NOTIFICA AL DOMICILIO DEL SOCIO ? PRIVA DI EFFETTI LA NOTIFICA DELLA CARTELLA

NOTIFICA AL DOMICILIO DEL SOCIO ?

 PRIVA DI EFFETTI LA NOTIFICA DELLA CARTELLA

La Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. di Catania, con sentenza n. 111/17/13, ha annullato la cartella di pagamento opposta, in riforma di quanto aveva stabilito la Commissione Provinciale in primo grado, per l'irritualità della notifica della stessa.

L'Agente della Riscossione, difatti, aveva notificato la cartella, destinata ad una s.n.c., presso la residenza di uno dei soci, senza, tra l'altro, indicare nella relata la qualità di socio del destinatario.
In primo grado, la CTP aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente ritenendo rituale la notifica effettuata in tal modo.
In sede di appello, la Commissione rileva, che in virtù dell'art. 145, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n.263/2005, ”la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. cc. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

Richiama, altresì, la decisione della Suprema Corte che così statuisce: la notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa.

Dunque, la Commissione, rilevato che “la notifica della cartella di pagamento emessa nei confronti della G. S. S.n.c. è stata eseguita, non presso la sede della società, ma presso il domicilio del socio L. G. laddove non esisteva la sede sociale, in riforma della sentenza impugnata, dichiara invalida e priva di effetti giuridici la notifica così effettuata e, conseguentemente, annulla la cartella.

Dott. Gennaro Esposito


La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa.

CTR Catania 
Sentenza n. 111/17/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO
SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei sig.ri
Maiorana Antonio -Presidente-
Lombardo Luigi -Relatore-
Torchia Salvatore -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n.5431/08 depositato il 11.12.2008
- avverso la sentenza n.457/9/07 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania
contro: Agenzia Entrate Ufficio Catania 1
proposto dal ricorrente G. S. s.n.c.
Atti impugnati: cartella di pagamento iva 2000 e iva 2001

Motivazione
La G. S. s.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di cui in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso da essa proposto avverso la cartella di pagamento dalla Serit Sicilia S.p.a. il 16.11.2006.
L'appellante ripropone le censure già formulate col ricorso originario e insiste per l'annullamento della cartella impugnata.
L'agenzia delle Entrate di Catania e la Serit Sicilia S.p.a. resistono all'appello, chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di appello, la società ricorrente, riproponendo la censura formulata col ricorso introduttivo, lamenta che la Commissione di primo grado abbia errato nel ritenere la ritualità della notifica della cartella di pagamento nelle mani del socio L. G.; ritiene che tale notifica sia invalida, in quanto l'atto avrebbe dovuto essere notificato alla società presso la sede sociale.
La censura è fondata.
Invero, l'art. 145, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n.263/2005, stabilisce che ”la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. cc. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La Corte suprema, dopo la riforma dell'art. 145 c.p.c. ad opera della legge n.263/2005 cit., ha avuto modo di statuire che la notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa (Cass., sez. lav. 25 settembre 212, n.16245).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la notifica della cartella di pagamento emessa nei confronti della G. S. S.n.c. è stata eseguita, non presso la sede della società, ma presso il domicilio del socio L. G. laddove non esisteva la sede sociale.
né la notificazione è stata eseguita alla persona del L. nella qualità di rappresentante della società, come pure consente il vigente testo dell'art. 145, trattandosi invece di notifica indirizzata alla società ed eseguita in luogo diverso dalla sua sede.
In tali condizione, è evidente che non è stato osservato quanto previsto dall'art. 145 c.p.c. e che la notificazione eseguita è invalida e priva di effetti giuridici.
Va pertanto accolto l'appello e, per l'effetto, annullata la cartella impugnata. Le altre censure restano assorbite.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PQM
La C.T.R., in accoglimento dell'appello della società contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario; spese compensate.

Così deciso in Catania, il 21 marzo 2013.
Il giudice est.
Luigi Lombardo
Il Presidente
Antonio Maiorana
Depositato in cancelleria il 4 aprile 2013

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