ACCERTAMENTO NULLO SE NON SOTTOSCRITTO.

 ACCERTAMENTO NULLO SE NON SOTTOSCRITTO.
CTP REGGIO EMILIA N.204/3/13
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 204/3/13 conferma che l'avviso di accertamento che non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato alla carriera direttiva dallo stesso "preventivamente" delegato, è nullo ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/73. 

Svolgimento del processo
1- Il sig. (..) ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 ai fini Irpef, relative sanzioni ed interessi; ammontare del valore della lite, ai fini della nota spese, € XXX
2- L’Agenzia assume, nell’atto impugnato, che il Ricorrente, quale socio di una srl a ristretta base sociale (quattro soci), sarebbe possessore della proporzionale, maggior quota di reddito accertato in capo alla società sulla base di utilizzo di fatture emesse per presunte prestazioni oggettivamente inesistenti.
3- La Ricorrente deduce nel ricorso introduttivo il giudizio ed in memoria, che l’atto impugnato:
- sarebbe stato sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia e non dal suo Direttore senza che, in allegato allo stesso, risulti la relativa delega, con conseguente violazione dell’art. 42 DPR 600/73;
- sarebbe carente di motivazione ex art. 41-bis, DPR 600/73 e vi sarebbe stata un’errata applicazione delle sanzioni; il Ricorrente chiede conseguentemente che venga dichiarata la nullità dell’atto impugnato; l’Agenzia si costituisce in giudizio producendo copia dell’”Atto dispositivo n. 5/2012-Attribuzione delle deleghe di firma. Modifiche”… “con il quale si documenta che relativamente ad atti di accertamento sulle persone fisiche concernenti un recupero in termini di imponibile che va da € 0,00 e a € 200.00,00 il soggetto delegato è il capo area cioè il soggetto che ha sottoscritto l’atto”, per il resto riportandosi sostanzialmente alle motivazioni degli atti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4- La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di rettifica ed accertamento IVA ai fini delle imposte dirette, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, richiamato all’art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all’art. 1 del cit. DPR n. 600), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni” (cfr. sent. Cass. n. 14942/2013 e sent Cass. n. 17400/2012); se ora si applica il suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire l’illegittimità dell’atto impugnato e la fondatezza del ricorso; invero, la copia dell’atto prodotto, (“Atto dispositivo n. 5/2012 – Attribuzione delle deleghe di firma. Modifiche”) non risulta intellegibile e, pertanto, utilizzabile come prova della delega conferita dal Direttore, risultando “censurato” in tutto il suo contenuto numerico, ben sette facciate, tranne la riga che “riporta” le cifre richiamate dall’Agenzia talché non è possibile verificare da parte del Ricorrente, prima, e di questo Giudice, poi, se in altra parte del documento quella “censurata” e dunque non leggibile, non venga affermato il contrario o siano poste condizioni che possano vanificare, in concreto, nella fattispecie, la legittimità della sottoscrizione in quanto corretta espressione di una legittima delega; ne consegue che l’atto impugnato, non risultando comprovata l’esistenza di una delega direttoriale, è da considerare privo di sottoscrizione e pertanto radicalmente nullo; il ricorso va pertanto accolto e l’atto impugnato va annullato; le spese di giudizio quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l’impugnato atto; le spese di giudizio quantificate in € 3000,00#, seguono la soccombenza.

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