CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REDDITOMETRO.
Con
la circolare n. 6/E dell’ 11 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate,
torna a fornire chiarimenti sulla nuova procedura di accertamento
sintetico da redditometro, disciplinato dall’art. 38, comma 4 e ss.
del DPR 600/73.

In
premessa, la circolare specifica, che “al
fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali
alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati, viene
sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle
Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima
dell’adozione dell’atto.”.
Richiamando
la circolare del 31 luglio 2013, n. 24/E – nella quale è
specificato l’iter accertativo, il documento prende in esame 3
passaggi, ovvero:
- l’individuazione del lifestage;
- le spese medie ISTAT;
- il “fitto figurativo”.
Sulla
base di quanto riferito dal Garante, ovvero le informazioni al
contribuente, l’individuazione della reale situazione familiare, la
conservazione e la qualità dei dati, resta confermato che la
ricostruzione sintetica del reddito può essere effettuata – oltre
che sulla base delle quote di incremento patrimoniale relative al
periodo d’imposta e alle quote di risparmio formatesi nell’anno –
sulla base delle “spese certe” (mutuo, canone di locazione ecc.),
“spese per elementi certi” (spese relative all’esistenza di
elementi oggettivamente riscontrabili), del “fitto figurativo”.
Un
importante chiarimento, è espresso in relazione all’individuazione
del cosiddetto “lifestage”;
ovvero, sulla base della categorizzazione della “famiglia fiscale”
(quella determinata in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, quindi formata dal coniuge e dai figli fiscalmente a
carico) e della “famiglia anagrafica” (che comprende anche
soggetti conviventi non fiscalmente a carico), sarà effettuato un
controllo preliminare attraverso i dati dei comuni, al fine di
riscontrare la reale situazione familiare del contribuente sottoposto
a controllo.
Situazione
che ben potrà essere rappresentata, in sede di contraddittorio
preventivo, dal contribuente.
Con
riferimento alle spese ISTAT, in accordo con quanto stabilito dal
Garante, la circolare precisa che “le
medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se
connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di
immobili e di mobili registrati; se il contribuente fornisce
chiarimenti esaustivi in ordine alle spese certe, alle spese per
elementi certi, agli investimenti e alla quota di risparmio,
l’attività di controllo si esaurisce nella prima fase del
contraddittorio.”.
Inoltre,
con riferimento al “fitto figurativo” e a quanto statuito dal
garante, tale elemento sarà attribuito come componente di reddito
soltanto dopo aver effettuato la selezione del contribuente da
sottoporre a controllo, non rilevando tale spesa ai fini della
selezione.
In
buona sostanza, con l’obiettivo di adattamento ai richiami
formulati dal Garante, vi sarà un’accurata attenzione sia nella
fase di selezione dei contribuenti, che nella fase del
contraddittorio preventivo; non è molto chiaro, tuttavia, quali
siano questi accorgimenti che gli uffici attueranno nella fase
preliminare; ovvero se i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
saranno davvero integrati dalle dichiarazioni formulate dai
contribuenti chiamati a rispondere di evidenti incongruenze.
E
se, effettivamente, tali chiarimenti saranno presi in considerazione
dall’ufficio; a chi spetterà la valutazione sul carattere
“esaustivo” o no dei chiarimenti formulati.
Problemi
antichi, speriamo con nuove soluzioni.
Lecce,
21.03.2014
Avv.
Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro
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