Irrilevante
per l’IRAP il raddoppio dei termini
Come noto, l’art. 43, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973 prevede
espressamente i termini entro cui l’Amministrazione finanziaria deve notificare
gli avvisi di accertamento, pena la decadenza del potere impositivo.
Nello specifico, l’art. 43 citato stabilisce che l’avviso di
accertamento deve essere notificato:
-
entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
-
entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Analogamente a quanto previsto in tema di imposte dirette, anche
l’art. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede gli stessi termini di
notifica in materia di accertamento IVA.
Accanto alla disposizione di tali termini, con il D.L. n.
223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, ed in
particolare con l’art. 37, comma 24, del citato decreto legge, il legislatore
ha poi avuto modo di intervenire in materia disponendo l’introduzione di un
terzo comma nell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, il quale disciplina i casi di
raddoppio dei termini dell’accertamento.
In particolare, tale comma prevede espressamente che “in caso di violazione che comporta obbligo
di denuncia ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal
D.Lgs. n. 74/2000 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione”
Medesima disposizione è stata del pari prevista in materia di
IVA con l’introduzione del terzo comma all’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto, invece, attiene ai termini di accertamento in
materia di IRAP occorre ricordare come con l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 il
legislatore ha stabilito che per le attività di controllo, di accertamento, di
riscossione e contenzioso in materia di IRAP “si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad
eccezione degli artt. 38, commi dal 4° al 7°, 44 e 45 del D.P.R. 600/1973”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre adesso
analizzare se in tema di IRAP, al di là dell’applicazione degli stessi termini
previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per la notifica
degli avvisi di accertamento, si applichi anche il 3 comma, come innanzi
richiamato, attinente al raddoppio di tali termini.
Ebbene, al riguardo sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente
sono concordi nel ritenere che all’IRAP non si applica il raddoppio dei termini
e tanto in considerazione del fatto che il citato comma 3 richiama
espressamente i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, il cui decreto legislativo,
come noto, ricomprende solo ed esclusivamente i reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto.
Né tantomeno si può ritenere di estendere tale disposizione
anche all’Irap , non potendo l’istituto dell’analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto
dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, trovare applicazione in ambito
penale.
Recentemente,
sull’argomento è infine intervenuta la CTP di Milano che, con sentenza n.
6464/47/14 del 02/07/2014, ha avuto modo correttamente di affermare: “Con specifico riferimento ai rilievi Irap,
si evidenzia che la legge n. 74/2000 non conferisce rilevanza penale ai fini
Irap, né per analogia può essere applicato il già citato raddoppio dei termini
ai fini Irap, di conseguenza il raddoppio dei termini applicato ai fini Irap
risulta illegittimo non rientrando la fattispecie criminosa sulla previsione
del D.Lgs. 74/2000.
Per le rettifiche relative alle II.DD. e Iva, richiamato
quanto autorevolmente osservato dal giudice delle leggi sent. 247/11, in merito
alla sottoposizione del raddoppio dei termini alla sola condizione di
operatività costituita dall’obbligo di denuncia penale insorto per l’ufficio
tributario a seguito delle verifiche fiscali eseguite (e ciò indipendentemente
dal momento in cui tale obbligo si verifichi, anche se sia già decorso il
termine ordinario di accertamento e si sia prescritto il reato nella
fattispecie ipotizzato), detta pronuncia fornisce particolare conforto alla
convinzione circa l’insussistenza di alcun profilo di discrezionalità
nell’esercizio del potere della A.F. di raddoppiare i termini brevi altrimenti
operanti.”.
Lecce, 11 settembre 2014 Avv.
Maurizio Villani
Avv.
Alessandra Rizzelli
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