NOTIFICA RICORSO TRIBUTARIO. PERFEZIONAMENTO AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE.

NOTIFICA RICORSO TRIBUTARIO. 
PERFEZIONAMENTO AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE.

Nel procedimento tributario il ricorso che viene spedito si considera notificato nei termini al momento della spedizione e non della ricezione.

Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma Latina Sez. XXXIX, Sent., 14-11-2013, n. 697

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA
TRENTANOVESIMA SEZIONE

Svolgimento del processo
La soc. XXX srl in liquidazione volontaria, in data 31 agosto 2009
riceveva in notifica l'avviso di accertamento n. (...) con cui l'Ufficio aveva
proceduto al ricalcolo delle imposte dovute per L'anno 2004, accertando induttivamente
in capo alla società, ai sensi dell'art.39 comma 2 del
D.P.R. n. 600 del 1973, un
reddito d'impresa di Euro 573.226,00.
In data 10 novembre 2009 la stessa società presentava all'Agenzia delle Entrate-
Ufficio di Sora una istanza di accertamento con adesione, al fine di tentare la
definizione della posizione in merito all'avviso ricevuto.
Per effetto della presentazione di tale istanza il termine per la proposizione del
ricorso, già sospeso durante il c.d. periodo feriale, si sospendeva ope legis per
ulteriori 90 giorni, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
Il contraddittorio, realizzatosi in data 14 gennaio 2010, non dava alcun esito poiché
l'Ufficio riteneva insussistenti gli elementi utili per una rideterminazione della
pretesa tributaria.
La società, preso atto della mancata definizione per adesione, proponeva ricorso con
invio dell'atto(in busta chiusa) a mezzo del servizio postale il giorno 11.02.2010,
eccependo preliminarmente la nullità dell'avviso per competenza territoriale; poi, la
violazione degli artt.5, 7,10 co.1 e 12 della L. n. 212 del 2000; difetto di
autorizzazione degli agenti verificatori; violazione art. 12, co.5 della L. n. 212
del 2000; omessa convocazione del contribuente prima della notifica
dell'accertamento; violazione del principio di capacità contributiva; presunta
infondatezza della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva sollevando l'eccezione preliminare
dell'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso ai sensi del combinato
disposto degli artt.21 comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, e 6 comma 3 del D.Lgs. n. 218
del 1997. Nel merito controdeduceva in ordine alle contestazioni avversarie.
Il Giudice di prime cure rigettava il motivo pregiudiziale d'inammissibilità del
ricorso. Nel resto, ritenendo fondata la pretesa dell'Ufficio, respingeva il ricorso
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Impugna la decisione n.154/05/10 la società, la quale censura l'assunto dei primi
giudici e ribadisce quanto già formulato con il ricorso introduttivo.
L'Ufficio resiste con apposita memoria con cui ripropone l'eccezione di decadenza,
lamentando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché se pur
spedito nei termini, è stato ricevuto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto
impugnato. In particolare, la difesa erariale si fonda sul fatto che la norma
tributaria prescrive che il ricorso deve essere inviato in plico senza busta tramite
raccomandata con r/r e che il rispetto di tale forma è essenziale perché si possa
considerare la notifica effettuata alla data di spedizione dell'atto e non a quella
di ricevimento.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso
introduttivo, sollevata in primo grado dall'Ufficio e ribadita avanti a questo
consesso con la memoria di costituzione, dovuta alla intempestività del ricorso.
Come emerge dagli atti, l'avviso di accertamento risulta notificato in data
31.08.2009.
La decorrenza del termine di 60 giorni ai sensi dell'art.23 comma 1 primo periodo del
D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso è stato interrotto con la
presentazione dell'istanza di definizione avvenuta in data 10.11.2009, per cui, causa
la sospensione di 90 giorni previsti a tal riguardo dall'art.6, comma 3, del D.Lgs.
n. 218 del 1997, il termine di scadenza doveva considerarsi il 12 febbraio 2010.
La società, avendo spedito il ricorso in data 11.02.2010, ritiene di aver adempiuto
agli obblighi di legge.
Orbene, nel sistema processuale tributario, rileva diffuso indirizzo
giurisprudenziale, si ha riguardo non alla data di arrivo ma a quello di spedizione
per valutare la tempestività del procedimento di notifica, e di conseguenza del
ricorso.
Tale principio, tuttavia, è subordinato dalla norma, al rigoroso rispetto di una
serie di adempimenti, quali: 1) il ricorso va spedito in plico senza busta; 2) a
mezzo raccomandata; 3) la raccomandata deve essere con ricevuta di ritorno.
L'inosservanza anche di una sola di queste modalità, risolvendosi in un difetto di un
elemento essenziale del procedimento di notifica, comporta l'inapplicabilità del
principio di effettuazione della stessa all'atto della spedizione.
Quindi, solo se tali forme sono rispettate la notifica si può considerare effettuata
alla data di spedizione, se invece il ricorso è stato spedito in busta chiusa, ai
fini della sua tempestività rileva la sola data risultante dal timbro di ricezione
dell'Ufficio e/o della data di sottoscrizione della ricevuta di ritorno.
La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha sottolineato come il preciso
rispetto delle forme scritte dall'art.20 del D.Lgs. n. 546 del 1992 corrisponde
all'attenzione con la quale il legislatore ha disciplinato una modalità di notifica
del tutto particolare, quella a mezzo posta, che se consente alla parte un risparmio
di costi ed una semplificazione nella modalità, deve tuttavia rispondere rigidamente
al rispetto delle forme (definite dalla Corte "sacrali") stabilite da tale norma
(Cass. Sent. n. 27067/2006).
La previsione normativa del plico senza busta, come detta diffusa giurisprudenza di
legittimità, impone alla parte ricorrente una attività idonea a conseguire la prova
documentale della certezza di due elementi di una unica fattispecie legale: la
certezza della spedizione e la certezza della specificità dell'atto. Quindi,
l'apposizione sul retro del plico senza busta prova senza alcuna incertezza, sia la
data di spedizione che la natura dell'atto spedito.
Nel caso di specie, atteso che il ricorso è stato spedito con busta e tenuto conto
che il termine per la presentazione dell'atto scadeva il 12.02.2010, risultando la
ricezione della raccomandata da parte dell'Ufficio in data 16.02.2010, in ossequio
alla norma e alla giurisprudenza di riferimento, la data di notifica deve essere
identificata in quella del ricevimento dell'atto impugnato.
Ciò premesso, appare del tutto incontrovertibile che il ricorso notificato oltre il
termine di decadenza, va dichiarato inammissibile.
La complessità della controversia e l'impegno profuso dalle parti nelle difese delle
rispettive posizioni, giustificano la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso introduttivo inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Latina il 26 giugno 2013.

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