NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 140 C.P.C. SENZA L'AFFISSIONE.
La sentenza
È quanto emerge dalla sentenza n. 1600/01/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1600/01/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La vicenda
La controversia ha riguardato un’intimazione di pagamento, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per il 1998, non preceduta dalla rituale notifica della prodromica cartella esattoriale. Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la predetta cartella, il che rendeva nulli tutti gli atti di riscossione successivi, compresa l’intimazione in questione.
La controversia ha riguardato un’intimazione di pagamento, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per il 1998, non preceduta dalla rituale notifica della prodromica cartella esattoriale. Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la predetta cartella, il che rendeva nulli tutti gli atti di riscossione successivi, compresa l’intimazione in questione.
Di diverso avviso il concessionario della riscossione, che
si è costituito in giudizio insistendo per la bontà del proprio operato, posto
che la notifica della cartella era stata eseguita nel rispetto della procedura
descritta dall’articolo 140 del c.p.c.
La tesi del concessionario ha fatto breccia presso la CTP di
Roma, la quale ha rilevato che il plico contenente la cartella era stato
depositato presso la casa comunale e che di tale deposito era stata data
notizia al contribuente con raccomandata, così come previsto dall’art. 140
citato.
La CTR
Ebbene, contrariamente a quanto fatto dai colleghi provinciali, i giudici della CTR Lazio hanno ravvisato il mancato rispetto di uno dei passaggi procedurali descritti dall’articolo 140, il che ha condotto all’accoglimento dell’appello del contribuente.
Ebbene, contrariamente a quanto fatto dai colleghi provinciali, i giudici della CTR Lazio hanno ravvisato il mancato rispetto di uno dei passaggi procedurali descritti dall’articolo 140, il che ha condotto all’accoglimento dell’appello del contribuente.
La norma in questione stabilisce che, se non è possibile
eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario (o per incapacità o
rifiuto delle persone indicate dall’articolo 139), l’ufficiale
giudiziariodeposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve
eseguirsi, “affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La CTR spiega che la notifica ai sensi dell’articolo 140 si
perfeziona solamente con il puntuale compimento di tutti gli adempimenti in essa
descritti, sicché l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario,
“costituisce una necessità sostanziale e non semplicemente formale, nel senso
che non si tratta di un mero formalismo, ma è un adempimento finalizzato a
permettere al contribuente l’immediata nozione dell’avvenuta notificazione e di
prendere visione dell’atto depositato presso la casa comunale”.
La CTR aggiunge che l’invio della raccomandata “non è
sostitutivo dell’affissione espressamente richiesto dalla norma”. Nel caso di
specie è stata accertata l’omessa affissione dell’avviso alla porta del
contribuente.
Ciò ha comportato la nullità della notificazione della
cartella di pagamento, nullità che si è estesa all’intimazione di pagamento
oggetto di controversia. La CTR Lazio ha quindi accolto l’appello del
contribuente, dichiarando compensate le spese di lite.
Fonte: Fiscal Focus
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