La
notifica a mezzo posta e l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13278 del 28
maggio 2013.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.
13278 del 28 maggio 2013, ha stabilito che è nulla la notifica degli atti
fiscali nel caso in cui l’avviso lasciato dall’agente postale, che ne dà
notizia con raccomandata con avviso di ricevimento, non riporta il numero
civico presso il quale avrebbe cercato il contribuente.
Infatti, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte,
con l’Ordinanza di cui sopra, ha accolto il ricorso di un contribuente che
chiedeva la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regionale di Palermo, con cui, confermando la decisione di primo grado, veniva
respinto il proprio atto di appello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La controversia è scaturita da una cartella di
pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, di
cui il contribuente ha chiesto l’annullamento eccependo un vizio di notifica,
consistito nel mancato rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge
e, segnatamente, dall’articolo 3 della Legge n. 892/1982 concernente la
notificazione di atti a mezzo posta. Infatti il messo notificatore aveva omesso
di annotare quale fosse il numero civico dello stabile presso il quale aveva
cercato il destinatario dell’atto, anche per colpa dell’Ufficio Finanziario che
non aveva compiutamente indicato l’indirizzo del contribuente.
Più in particolare, i Giudici di appello si erano
limitati a verificare che l’agente postale, alla cui attività andava
riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, avesse curato i
prescritti adempimenti, dando atto di avere “immesso avviso cassetta
ingresso dello stabile in indirizzo”.
In sede di Cassazione il ricorrente lamentava,
invece, la mancata ricezione dell’atto e riteneva che le carenze di notifica
fossero da imputare sia all’originario errore omissivo dell’Ufficio che non
aveva compiutamente indicato l’indirizzo omettendo il numero civico, che ad un
vizio del procedimento di notifica: l’agente postale, infatti, non aveva
annotato nell’avviso di ricevimento il numero civico dello stabile nel quale si
era concretamente introdotto.
La decisione veniva, pertanto, impugnata per
violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 della L. 890/1982, nonché
dell’art. 6 della L. 212/2000.
Ebbene, diversamente dai giudici del merito, la
Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, rinviando la causa per
nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sicilia. Gli Ermellini hanno
infatti attribuito estrema importanza alla completezza dell’avviso lasciato
dall’agente delle poste al momento della notifica dell’atto tributario. Sul
punto i supremi giudici hanno ribadito che, nel caso di notifica a mezzo posta
e di irreperibilità relativa del destinatario, le modalità di notifica devono
essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento,
deducendone che lì dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’agente
postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale
espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di
immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
L’ ordinanza in commento si segnala,
paradossalmente, più per quello che lascia ipotizzare che per quello che,
esplicitamente, afferma.
In particolare, offre, lo spunto per una importante
riflessione (cfr. M. Bruzzone “La notifica a mezzo posta è inesistente se manca
il civico nell’avviso di ricevimento” in Corriere Tributario 29/2013) che merita
di essere posta in evidenza in questo articolo.
Orbene, è opportuno prima di tutto segnalare che non
vi è dubbio che quella delle notifiche a mezzo posta degli atti tributari è
materia estremamente complessa e delicata, come dimostra la copiosa
giurisprudenza di merito e di legittimità che negli ultimi anni si è
pronunciata sull’argomento.
La Suprema Corte nell’ordinanza n. 13278 del 28
maggio 2013, è tornata a pronunciarsi sulla notificazione a mezzo posta di atti
tributari.
Preme in questa sede evidenziare che la soluzione
interpretativa prospettata dagli Ermellini, è di estrema
importanza e presuppone l’applicazione alle notifiche di atti tributari a
mezzo posta della Legge n. 890 del 20 novembre 1982 “Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari”, ponendosi, in tal modo, in netto contrasto con la tesi,
sostenuta in altre pronunce della stessa Corte, che, al contrario, ammette la
spedizione diretta a mezzo posta di provvedimenti impositivi ed esattivi, senza
l’intervento di un agente notificatore abilitato e senza la compilazione della
relata di notifica, assumendo l’inapplicabilità né dell’art. 149 c.p.c., né, di
conseguenza, delle più rigorose formalità prescritte dalla legge n. 890/1982 e
l’operatività della disciplina regolamentare sull’ordinaria posta raccomandata,
contenuta nel Decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001 (cfr.
Sentenza Cassazione n. 15746 del 19 settembre 2012).
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, sebbene in
realtà le sentenze dei giudici di legittimità non abbiano specificatamente
affrontato l’eccezione dell’inesistenza della notifica per posta diretta perché
effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, è evidente che viene a
configurarsi un chiaro contrasto interpretativo: quale sarà la disciplina
applicabile alle notificazioni a mezzo posta di atti tributari?
Lecce,
24 luglio 2013 Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese

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