Redditometro:
nessuna norma stabilisce la retrodatazione degli scostamenti ad
annualità prescritte.
Non
era difficile immaginare che le problematiche sottese al redditometro si
moltiplicassero alla luce delle nuove disposizioni che non sono mai state connesse
con la vecchia disciplina, ancora applicabile
per le annualità ante 2009.
La
vecchia formulazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 (ovvero quella in vigore
fino al periodo 2008), prevedeva che:
“L'ufficio, indipendentemente dalle
disposizioni recate dai commi precedenti e dell'articolo 39, può, in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si
discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite
le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il
reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità
contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato
non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di
imposta.”.
Il
D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 22, conv. con modif. con L. 30.07.2010, n. 122, ha modificato la citata norma ai commi 4,5,6,7
ed 8; infatti la nuova formulazione della norma prevede che:
“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni
recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare
sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese
di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione
sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni
significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo
familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova
contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica
del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che
il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.”
Dette
modifiche entrano in vigore per gli accertamenti relativi ai redditi per i
quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in
vigore del D.L. 78/2010 (cioè per le annualità dal 2009 in poi). Vi è, pertanto, un periodo di necessaria coesistenza delle due
discipline. Dal 2005, (annualità in scadenza ai fini accertativi, salvi i casi
di raddoppio dei termini e l’ipotesi dell’aumento di un anno in caso di omessa
dichiarazione, al 31/12/2010) al 2008 compreso troverà applicazione l`articolo
38 del D.P.R. 600/73 nella versione precedente, dal 2009 in poi invece il
redditometro e l’accertamento sintetico verranno disciplinati sulla base delle
nuove disposizioni.
Fatta
questa necessaria premessa, si vuol prendere spunto dall’articolo riportato sul
quotidiano “Il sole24ore” del 03.09.2013, a firma di Dario Deotto, per
formulare alcune osservazioni ed eccepire il grossolano errore in cui si
incorrerebbe prendendo per effettivo quanto in esso riportato.
Infatti, risulta evidente che, a seconda delle annualità che saranno oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione, ci troveremo a dover seguire una diversa disciplina sia in termini di calcolo che in termini di vero e proprio funzionamento dello strumento.
Infatti, risulta evidente che, a seconda delle annualità che saranno oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione, ci troveremo a dover seguire una diversa disciplina sia in termini di calcolo che in termini di vero e proprio funzionamento dello strumento.
Il
problema sollevato nell’articolo in questione riguarda la ricostruzione
induttiva del reddito relativamente agli anni d’imposta 2007 – 2008, anni che
seguono la vecchia disciplina, sia in termini di calcolo dello scostamento
(pari al 25%) sia in relazione alla tempistica che segue questo scostamento
(nella vecchia formulazione la norma dice: “quando
il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due
o più periodi di imposta”).
E’
importante subito chiarire che, per quanto riguarda il 2007, il periodo a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare un accertamento sulle
dichiarazioni presentate si è prescritto nel 2012, mentre per quanto riguarda
il 2008 potranno ancora essere esperiti gli accertamenti fino al 31.12.2013.
Quello
che lascia perplessi è che nella nota divulgata dal Sole 24 Ore, non si tenga
conto del dettato normativo, ovvero della consecutività prevista dalla norma di
cui all’art. 38, così come formulata ante 2010;
infatti, nell’articolo si paventa l’idea di un legittimo accertamento
relativo all’anno 2008, sulla base di presupposti presenti in una dichiarazione
presentata nel 2007, anno orami prescritto ai fini dell’accertamento e,
pertanto, non più sindacabile fiscalmente.
Questo
per tre ordini di motivi:
1. La consecutività
richiesta ai fini dell’accertamento effettuato con la vecchia disciplina, prevede,
nel caso de quo, il verificarsi, per
due o più annualità, di uno scostamento; nel caso di specie ci si riferisce al 2007, che ormai fiscalmente è chiuso;
2. In mancanza di tale
consecutività e con riferimento alla vecchia disciplina (applicabile esclusivamente
fino al 2008), non vi possono essere accertamenti induttivi il cui presupposto
riguardi uno scostamento di un solo anno d’imposta ( perché di questo si
tratterebbe, visto che soltanto al 2008 è applicabile la vecchia disciplina);
3. Non da ultimo, non
vi è nessuna norma che disciplini il raccordo tra la vecchia e la nuova
disciplina, anzi, la circolare 24/E del 31 luglio 2013, ribadisce e scandisce
il momento applicativo della nuova formulazione del redditometro: “ai fini dell’applicazione delle nuove regole
è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla
disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità
precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un
solo periodo d’imposta e non più biennale”.
Risulta,
pertanto, oltremodo temerario, da parte dell’autore, dare una interpretazione
di questo tenore – in termini di contenuti e di assenza di riferimenti
normativi – in relazione alla “non congruità retrodatata”, perché non può
essere effettuato un accertamento sulla base di un presupposto relativo ad un anno d’imposta fiscalmente
prescritto e che, per di più, non preveda la possibilità per il contribuente di
potersi difendere, come previsto dalla normativa.
Infatti,
soprattutto nei casi degli accertamenti da redditometro (e lo vediamo con
l’introduzione del contraddittorio obbligatorio nella nuova formulazione), il
contribuente deve essere sempre messo nella condizione di poter dimostrare la
provenienza dei redditi presuntivamente accertati; se l’accertamento sull’anno
2008, si basasse (come scritto nell’articolo in questione) sui presupposti di
un annualità prescritta, vi sarebbe una grave lesione del diritto di difesa del
contribuente, che non potrebbe usufruire dell’unico potere che ha a
disposizione in un sistema impositivo ormai continuamente invasivo e
anticostituzionale.
Per
completezza, si fa presente che, l’unico caso in cui, il presupposto potrebbe
allinearsi con la vecchia disciplina, e quindi nel caso del 2008 risulterebbe
accertabile induttivamente unitamente al 2007, riguarda il solo caso di omessa
presentazione della dichiarazione, diversamente non sarà esperibile il
redditometro sulla base di una normativa che non ha mai espresso nulla in
relazione al passaggio tra vecchia e nuova disciplina.
Al
fine di non creare ulteriori questioni di incostituzionalità, è importante
ribadire che la non congruità per il 2007, in quanto anno prescritto, non potrà
e non dovrà consentire l’accertamento anche per il 2008, perché nessuna norma
lo prevede e perché sarebbe grossolanamente leso il diritto di difesa del
contribuente costituzionalmente garantito.
Avv.
Maurizio Villani
Avv.
Francesca Giorgia Romana Sannicandro
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