L’astensione
degli avvocati e gli studi di settore.
Riferimenti
normativi:
- Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis
Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana 30 agosto 1993, n. 203;
- Legge 08/05/1998 n. 146, art.10. – Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
- Decreto Ministeriale del 23/12/2013, pubblicato nel S.S. della G.U. n. 304 del 30.12.2013;
Uno
dei metodi di accertamento di cui si avvale il Fisco Italiano, per
verificare la giusta partecipazione alla spesa pubblica dei
contribuenti è lo studio di settore.
Regolato
dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, lo strumento–
mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche –
rileva parametri fondamentali relativi al reddito e, di conseguenza,
al probabile gettito fiscale da versare all’erario di liberi
professionisti, lavoratori autonomi e imprese. L’obiettivo è
combattere l’evasione fiscale.
Nel
corso degli anni, questo strumento si è informatizzato grazie
all’ausilio del software Ge.Ri.Co.
e
ha provocato notevoli problematiche, soprattutto a causa della crisi
economica che ha reso assolutamente imprevedibili i mercati e
destabilizzato i ruoli imprenditoriali anche da un punto di vista
reddituale.
Diversamente
dal redditometro
che incrocia le spese con i contributi, gli studi di settore
raccolgono sistematicamente i dati che caratterizzano l’attività e
il contesto economico in cui opera l’impresa (al solo scopo di
valutare la sua reale capacità di produrre reddito) e sono
impiegati per l’accertamento induttivo di esercenti, arti,
professioni e imprese.
La
norma di cui all’art. 62 bi del D.L. 331/93, infatti, prevede:“1.
Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace
l'azione accertatrice e di consentire una più articolata
determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all' articolo
11
del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge
27 aprile 1989, n. 154
e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano
campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi
settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono
approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti
a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere
dal periodo di imposta 1995.”.
Gli
accertamenti da studi di settore sono stati oggetto di numerose
pronunce nell’anno 2013 presso le sezioni tributarie della Corte di
Cassazione; da molte di esse è ormai palese e consolidato
l’orientamento che affida un ruolo fondamentale al contraddittorio
preventivo.
Seguendo
l’orientamento delle Sezioni Unite – sentenza n. 26635 del
18.12.2009 – , in cui si afferma che: “La
procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione
dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è
ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati,
ma nasce procedimentalmente in esito ai contraddittori da attivare
obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità
dell’accertamento”,
si continua a ribadire l’importanza del contraddittorio anche in
relazione all’illegittimità dell’operato dell’ufficio che non
ha tenuto conto o non ha giustificato le ragioni per le quali ha
disatteso le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di
contraddittorio preventivo.
Come
dire, se c’è stato un calo del lavoro, una crisi economica, per il
fisco, l’imprenditore guadagna comunque quanto calcolerà il
software.
Naturalmente,
vi sono delle situazioni – cosiddette “anomalie” – che
costituiscono i casi particolari d’ inapplicabilità dello studio
di settore; ad esempio le zone terremotate, o le zone svantaggiate o
situazioni di gravi impedimenti allo svolgimento della professione.
Ed
appunto questi casi sono attualmente comunicati dai contribuenti al
Fisco, che ne deve (ed in molti casi, almeno dovrebbe) tenere conto.
A
tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione del 10.04.2013,
n. 8706, ribadisce che “se
nel contraddittorio l’impresa dimostra la situazione di crisi nella
quale si trova che l’ha costretta a licenziare due dipendenti, ed
il dissidio che sussisteva fra i soci che rischiava di far vacillare
l’intera attività, l’ufficio non può non tenerne conto.”.
Attualmente tutta
la categoria imprenditoriale nazionale sta subendo un grave aggravio
dei costi di giustizia, che provoca l’inevitabile calo della
produttività.
La
marcia su Roma del 20 febbraio 2014 ha dato un grande segnale di
emergenza per la categoria degli avvocati.
L’operazione
di “rottamazione della giustizia” provoca notevoli impedimenti
agli interpreti forensi, che nella zona di Lecce ed in Sardegna hanno
attuato un’astensione giudiziale ad oltranza.
In
particolare, dopo gli appuntamenti designati dall’OUA, la città di
Lecce, benchè invitata a desistere sia dalla Commissione di
Vigilanza che dall’Anm, si è data appuntamento al 24 marzo per
fare il punto della situazione.
La
magistratura ha evidenziato notevoli disagi in relazione alla molte
di cause rinviate e pendenti; addirittura, con una delibera
dell’Associazione nazionale magistrati divulgata in tutte le aule
di tribunale, ha rinnovato l’invito a desistere, invocando un
presunto mancato preavviso nei casi d’astensione.
Ma
invece, gli avvocati salentini, attraverso lo stesso codice di
autoregolamento delle astensioni dalle udienze degli avvocati, si
affidano all’art. 2 comma7 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990,
modificata dalla n. 83 dell’11 aprile 2000, secondo cui “il
preavviso minimo e l’indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine
costituzionale.”.
Ed
evidentemente le violazioni in atto sono tali e tante da ledere una
intera categoria professionale.
In
questo clima, sarà necessario – oltre che consolidato anche alla
luce delle recenti pronunce di legittimità – tenere conto di
questo stato di “non voluta inattività”, anche ai fini degli
accertamenti che saranno effettuati nei confronti degli avvocati che
hanno aderito all’astensione ancora in atto.
Ai
fini degli studi di settore, sarà opportuno che tale anomalia
giudiziaria sia tenuta in considerazione dagli organi preposti ai
controlli fiscali relativi all’anno 2014, nei confronti degli
avvocati tutti.
Bisognerà
predisporre delle adeguate comunicazioni che dovranno essere portate
all’attenzione di tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate –
a livello locale e nazionale -, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della Guardia di Finanza e di tutti gli ordini professionali
locali e nazionali.
In
tal senso, al fine di evitare il perpetrarsi di accertamenti da studi
di settore nei confronti degli avvocati, sarebbe auspicabile un
urgente intervento legislativo che, in relazione all’anno 2014,
valuti con attenzione la situazione di agitazione professionale
provocata dalla normativa restrittiva e invasiva applicata alla
categoria e renda inapplicabile lo strumento accertativo, stante la
situazione di non produttività forzata.
Lecce,
13.03.2014
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro
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