Nuova
imposta di registro, ipotecaria e catastale:
agevolazioni,
stangate e immutabilità.
L’
imposta di registro si caratterizza per il fatto di essere una
“imposta d’ atto” che deriva dall’ esistenza di determinati
atti giuridici, i quali devono o possono essere oggetto di
registrazione.

-gli
atti soggetti a registrazione obbligatoria;
-gli
atti volontariamente presenti per la registrazione.
Inoltre,
per quanto riguarda gli atti da registrare obbligatoriamente, si
distinguono gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e
quelli soggetti a registrazione in caso d’ uso.
Sia
l’ imposta di registro sia l’ imposta di bollo sono
caratterizzate dal principio
di
alternatività
rispetto
all’ Iva. In sostanza, laddove l’ operazione sia soggetta a Iva è
esclusa l’ applicazione dell’ imposta proporzionale di registro e
dell’ imposta di bollo.
In
base all’ articolo 40 del dpr n.131 dell’1986, l’ imposta di
registro si applicava nella misura fissa di 168,00 euro per gli atti
relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti a Iva
ma dall’ inizio del nuovo anno 2014 questo non fa più testo, in
quanto sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di
imposte indirette applicabili ai trasferimenti immobiliari con
conseguenze rilevanti sulla prima casa.
La
riforma
della
tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso cui è
applicabile l’
imposta proporzionale di registro (art. 10 del D.lgs n.23 del 14
marzo 2011 e articolo 26 del Dl n.104 del 12 settembre 2013) ha
comportato di regola un alleggerimento del carico impositivo. Ma per
quanto riguarda i numerosi casi particolari ,dal 1° gennaio 2014 si
deve fare i conti con un aumento della tassazione notevole per due
ragioni: l’ accorciamento della catena delle aliquote (prima si
spaziava dal 3% al 15%, passando attraverso il 4,7,8 %; ora abbiamo
solo il 2,4,9,12 %) e il principio secondo il quale, in relazione
agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni
immobiliari in genere e atti traslativi o costitutivi dei diritti
reali immobiliari di godimento, sono soppresse tutte le esenzioni e
agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Tale
riforma ha un indubbio impatto anche sulle operazioni che rientrano
in campo Iva; infatti, per quelle imponibili a Iva, le imposte di
registro, ipotecarie e catastali degradano alla misura fissa (dal
1°gennaio elevata da 168 a 200 euro), mentre per alcune operazioni
soggette a Iva , ma esenti, si deve applicare l’ imposta
proporzionale di registro e qui la riforma ha pieno impatto.
Agevolazioni
per atti esenti da Iva
Sono
soggetti a imposta proporzionale di registro gli atti di
trasferimento esenti da Iva se hanno per oggetto immobili abitativi(
si pensi alla vendita di un abitazione dopo il decorso di un
quinquennio dalla sua ultimazione).Quindi, questi atti beneficiano
dell’ affievolimento impositivo che deriva:
-dall’
introduzione delle nuove aliquote del 2%(applicabile se l’
acquirente domanda l’agevolazione della prima casa) e del
9%(applicabile in ogni altra situazione);
-dall’abbattimento
a 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale;
-dall’abolizione
dell’ imposta di bollo e delle tasse ipotecarie.
Le
operazioni imponibili ad Iva
Un
lieve incremento del carico impositivo si ha per le operazioni
imponibili ad Iva per le quali, per il principio di alternatività,
occorre invece applicare le imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa: l’ importo di queste tasse fisse è
aumentato da 168 a 200 euro. Al riguardo è bene precisare che: a)l
imposta ipotecaria e catastale sono dovute nella nuova misura fissa
di euro 50 per ciascuna quando si tratta di atti soggetti alle nuove
aliquote del 2 e 9 %;b) in ogni altro caso, come in quello degli atti
imponibili a Iva, le imposte fisse( di registro, ipotecaria e
catastale) sono dovute da quest’anno nella misura di 200 euro
cadauna.
Stangate
pesanti per più categorie di immobili e acquisti
Notevolissimo
incremento
di tassazione si ha per l’acquisto di abitazioni da parte di
società
che hanno per oggetto il commercio di beni immobili.
