INTERESSI
LEGALI IN CALO DAL 2014
Dal 1°gennaio
2014 gli interessi legali saranno ridotti dal 2,5% annuo all’1 per
cento.
La modifica è
stata stabilita dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre. La
disposizione stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui
all’articolo 1284 del Codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con
decorrenza dal 1°gennaio 2014.
Giova ricordare
che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il ministro
dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con decreto da
emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge
662/1996). Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l’anno successivo.
Il saggio legale
di interesse è stabilito per legge e si applica a:
• rapporti tra cittadino e Stato (in primis le
pendenze fiscali),
• contratti in cui non è stato stabilito un
interesse diverso tra le parti.
Di conseguenza, in ambito fiscale più leggeri i costi del ravvedimento
operoso,
che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi,
la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal
giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in
cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il
ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal
1°gennaio 2014.
Orbene, con il
ravvedimento “sprint” da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione
ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si
riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal
quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del
3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.
I contribuenti
che, ad esempio, hanno saltato l’appuntamento con i versamenti in scadenza il 2
dicembre 2013, ma che non hanno eseguito il pagamento nemmeno entro 14 giorni,
hanno avuto tempo 30 giorni per il ravvedimento breve o mensile. Gli interessi
legali da corrispondere saranno del 2,5% fino al 31 dicembre.
Per chi si
avvale invece del ravvedimento lungo o annuale, oltre alle imposte
eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli
interessi dell’2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio
2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento
compreso.
dalla data
|
alla data
|
norma regolatrice
|
tasso
|
21.04.1942
|
15.12.1990
|
Codice
Civile art. 1284
|
5,00 %
|
16.12.1990
|
31.12.1996
|
Legge
26/11/90 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art.13)
|
10,00 %
|
01.01.1997
|
31.12.1998
|
Legge
23/12/96 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164)
|
5,00 %
|
01.01.1999
|
31.12.2000
|
Decreto
del Ministero del Tesoro 10/12/98
|
2,50 %
|
01.01.2001
|
31.12.2001
|
Decreto
del Ministero del Tesoro 11/12/00
|
3,50 %
|
01.01.2002
|
31.12.2003
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 11/12/01
|
3,00 %
|
01.01.2004
|
31.12.2007
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 01/12/03
|
2,50 %
|
01.01.2008
|
31.12.2009
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 12/12/07
|
3,00 %
|
01.01.2010
|
31.12.2010
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 04/12/09
|
1,00 %
|
01.01.2011
|
31.12.2011
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 07/12/10
|
1,50 %
|
01.01.2012
|
31.12.2013
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 12/12/11
|
2,50 %
|
01.01.2014
|
in vigore
|
Decreto
del Ministero dell'Economia 12/12/13
|
1,00 %
|
Lecce, 22 gennaio 2014
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
Commenti
Posta un commento