regolare sottoscrizione in quanto appare solo una sigla di un
soggetto non identificato. Tale documento non si ritiene pertanto
idoneo ad assurgere a prova della avvenuta notifica.
Per
quanto riguarda la omessa pronuncia dei primi giudici sulla
definizione totale, ai sensi dell'art. 39, dodicesimo Comma,della L.
n. 111 del 2011, del periodo di imposta 2003 questa Commissione ha
rilevato che gli importi relativi a tale anno sono stati già oggetto
di sgravio e quindi risultano ininfluenti ai fini del presente
giudizio. Tale circostanza é stata confermata dalle stesse parti in
sede di udienza.
Infine
si ritiene fondata anche la eccezione di violazione e falsa
applicazione dell'art.20 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 7 della
L. n. 212 del 2000 sollevata dal contribuente già in sede di ricorso
introduttivo e ribadita in sede di appello.
Infatti
le intimazioni di pagamento riportano l'ammontare complessivo sia
degli interessi che dei compensi e delle altre spese senza alcuna
indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo.
Appare
del tutto evidente che, venendo a mancare tali elementi essenziali,
il contribuente si trova nella impossibilità di esercitare il
diritto di difesa considerando, a maggior ragione, che, nel caso in
esame, trattasi di interessi e competenze risalenti ad oltre dieci
anni addietro poiché riferiti agli anni di imposta 2001-2002 e 2003.
Tale
principio é stato più volte affermato e ribadito dalla Suprema
Corte secondo cui l'obbligo di motivazione della cartella di
pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione ed alla
comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei
compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento, pure nel
caso in cui la stessa rappresenti l'atto consequenziale di un
prodromico avviso di accertamento.( ex multis Cass. civ. Sez, V,
26-03-2014, n. 7056)
P.Q.M.
Accoglie
l'appello e, per l'effetto, annulla le tre intimazioni di pagamento.
Condanna E.S. S.p.A al pagamento delle spese di giudizio che vengono
liquidate in Euro.1.240,00 (Milleduecento quaranta /00) per le spese
ed Euro. 1.500,00 ( Millecinquecento/OO) per onorari oltre Iva e Cap
come per legge.
Bari,
il 21 novembre 2014.
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