ZONA A
BUROCRAZIA ZERO NEL “DECRETO DEL FARE”
Tornano sulla scena con il “Decreto Del Fare” le zone a burocrazia zero, che dovrebbero
puntare a uno snellimento burocratico nello start up di un’impresa.
Ed infatti, l’articolo 37 del Dl 69/2013 del Governo Letta ai fini di facilitare la vita
burocratica delle imprese propone un rilancio delle forme di semplificazione
già adottate di cui all’art. 37 bis del D.l. n. 179/2012 (Governo Monti).
Con l’art. 37 bis del D.l. n. 179/2012, già al comma 3
veniva evidenziato che: << Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona
a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi
dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di
contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a
burocrazia zero>>. Nell'ambito delle attività di sperimentazione - di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35- le zone a burocrazia zero
sono una specie di zone franche del territorio nazionale le quali sono state
espressamente sottratte (addirittura) a ogni «vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico» (così l'articolo
37-bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n.
221 del 2012) e dove il rilascio delle autorizzazioni sono sostituite da una
comunicazione che l'interessato deposita presso lo sportello unico delle
attività produttive.
Con il “Decreto Del Fare”, vieppiù, le forme di
semplificazione consistono negli accordi sperimentali tra amministrazioni e
associazioni di categoria, lanciati dal Governo Monti con l'articolo 12 del
decreto legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012 (e poi
ulteriormente disciplinate con successiva decretazione d'urgenza), ossia di
convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti e le
varie associazioni di categoria «per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e
attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio
delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone
preventiva e adeguata informazione pubblica» (così la definizione dell'art. 12,
comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012).
L’obiettivo rimane quello di semplificazione basato,
sostanzialmente, su accordi che derogano alle vigenti norme di legge, al fine
di snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti
amministrativi; ciò, alla condizione che venga data adeguata pubblicità
preventiva (informazione pubblica) a tali iniziative.
Le nuove disposizioni inserite dal decreto legge
"del fare" mirano all'estensione a tutto il territorio nazionale di
queste sperimentazioni, anche al fine di creare un sistema integrato di dati
telematici tra le varie amministrazioni coinvolte e di permetterne un
monitoraggio complessivo che è affidato al ministero dello sviluppo economico.
Uniche limitazioni alle attività economiche così
liberalizzate, la tutela dei «principi fondamentali della Costituzione, la
sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto
della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale»
(così il comma 5 dell'art. 37 ).
Lecce, 22 luglio 2013
Avv.
Maurizio Villani
Avv. Iolanda
Pansardi
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