Per queste operazioni, sino a dicembre 2013, era prevista un aliquota
di registro dell’ 1% al fine di non penalizzare il commercio da
parte di imprese che professionalmente ne effettuavano l’ acquisto
ai fini della vendita. Questa corsia preferenziale da quest’anno è
stata chiusa e, pertanto, sono tassati al 9% come imposta di
registro e come imposta catastale nella misura fissa di 100 euro.
Pesante
anche l’ aumento della tassazione degli acquisti
da parte dei Comuni infatti,
sino all’ anno precedente,
si
applicavano le imposte fisse di registro e ipotecaria di 168 ciascuna
e l’imposta catastale dell’1 %. A gennaio 2014 si passa al 9% con
l’ imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si
abbattono alla misura fissa di 50 euro ciascuna.
Per
quanto riguarda le
Onlus anche loro ne risentono della riforma, che
tassa i loro acquisti con l’ aliquota del 9% di imposta di registro
e le solite due misure fisse di euro 50 per imposta ipotecaria e
catastale.
Tagli
anche per quanto riguarda gli immobili
di interesse storico, artistico e archeologico, soggetti
al vincolo disposto prima dalla legge 1089 del 1 giugno 1939 e ora
dal Dlgs 490 del 29 ottobre 1999 (il testo unico dei beni
culturali).Sino al 31 dicembre 2013 scorso, il trasferimento di
questi fabbricati, se ceduti con atto non imponibile ad Iva era
soggetto all’imposta del 3% di imposta di registro oltre a un
altro 3% per imposta ipotecaria e catastale. Con la nuova tassazione
2014, la tassazione di registro sale al 9%, mentre scende nella
misura fissa di euro 50 cadauna per l’ imposta catastale e
ipotecaria.
Nei
pochi casi in cui sul territorio italiano si stipulavano contratti
aventi ad oggetto immobili
siti all’estero,
la legislazione passata prevedeva l ‘ applicazione dell’ imposta
di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la
tassazione proporzionale è applicata dallo Stato nel quale l’
immobile è situato. Ora, invece ,non solo si deve applicare l’
aliquota del 9% ma non si può neanche accedere all’ agevolazione
prima casa.
L’
acquisto di immobili compresi nei piani
particolareggiati
di edilizia residenziale beneficiava, a condizione del programma
edilizio entro un certo tempo, dell’ imposta di registro dell’1%
e con il 4% si dovevano applicare l’ imposta catastale e
ipotecaria.
Con la riforma bisogna, applicare l’ imposta del 9% più 50 euro
cadauna per l’ imposta ipotecaria e catastale.
Immutevole
è
la situazione in merito alle imposte ipotecarie e catastali dovute
per cessione
di fabbricati strumentali che rientri in campo Iva, quindi,
sia che si tratti di operazioni imponibili iva che esenti, le imposte
ipotecaria e catastale rimangono invariate, cambia solo l’ importo
minimo, che non può essere inferiore a 200 euro e l’ imposta di
registro che passa da 168 a 200 euro.
Imposta
di registro agevolata pe l’ acquisto di terreni agricoli da parte
di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap)
Il
comma 608 dell’ articolo 1 della legge di stabilità 2014 mantiene
l’ agevolazione in materia di imposta di registro e ipotecaria in
presenza dell’ acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori
diretti e imprenditori professionali Iap iscritti nella gestione
previdenziale agricola. In sostanza, pur in presenza delle modifiche
in materia di imposta di registro, decorrenti dal 2014, che
azzerano le agevolazioni ( articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 23 del
2011 ), nella fattispecie continua ad essere dovuta la sola imposta
catastale del 1%, mentre il registro e l’ imposta ipotecaria sono
dovute nella misura fissa dei 200 euro cadauna (articolo 2, comma
4bis, del Dl 194 del 2009). L’ agevolazione riguarda l’ acquisto
di terreni classificati agricoli in base agli strumenti urbanistici
vigenti. Il beneficio si applica anche alle società agricole di cui
all’ articolo 2 del Dlgs n.99 del 2004 che, indipendentemente dalla
natura giuridica siano, in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale.
L’Agenzia
delle Entrate ha avuto modo di precisare che l’agevolazione si
applica anche in caso di conferimento di terreni agricoli in società
in possesso dei requisiti di Iap (risoluzione n.455/E/2008).
