LA COMUNICAZIONE DI IPOTECA DEVE CONTENERE TERMINI E MODALITA' DI IMPUGNAZIONE. IN CASO CONTRARIO L'ISCRIZIONE E' VIZIATA.
LA COMUNICAZIONE DI IPOTECA DEVE CONTENERE TERMINI E
MODALITA' DI IMPUGNAZIONE.
IN CASO CONTRARIO L'ISCRIZIONE E' VIZIATA.
Cass., sent. 26.02.2013, n. 4777
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20639/2008 proposto da:
EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GESTLINE S.P.A.) (OMISSIS), in persona del Signor S.A.,
vicario della Concessione di Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CROCE
ROSSA 2B, presso lo studio dell'avvocato CESARO LUIGI (STUDIO LEGALE ORRICK),
rappresentata e difesa dall'avvocato FORZATI FRANCESCO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASTRENSE 7, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA, rappresentata e difesa dall'avvocato CICALA
GIUSEPPE giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 769/2008 del GIUDICE DI PACE di BARRA, depositata il
22/02/2008, R.G.N. 8089/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal
Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
C.M. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., davanti al Giudice di
pace di Barra (NA), alla procedura esecutiva promossa a suo carico dalla s.p.a.
Equitalia per la riscossione di tributi per l'importo complessivo di Euro 2.551,99,
di cui a varie cartelle esattoriali. L'opponente ha denunciato l'illegittimità
dell'iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili:
iscrizione di cui ha avuto notizia il 12 novembre 2007.
La convenuta ha resistito, eccependo fra l'altro il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario.
Con sentenza 12-22 febbraio 2008 n. 769, notificata il 19 giugno 2008, il Giudice di
pace, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e ha disposto l'annullamento delle cartelle
esattoriali.
Con atto notificato il 5 agosto 2008 Equitalia propone cinque motivi di ricorso per
cassazione.
Resiste l'intimata con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Deve essere preliminarmente corretta la qualificazione dell'oggetto della
sentenza impugnata, che la ricorrente assume doversi considerare di opposizione
all'esecuzione, in virtù del principio dell'apparenza, poichè così il Giudice di pace
avrebbe qualificato la domanda dell'opponente.
Va rilevato al contrario che il Giudice di pace, nel decidere sulla competenza
territoriale, ha affermato che il procedimento proposto è di opposizione agli atti
esecutivi (p. 2 della sentenza, ultima riga); qualificazione che è del resto conforme
alla natura delle eccezioni sollevate dall'opponente, che attengono ad irregolarità
dell'atto di iscrizione ipotecaria ed all'omessa od irrituale notìfica delle cartelle
esattoriali.
Si tratta, pertanto, sia in assoluto, sia in relazione al principio dell'apparenza,
di sentenza emessa in tema di opposizione agli atti esecutivi.
La questione è stata posta dal ricorrente al fine di dimostrare l'ammissibilità del
ricorso, ma è comunque irrilevante, poichè sia in tema di opposizione all'esecuzione,
sia in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che decide il
procedimento è inappellabile in base al regime applicabile alla controversia (art.
616 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14: cfr. Cass.
civ. 29 maggio 2008 n. 14179).
2.- Con il primo motivo Equitalia assume che la sentenza impugnata ha erroneamente
applicato la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, all'iscrizione ipotecaria di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, circa l'obbligo di comunicare al
contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre
opposizione e l'autorità a cui proporla. La norma sarebbe da ritenere inapplicabile
alla riscossione esattoriale, poichè la legge pone il contribuente in posizione di
subordinazione all'amministrazione finanziaria, in vista dell'esigenza della pronta
realizzazione del credito fiscale (favor fisci). Donde la necessità di assoggettare
la procedura ad una disciplina speciale e semplificata.
2.1.- Il motivo non è fondato, e ne è anche dubbia l'ammissibilità, considerata la
genericità e l'astrattezza del quesito formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..
La L. 7 agosto 1990, n. 241, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei
rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere
ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti
in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le
finalità pubbliche perseguite.
Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a
tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali
poichè - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni
mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità
estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano
rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza
delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere
all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti
di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di
comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione
ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le
sue ragioni.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la L. n. 241
del 1990, art. 3, comma 4, cit. al caso di specie.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente impugna la sentenza del GdP nella parte in
cui ha ritenuto applicabili all'iscrizione ipotecaria esattoriale il D.P.R. n. 602
del 1973, artt. 50 e 76.
Assume che l'iscrizione di ipoteca non è atto di esecuzione e pertanto non è soggetta
alla preventiva notificazione degli avvisi di cui all'art. 50, comma 2, e neppure ne
è preclusa l'iscrizione per i crediti di valore inferiore ad Euro 8.000,00 di cui
all'art. 76, avendo essa il solo scopo di precostituire una garanzia del credito.
3.1.- Il motivo è in parte non fondato ed in parte ininfluente.
La Corte di cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l'ipoteca
prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, pur non essendo atto di esecuzione, è
tuttavia strettamente preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare, e
pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest'ultima dall'art. 76 del
medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in
L. n. 248 del 2005. L'ipoteca non può quindi essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli ottomila Euro (Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4077;
Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 n. 5771).
Tanto basta a giustificare il disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui
ha dichiarato invalida l'iscrizione ipotecaria, anche indipendentemente dalla mancata
notificazione di cui all'art. 50, comma 2, cit..
Le ulteriori censure risultano quindi ininfluenti.
4.- Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili sia per l'inidonea
formulazione dei quesiti di diritto, sia per difetto di specificità ai sensi
dell'art. 366 c.p.c., n. 6.
I quesiti sono così formulati:
"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi circa le formalità necessarìe al
perfezionamento della notifica degli atti destinati al contribuente di cui al D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), ed in particolar modo di sancire la
necessità o meno dell'invio al destinatario dell'avviso di deposito dell'atto presso
la casa comunale a mezzo di raccomandata a/r al fine del perfezionamento di questa
modalità di notifica" (terzo quesito);
"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi in ordine alla circostanza per la
quale, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, questa assuma i
caratteri del titolo esecutivo incontrovertibile, ciò determinando, in base all'art.
2953 c.c., la trasformazione del termine eventualmente breve di prescrizione...in
quello ordinario decennale.." (quarto quesito);
"Si chiede alla Corte di cassazione di stabilire, tenuto conto della disciplina
contenuta nell'art. 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., se sia ammissibile o meno
disconoscere la conformità della fotocopia di un documento rispetto all'originale
nell'atto introduttìvo di un giudizio, prima cioè che avvenga la produzione in
quest'ultimo del documento stesso" (quinto quesito).
A norma dell'art. 366 bis c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e
astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il
quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la
sostanziale abrogazione del suddetto art. 366 bis (Cass. civ. S.U. 11 marzo 2008 n.
6420). Il quesito di diritto deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris"
adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente
assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La
mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso
inammissibile (Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n.
11535; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).
4.1.- In secondo luogo non risulta se e tramite quali atti le questioni prospettate
nei motivi di ricorso siano state sollevate davanti al giudice di primo grado,
considerato che esse non risultano in alcun modo discusse dalla sentenza impugnata;
nè la ricorrente dichiara di avere prodotto in questa sede gli atti su cui il ricorso
si fonda, indicando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri
atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366
c.p.c., n. 6 (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008
n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio
2011 n. 2966, fra le tante; e da ultimo Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726,
quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si
trova).
Sotto entrambi i profili le censure vanno dichiarate inammissibili per difetto di
specificità.
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per
esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali
di legge.
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