AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CONCESSA AL CONTRIBUENTE CHE NON HA SPOSTATO LA RESIDENZA ENTRO I 18 MESI PER FORZA MAGGIORE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CONCESSA AL CONTRIBUENTE CHE 
NON HA SPOSTATO LA RESIDENZA ENTRO I 18 MESI PER FORZA
 MAGGIORE

                       CASSAZIONE N. 17442 DEL 17.07.2013

                                    REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                                  SEZIONE TRIBUTARIA
                                   

                                Svolgimento del processo

Con sentenza n. 197/45/08, depositata il 16.10.2008, la CTR della Campania, 
confermando la decisione della CTP di Benevento, ha accolto l'impugnazione
 proposta da G.P. avverso l'avviso di liquidazione per il recupero delle 
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura 
ridotta, D. P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, nota II bis, lett. c, 
non avendo la contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza
 anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro il 
termine di diciotto mesi. 
I giudici d'appello hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine, dovuto
 a causa di forza maggiore, non era addebitabile alla contribuente
che, al cessare dell'impedimento, vi aveva, appunto, trasferito la residenza.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un 
unico motivo. La contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, la ricorrente afferma, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
 che la CTR ha violato l'art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R.
 n. 131 del 1986, nell'annullare il recupero dell'Ufficio, per avere giustificato, 
attribuendo rilievo alla causa di forza maggiore, il mancato assolvimento,
 da parte della contribuente, dell'onere di trasferire la propria residenza
 nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato nel termine di diciotto
mesi.
2. Il motivo è infondato.
3. Occorre premettere che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", 
in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982, 
art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n.118 del 1985, 
nonchè L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della
 tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata 
all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, 
e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività 
lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione 
di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 
del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, 
a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
4. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che 
rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del 
benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento 
della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del 
contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto -
 proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza
 di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento
 dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e 
dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza,
 affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge 
della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con 
l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione 
qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta
 in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto 
dell'immobile stesso.
5. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 2552 del 2003, che ha 
ritenuto irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti economici tra i 
compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto 
di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo 
delle agevolazioni fiscali "prima casa"; Cass. n. 18330 del 2004 non si 
occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito, 
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del 
caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non 
imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della 
sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, 
esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano 
esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro 
immobile) a carico del contribuente.
6. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato tempestivo 
trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura
dell'impedimento non è stata, in alcun modo, contestata dalla ricorrente.
7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte
dell'intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il

17 luglio 2013

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