L’agevolazione
viene meno se l’ acquirente prima che sia trascorso un periodo di
cinque anni dalla data dell’ atto di acquisto alieni
volontariamente il terreno oppure cessi di coltivarlo. Tuttavia,
anche prima che sia trascorso il quinquennio, è consentita la
cessione , o la concessione in godimento, a parenti entro il terzo
grado oppure al coniuge. I familiari acquirenti devono svolgere sul
terreno le attività di cui all’ articolo 2135 del Codice Civile.
Il comma 609 della legge di stabilità 2014, prevede che i terreni
agricoli ceduti a soggetti diversi dai coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali scontano l’ imposta di registro
del 12%,anziché, del 9% come previsto dal D.lgs. n.23 del 2011. In
questo caso, l’imposta catastale e ipotecaria sono dovute nella
misura di 50 euro cadauna.
Agevolazioni
“prima casa”.
Pur
lasciando sostanzialmente inalterata la nota II-bis) all'art. 1 della
Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, che disciplina
molti aspetti del beneficio fiscale de
quo,
l'art.10 del D.lgs. n.23 del 2011, intervenendo sul primo comma
dell'art. 1 della Tariffa, come indicato in precedenza, ha
profondamente mutato il regime agevolato in oggetto, non soltanto per
quanto concerne l'aliquota dell'imposta di registro applicabile, ma
anche in relazione al suo ambito operativo, ovvero alla tipologia di
immobili per i quali trova applicazione.
Come
già argomentato in precedenza, infatti, mentre per la generalità
degli atti di trasferimento immobiliare, da quest’ anno, si
applicherà l'imposta di registro nella misura del 9%, per quelli
riguardanti la “prima casa”, invece, troverà applicazione
l'aliquota del 2%, più bassa di un punto percentuale rispetto a
quella precedente vigente pari al 3%.
Tuttavia,
sempre in base alle disposizioni già citate, in particolare, l'art.
10,
comma 3 del D.lgs. n.23 del 2011,
come modificato dall'art. 26,
comma 1, del D.L. n.104 del2013,
le imposte ipocatastali, in tal caso, sono dovute nella misura di €
50 ciascuna.
Da
quest’ anno, quindi, il sistema di tassazione della “prima casa”
è molto più favorevole per i contribuenti. A quest'ultimo
proposito, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione alla
seconda modifica di rilevantissimo impatto dell'agevolazione di cui
trattasi: dal 2014, infatti, il beneficio fiscale si applicherà
soltanto agli atti di trasferimento di «case di abitazione, a
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II-bis)». In sostanza, l'art. 10,
comma 1, del D.Lgs. 23/2011,
intervenendo sull'art. 1, comma 1, della Tariffa, ha radicalmente
modificato la formulazione testuale precedentemente vigente che,
invece, consente di usufruire dell'agevolazione per il trasferimento
di «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
lavori pubblici 2 agosto 1969, ... ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-bis)».
Dal
1° gennaio 2014,
pertanto, ai fini dell'accesso all'agevolazione per quanto concerne i
trasferimenti immobiliari soggetti a imposta di registro, non avranno
più alcun rilievo le caratteristiche degli immobili, né tantomeno
le disposizioni del decreto ministeriale del 1969 sopra richiamato,
assumendo
importanza soltanto la categoria catastale della casa, che risulterà
ammissibile al beneficio fiscale de
quo
soltanto se non appartenente alle categorie A1, A8 e A9.
Da
ultimo, mette conto di evidenziare che,
per quanto riguarda gli atti di
trasferimento
“prima casa” che sono soggetti a IVA, l'agevolazione, anche dal
1° gennaio 2014, rimarrà esattamente uguale a quella
precedentemente vigente, atteso che nessuna modifica è stata
apportata in materia di IVA.
Pertanto, ai sensi del punto 21) della Tabella A, Parte II, allegata
al D.P.R.
633/1972,
anche dal 1° gennaio 2014 continuerà ad applicarsi l'IVA agevolata
al 4% per i trasferimenti di «case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969 ...
ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis)».
Circolare
dell’ Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014: chiarimenti
sull’acquisto in caso di successione ereditaria e del credito
d’imposta in caso di riacquisto.
