Legge di stabilità 2014: la sanatoria
sui ruoli.
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Con
l'obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire
risorse, il pagamento dell'intero
importo potrà essere effettuato in soluzione unica entro il 28 febbraio 2014.
Infatti
testualmente l’art. 1 della Legge citata prevede ai commi da 618 a 623, che:
“618. Relativamente
ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori
possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari
all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo,
con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute
a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
619. Restano
comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di
condanna della Corte dei conti.
620. Entro il 28
febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal
comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso
comma.
621. A seguito del
pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via
telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei
debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici
tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30
giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria,
i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto,
dell'avvenuta estinzione del debito.
623. Per consentire
il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione
delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta
sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i
termini di prescrizione.
624. Le
disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi
emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”
A
tenore della norma, l’agevolazione prevede lo sconto degli interessi (di mora e
da ritardata iscrizione a ruolo) per i contribuenti che entro il 28 febbraio
2014 verseranno in un’unica soluzione gli importi originariamente iscritti a
ruolo , ovvero gli importi residui ancora dovuti (nei casi di pagamenti rateali
già avviati (oltre all’aggio della riscossione ad oggi dovuto nella misura
dell’8%).
Per
meglio comprendere la natura dell’agevolazione è importante specificare la
distinzione tra interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo:
interessi di mora: sono quegli
interessi applicati dall’agente della riscossione quando il contribuente
ritarda il pagamento di somme già iscritte a ruolo (ad esempio nel caso in cui
il pagamento di quanto dovuto avviene decorsi i sessanta giorni dalla notifica
della cartella, da quel momento fino alla data del pagamento decorrono gli
interessi di mora – che ad oggi ammontano al 5,23% e vengono stabiliti
annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi
bancari attivi – );
interessi da
ritardata iscrizione a ruolo: sono quegli interessi che vengono
calcolati direttamente dall’ufficio, secondo il tasso fissato per legge, e decorrono dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione fino alla data di consegna all’agente della
riscossione dei ruoli in cui tali somme sono iscritte.
Inoltre,
la norma chiarisce come tale sanatoria è applicabile a tutti i tipi di ruoli
(accertamenti esecutivi, definizione dei carici Irpef, Ires, Irap, a decorrere dal periodo d’imposta 2007,
tranne che per le debitorie delle somme da riscuotere per effetto di sentenze
di condanna della Corte dei Conti.
L’attivazione
di tale procedura agevolativa non prevede un innesco da parte degli agenti
della riscossione, se non a pagamento eseguito; infatti coloro che pagheranno
entro il 28 febbraio 2014, riceveranno a pagamento effettuato ed entro il 30
giugno 2014, una comunicazione dell’agente della riscossione di “avvenuta
estinzione del debito”.
Al
fine di agevolare tale procedura, la riscossione coattiva di tali somme e i
relativi termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.
Lecce,
16.01.2014 Avv. Maurizio Villani
Avv.
Francesca Giorgia Romana Sannicandro
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