AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CONCESSA AL CONTRIBUENTE CHE NON HA SPOSTATO LA RESIDENZA ENTRO I 18 MESI PER FORZA MAGGIORE
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CONCESSA AL CONTRIBUENTE CHE
NON HA SPOSTATO LA RESIDENZA ENTRO I 18 MESI PER FORZA
MAGGIORE
CASSAZIONE N. 17442 DEL 17.07.2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Con sentenza n. 197/45/08, depositata il 16.10.2008, la CTR della
Campania,
confermando la decisione della CTP di Benevento, ha accolto l'impugnazione
proposta da G.P. avverso l'avviso di liquidazione per il recupero delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura
ridotta, D. P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, nota II bis, lett. c,
non avendo la contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza
anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro il
termine di diciotto mesi.
confermando la decisione della CTP di Benevento, ha accolto l'impugnazione
proposta da G.P. avverso l'avviso di liquidazione per il recupero delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura
ridotta, D. P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, nota II bis, lett. c,
non avendo la contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza
anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro il
termine di diciotto mesi.
I giudici d'appello hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine,
dovuto
a causa di forza maggiore, non era addebitabile alla contribuente,
che, al cessare dell'impedimento, vi aveva, appunto, trasferito la residenza.
a causa di forza maggiore, non era addebitabile alla contribuente,
che, al cessare dell'impedimento, vi aveva, appunto, trasferito la residenza.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un
unico motivo. La contribuente non ha depositato difese.
unico motivo. La contribuente non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Col proposto ricorso, la ricorrente afferma, ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3,
che la CTR ha violato l'art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986, nell'annullare il recupero dell'Ufficio, per avere giustificato,
attribuendo rilievo alla causa di forza maggiore, il mancato assolvimento,
da parte della contribuente, dell'onere di trasferire la propria residenza
nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato nel termine di diciotto
mesi.
che la CTR ha violato l'art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986, nell'annullare il recupero dell'Ufficio, per avere giustificato,
attribuendo rilievo alla causa di forza maggiore, il mancato assolvimento,
da parte della contribuente, dell'onere di trasferire la propria residenza
nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato nel termine di diciotto
mesi.
2. Il motivo è infondato.
3. Occorre premettere che l'agevolazione per l'acquisto della
"prima casa",
in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982,
art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n.118 del 1985,
nonchè L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata
all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione,
e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività
lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione
di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388
del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto,
a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982,
art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n.118 del 1985,
nonchè L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata
all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione,
e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività
lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione
di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388
del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto,
a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
4. La realizzazione dell'impegno
di trasferire la residenza, che
rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del
benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento
della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del
contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto -
proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza
di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento
dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e
dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza,
affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge
della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con
l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione
qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta
in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto
dell'immobile stesso.
rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del
benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento
della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del
contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto -
proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza
di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento
dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e
dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza,
affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge
della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con
l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione
qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta
in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto
dell'immobile stesso.
5. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 2552 del
2003, che ha
ritenuto irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti economici tra i
compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto
di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo
delle agevolazioni fiscali "prima casa"; Cass. n. 18330 del 2004 non si
occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito,
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del
caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non
imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della
sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile,
esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano
esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro
immobile) a carico del contribuente.
ritenuto irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti economici tra i
compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto
di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo
delle agevolazioni fiscali "prima casa"; Cass. n. 18330 del 2004 non si
occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito,
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del
caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non
imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della
sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile,
esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano
esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro
immobile) a carico del contribuente.
6. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il
mancato tempestivo
trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura
trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura
dell'impedimento non è stata, in alcun modo, contestata
dalla ricorrente.
7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva
da parte
dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il
17 luglio 2013
Commenti
Posta un commento