Per
espressa volontà del legislatore o per difetto di coordinamento tra
la riforma (in vigore dal 1° gennaio 2014, disposta dall’ articolo
10 del D.lgs. n.23 del 2011) e la normativa previgente ( Dm lavori
pubblici del 2 agosto 1969 n.1072, che conteneva l’ elencazione
delle caratteristiche in base alle quali una determinata abitazione
doveva considerarsi come di lusso e, quindi, comportava l’
impossibilità di domandare l’ applicazione dell’ aliquota al 10%
e di chiedere l’ agevolazione prima casa) è chiaro che in
riferimento alla circolare n.2/E del 21 febbraio 2014 è scomparso
il concetto di casa di lusso come fattore impeditivo dell’
agevolazione. Ma come precisato anche nel precedente paragrafo l’
agevolazione è negata solo alle case classificate in categorie
catastali ( A/1,A/8e A/9). Per quanto attiene invece all’ acquisto
della prima casa imponibile a Iva, invece, si continua a fare quello
che si faceva prima della riforma del 1°gennaio 2014.
Complesso
da capire è il significato della legge nei due ambiti:
- Quello del credito d’ imposta che si origina per il caso di riacquisto (entro un anno dalla vendita della prima casa) di un'altra casa di abitazione non di lusso;
- Quello della tassazione relativa all’ agevolazione prima casa negli acquisti per successione ereditaria dove l’ articolo 69 della legge n. 342 del 2000 dispone che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa nel caso di trasferimenti mortis causa di case di abitazione non di lusso.
Quindi
nella
materia del credito d’ imposta,
l’ espressione “
non
di lusso” riferita
all’ atto di riacquisto infrannuale, deve probabilmente essere
intesa nel senso di acquisto di una casa priva delle caratteristiche
di lusso di cui al Dm lavori pubblici del 2 agosto 1969 n.1072 se si
tratta di una compravendita imponibile a Iva; oppure di un acquisto
di una casa accatastata diversa da A/1,A/8e A/9, se si tratta di una
compravendita soggetta a imposta proporzionale di registro.
Per
quanto attiene all’ acquisto
ereditario,
in questo ambito l’espressione case di “ abitazione
non di lusso”
non può essere interpretata nel senso di riferimento all’
accatastamento( e non più al Dm lavori pubblici del 2 agosto 1969
n.1072). Per tanto potrà beneficiare dello sconto fiscale l’
acquisto a titolo di erede o di legato di una casa accatastata in una
categoria catastale diversa delle categorie A/1,A/8e A/9.
Alcune
pronunce della Corte di Cassazione relative alle Imposte di registro,
catastale e ipotecaria.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano con aliquota agevolata sull’ acquisto del terreno edificabile solo nel caso in cui la costruzione, ultimata nei cinque anni successivi, sia stata fatta direttamente dal compratore e non da altro soggetto a cui ha venduto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.11771 dell’ 11 luglio 2012 che ha accolto il ricorso dell’ amministrazione finanziaria. La sezione tributaria ha bocciato la decisione della Ctr di Mestre motivando che “il beneficio dell’ assoggettamento all’ imposta di registro nella misura dell’ uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, previsto dall’ art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’ utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’ acquisto”. Infatti, la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’ acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’ acquisto dell’area, appare di stretta interpretazione, ai sensi dell’ art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.
- Chiedere le agevolazioni fiscali “ prima casa” in assenza delle caratteristiche per ottenerle è una dichiarazione mendace per cui è prevista una sanzione anche in assenza di un’ esplicitazione nel rogito della metratura dell’ abitazione e del fatto che non è di lusso. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 15959 del 25 giugno 2013. La richiesta del beneficio costituisce essa stessa implicita dichiarazione della sussistenza delle condizioni a cui la legge ricollega il diritto all’ agevolazione fiscale. Quindi, ove tali condizioni in effetti non sussistano, la stessa richiesta di fruizione deve considerarsi dichiarazione mendace, sanzionabile.
