Società
e reati fiscali: confisca limitata ai beni collegati direttamente al reato.
E’ noto come, in tema di reati fiscali e di confisca
nei confronti dei beni della società, vi sia sempre stato un contrasto
giurisprudenziale determinato dalla possibilità o meno di estendere il
sequestro anche ai beni della persona giuridica, e tanto in considerazione del
fatto che il reato fiscale viene posto in essere dal legale
rappresentante/amministratore.
Orbene, un primo orientamento (Cass. Pen. 29 settembre
2009; n. 41488; Cass. Pen. 30 novembre
2010, n. 42462; Cass. Pen. 07 giugno 2011, n. 28731) ritiene applicabile il
sequestro e la confisca per equivalente anche alle società, in virtù sia del
rapporto di immedesimazione organica esistente tra autore del reato e società,
sia di quanto espressamente previsto dall’art. 1, lettera e), del D.Lgs. n.
74/2000: “riguardo ai fatti commessi da
chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o amministratore di
società, enti o persone fisiche, il ‘fine di evadere le imposte’ ed il ‘fine di
sottrarsi al pagamento’ si intendono riferiti alla società, all’ente o alla
persona fisica per conto della quale si agisce”.
Tale tesi , in relazione al fatto che la società
avvalendosi del profitto del reato posto in essere dalla persona fisica non può
considerarsi estranea al reato, insiste sulla possibilità che è data al giudice
di applicare la confisca per equivalente anche ai beni appartenenti alla
persona giuridica.
Un secondo orientamento (Cass. Pen. 15 ottobre 2013,
n. 42530; Cass. Pen. 04 luglio 2012, n. 25774; Cass. Pen. 29 agosto 2012; Cass.
Pen. 10 gennaio 2013, n. 1256), invece, esclude nella maniera più assoluta
l’applicazione del sequestro e della confisca per equivalente anche ai beni
della società a causa del reato posto in essere dal rappresentante
legale/amministratore della stessa.
Le motivazioni poste a fondamento di tale tesi si
basano innanzitutto sul carattere personale della responsabilità penale, ragion
per cui non può rispondere del reato un soggetto diverso da chi ha commesso il
reato, senza avere alcuna rilevanza l’ipotesi dell’immedesimazione organica.
Ed ancora, si sottolinea come il D.Lgs. n. 231/2000,
in materia di “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, che
prevede all’art. 19, comma 2, la confisca pe equivalente, non può applicarsi ai
reati tributari in quanto gli stessi non sono inclusi tra i reati presupposto
che determinano la responsabilità dell’ente.
L’unica eccezione, ed in tal senso si è espresso anche
l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con la relazione n. 30/13
del 02 luglio 2013, si ha nel caso in cui la struttura societaria costituisca
un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di
frode fiscale o altri illeciti, cosicché ogni cosa fittiziamente intestata alla
società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del
reato.
Da ultimo, si rileva come le Sezioni Unite Penali
della Corte di Cassazione , con la nota provvisoria n. 1/2014, si sono
pronunciate in materia affermando che <<E’ consentito nei confronti di
una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di
denaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili
al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della
persona giuridica>>.
Rebus sic stantibus, la Suprema Corte ha voluto così restringere la
possibilità del sequestro e della confisca per equivalente nei confronti delle
società solamente ai beni riconducibili direttamente al reato.
Lecce, 14 febbraio
2014 Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli
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