NULLA LA NOTIFICA ALLA COINQUILINA.
CORTE DI CASSAZIONE – SESTA SEZIONE CIVILE TRIBUTARIA – ORDINANZA 6 FEBBRAIO 2014, N. 2705
Svolgimento del processo
La controversia promossa da T.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Taranto n. 485/7/2004 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento per imposta di successione. La CTR riteneva irrituale la notifica del prodromico avviso di accertamento avvenuta nelle mani di “persona che vive in casa ma si qualifica vicina cui non è inviata raccomandata”.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 comma 2 del c.p.c. nonché dell’art. 19 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la ritualità della notifica dovendo parificarsi a persona “addetta alla casa”, la coinquilina C.C., soggetto cui era stato consegnato l’atto.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 13625 del 22/07/2004) secondo cui la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa – dagli atti si evince solo che l’avviso sarebbe stato consegnato a “C.C., coinquilina” – non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 13625 del 22/07/2004) secondo cui la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa – dagli atti si evince solo che l’avviso sarebbe stato consegnato a “C.C., coinquilina” – non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
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