- L’aggiudicatario dell’ immobile in merito alla procedura dell’ espropriazione ha diritto al calcolo dell’ imposta di registro sulla base del valore catastale indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’ atto notarile. Questo è quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.6 del 23 gennaio 2014,dichiarando illegittimo l’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). La illegittimità della norma si concreta nella mancata previsione – in favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore ”tabellare” dell’immobile. Infatti, detta ipotesi è disciplinata, in via generale, dall’art. 44 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, disposizione, quest’ultima, non richiamata – diversamente dal precedente art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 – dalla norma che si assume costituzionalmente illegittima in parte qua.
- Niente agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se la superficie aumenta in virtù di locali condonati successivamente. Il principio emerge dalla sentenza n. 861 della Cassazione, pubblicata il 17 gennaio 2014 dalla sezione tributaria.
Con
sentenza n. 130/7/08 depositata il 18/12/08, la CTR del Lazio, in
riforma della decisione della CTP di Roma, accoglieva il ricorso
proposto da CD avverso l’avviso di liquidazione con il quale
erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro,
ipotecarie e catastali, sul presupposto che l’immobile acquistato,
registrato con i benefici “prima casa”, aveva caratteristiche “di
lusso”, ex DM 2.8.1969. I giudici d’appello escludevano, per
quanto ancora interessa, la ricorrenza di tali caratteristiche, in
riferimento alla superficie utile abitabile di cui all’art 51 della
L. n. 45 del 1985 ed al DM 10.5.1977.
Per
la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle
Entrate con un motivo, al quale la contribuente resiste con
controricorso.
Motivi
della decisione
Col
proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
1, parte 1, nota II bis della tariffa allegata al d.p.r n. 131 del
1986, e dell’art. 6 DM 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360,
1° co, n. 3 c.p.c. , la ricorrente lamenta che, nel riconoscere il
diritto all’agevolazione la CTR abbia erroneamente utilizzato un
concetto di superficie utile mutuandolo dalla disciplina relativa al
condono edilizio (DM 10.5.1977, richiamato dalla l. n. 47 del 1985)
in luogo di quella di cui all’art.6 DM 2 agosto 1969, che regola la
fattispecie.
Il
motivo è fondato.
Rilevato,
preliminarmente che il ricorso espone i punti rilevanti ai fini della
decisione (il rispetto della disciplina di cui al DM 2.8.69,
costituisce questione di diritto), va osservato che, a norma del
d.p.r n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, il beneficio
fiscale in oggetto è connesso all’acquisto di case di abitazione
prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal DM 2 agosto 1969,
in “Gazzetta Ufficiale” n. 218 del 27 agosto 1969.
Secondo
l’art. 6 del citato DM, costituiscono abitazioni di lusso, tra
altre tipologie, le unità immobiliari “aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le
cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
La
disposizione agevolativa in esame riconnette, dunque, la
caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della
superficie dell’immobile acquistato: l’esclusione dal computo di
essa, solo, dei predetti ambienti comporta, in particolare, che per
“superficie utile” debba intendersi quella che residua dopo la
relativa sottrazione dall’estensione globale indicata nell’atto
di acquisto sottoposto all’imposta.
Il
riferimento alle disposizioni di cui al DM 10.5.1977, richiamato
dalla l. n. 47 del 1985 non giova alla controricorrente, tenuto conto
che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in
materia fiscale non sono passibili di interpretazione ne ampli la
sfera applicativa (cfr. Cass. n. 10807 del 2012), e tanto accadrebbe
nella specie, in considerazione della diversa superficie (quella
complessiva e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai
fini del calcolo dell’oblazione, in tema di condono edilizio.
Il
ricorso va, in conclusione, accolto, con rinvio ad altra sezione
della CTR del Lazio, per le conseguenti valutazioni e per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità
- Scattano sia l’imposta di registro sia quella di successione quando c’è la prosecuzione della causa ad opera degli eredi del de cuius per l’usucapione del bene conteso: non sussiste la violazione del divieto di doppia imposizione laddove i due tributi trovano origine in presupposti diversi, vale a dire la sentenza dichiarativa della proprietà da una parte e il trasferimento di ricchezza dall’altra. È quanto emerge dalla sentenza n. 1554 del 27 gennaio 2014, pubblicata nella sezione tributaria della Cassazione.
