Nessun
ritorno a TARSU o TIA, per il 2013 è dovuta la TARES.
L’equivoco sul
ripristino dei precedenti prelievi in materia di rifiuti, quali la TARSU o la
TIA, nonostante, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a
norma dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
sia stato istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), nasce dall’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con
modifiche dalla L. 124/2013.
Difatti, ai
sensi e per gli effetti del suddetto c. 4-quater dell’art. 5 del D.L. cit., <<In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 14,
comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
e dal comma 3 del presente articolo, per
l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro
il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione
del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale
caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo
14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011,
nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello
di pagamento. Nel caso in cui
il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore
nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente
non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso
a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale
del comune stesso.
Conseguentemente,
a fronte di tale dettato normativo e, nella specie, della formulazione di
quest’ultimo periodo, alcuni Comuni hanno ritenuto che la succitata norma abbia
ripristinato i precedenti prelievi in materia di rifiuti.
In ragione di ciò,
quindi, gli stessi, anziché deliberare per l’anno
2013 la TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 214/2011, hanno deliberato di continuare ad
applicare anche per l’anno 2013 la TARSU o la TIA.
Tuttavia, ad una
differente soluzione induce la risposta
scritta del 13 novembre 2013, data dalla Commissione Finanze della Camera, ad un quesito posto dall’On.
Paglia sulla possibilità di consentire agli utenti che sono anche soggetti
passivi Iva di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sulla Tial o la
Tia2, considerato che, in fase di conversione in legge del
decreto-legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto all'articolo 5
(Disposizioni in materia di TARES), il comma 4-quater, al fine di
consentire ai comuni di continuare ad applicare il regime del tributo (Tarsu) o
della tariffa (Tia 1 o Tia 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani
utilizzati nel 2012, derogando così al comma 46 dell'articolo 14, del
decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedeva l'abrogazione, a decorrere dal 1o
gennaio 2013, dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e
quindi di mantenere sostanzialmente in essere per il 2013 il sistema di
pagamento del servizio rifiuti già in vigore per il 2012.
Nel rispondere al quesito, infatti, il Dipartimento si è
trovato a dover risolvere la questione preliminare inerente al ripristino della
TARSU o TIA, evidenziando che “l'ipotesi interpretativa secondo la
quale l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102/2013
consenta effettivamente ai comuni di continuare ad applicare, anche per il
2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel
2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES, comporta notevoli criticità che
meritano le seguenti riflessioni.
...
Dalla lettura
del primo periodo del citato comma 4-quater, sembrerebbe emergere che la deroga a quanto stabilito nel comma
46, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 – il quale ha
statuito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la soppressione di tutti
i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale, sia di natura tributaria, non
possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter,
i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma
derogatoria consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”; mentre, “La norma in questione, nel prevedere che
«nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012,
la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito
del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi
della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso», potrebbe avere soltanto la finalità di
disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero
stati in regime di TARSU, precisando che in tale ipotesi si può fare ricorso
solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune.
…
Il Dipartimento
ritiene, quindi, che la deroga relativa al comma 46 del menzionato articolo 14
del decreto-legge n. 201 del 2011 debba ritenersi limitata in ogni caso
all'aspetto relativo ai costi.”.
Il Dipartimento precisa, infine, che ove si ritenesse,
invece, che “con la norma si sia effettivamente voluto
ripristinare i precedenti prelievi in materia di rifiuti, potrebbero sorgere
problemi, non solo in ordine all'applicazione dell'IVA sulla TIA, ma anche
sulla riscossione della cosiddetta maggiorazione standard di cui al
comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante che lo
stesso comma 4-quater disponga che «sono fatti comunque salvi la
maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di
pagamento».
Infatti, l'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011», che è appunto quello previsto per la TARES.”.
Infatti, l'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011», che è appunto quello previsto per la TARES.”.
Ebbene, a questo
punto, in ragione di quanto ampiamente esposto e nel silenzio di una risoluzione
illustrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a quei Comuni che hanno
mantenuto il regime TARSU o TIA anche per il 2013, non resta che adoperarsi per
gli opportuni aggiustamenti entro i tempi utili, considerato l’enorme contenzioso
che i contribuenti potrebbero attivare.
Lecce,
18 novembre 2013 Avv.
Maurizio Villani
Avv. Paola Rizzelli
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