- Stretta della Cassazione sull’elusione fiscale. Non si può usufruire dell’esenzione dall’imposta di registro qualora l’accordo propedeutico alla separazione non sia stipulato direttamente dai coniugi, come richiede la legge, ma per mezzo di un intermediario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 860 del 17 gennaio 2014, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Sul
punto il Collegio di legittimità spiega che la speciale normativa
fiscale sugli atti esecutivi degli accordi presi in sede di
separazione impone che i soggetti che li pongano in essere siano gli
stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi. Depone in
tal senso, spiega ancora la Cassazione, sia il tenore letterale della
norma, che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di
separazione personale, non può che riguardare le prestazioni
esecutive rese da un coniuge nei confronti dell'altro; sia la logica
dell'agevolazione, che mira a promuovere una soluzione idonea a
garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi, di tal
ché l'inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente
ad intenti elusivi (senza dire che, in caso d'inadempimento del
terzo, sarebbe dovuto, solo, un indennizzo, con conseguente
frustrazione del fine anzidetto); sia il principio di stretta
interpretazione che ispira l'esegesi delle disposizioni tributarie
agevolative.
La
sezione tributaria ha dunque dato torto a due contribuente che
avevano stipulato un usufrutto vitalizio, in esecuzione di un accordo
preso in sede di separazione, usufruendo dell’esenzione
dall’imposta di registro nonostante l’’operazione fosse
avvenuta per mezzo di un intermediario, una società.
- Legittima la revisione della rendita catastale anche senza sopralluogo presso l’ abitazione essendo sufficiente per l’Agenzia del Territorio tener conto delle caratteristiche e dell’ ubicazione dell’ immobile. Lo ha sancito la C.t.r di Perugia con la sentenza n. 215 del 10/02/2014. Il caso riguarda una contribuente proprietaria di un immobile nel centro storico di Orvieto. Le era stato richiesto il permesso per un sopralluogo ai fini della revisione della rendita catastale. Lei non lo aveva concesso. Per questo l'amministrazione ha calcolato la nuova rendita sulla base di altri parametri quali le caratteristiche del bene, l'ubicazione.
Lei
ha impugnato l'atto impositivo lamentando, fra l'altro, che il Comune
di Orvieto non era ancora diviso in microzone. La C.t.p ha annullato
l'atto impositivo ma ora la decisione è stata completamente
ribaltata in secondo grado. Ad avviso del Collegio, infatti, in
materia di revisione del classamento e delle rendite catastali
l'Agenzia del Territorio può procedere anche senza previo
sopralluogo diretto all'interno delle singole unità immobiliari. Il
sopralluogo può infatti essere effettuato in corso di contenzioso.
- Il comune non può aumentare la rendita catastale solo perché sono stati effettuati lavori nel quartiere dove sorge l’ immobile. Viene dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento con il riclassamento catastale, questo è quanto emerge dalla sentenza n. 536 del 24 giugno 2013 pubblicata dalla quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Dichiarato illegittimo l’ avviso per mancanza di motivazione, infatti, è necessario che l’ ente impositore porti a conoscenza le modalità di rilevazione dei valori medi, gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, la metodologia, la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento. Insomma , richiamando solo gli interventi su viabilità e arredi urbani la motivazione è inesistente.
- Dello stesso tenore l’ ordinanza della Suprema Corte n. 2357 del 3 febbraio 2014 dove si ribadisce che non basta l’ enunciazione dei dati catastali per giustificare il riclassamento dell’ immobile, ma l’ Agenzia del Territorio deve comunque motivare sulle trasformazioni intervenute sulla singola unità immobiliare oppure nel contesto urbano.
- E’ legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’ ufficio recupera a tassazione le ordinarie imposte di registro ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex articolo 1, comma 5, della tariffa allegata al D.p.r n.131 del 1986 in relazione all’ acquisto da parte dei privati di appartamenti. Infatti, gli acquisti operati da soggetti persone fisiche, non soggetti a Iva , non possono beneficiare dell’ imposta di registro nella misura fissa poiché tale beneficio è accordato dalla legge solo nel caso di trasferimenti immobiliari esenti da Iva, questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Tributaria civile n. 858 del 17 gennaio 2014.
Avv.
Maurizio Villani
Dott.ssa
Grazia Albanese
AVV.
MAURIZIO VILLANI
Avvocato
Tributarista in Lecce
PATROCINANTE
IN CASSAZIONE
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