QUADRO SINOTTICO RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO.
NOVITÀ' DEL DECRETO DEL FARE,
CONFRONTO CON LA VECCHIA NORMATIVA
Uno dei temi che ha caratterizzato la
stesura del Decreto Legge “Fare” decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 è stato
quello della riscossione tributaria: tanti i limiti all'attività di riscossione
dei tributi da parte di Equitalia.
La casa di abitazione diventa
"intoccabile". Viene, infatti, dichiarata impignorabile purché il
contribuente abbia lì la residenza e ci abiti effettivamente. Sono escluse da
questa tutela le abitazioni di lusso nelle categorie catastali A8 e A9 (ville,
castelli, dimore storiche).
Per le seconde case il decreto
aumenta di 6 volte la soglia minima per l'espropriazione che ora è ammessa solo
se il debito da riscuotere supera i 120mila euro (prima erano 20mila) e solo se
sull'immobile c'è l'ipoteca da almeno 6 mesi (prima erano 4).
Debiti fiscali
Ammessa la possibilità di dilazionare
un debito con il Fisco in 10 anni (120 rate mensili, dalle precedenti 72). Nel
caso in cui ci sia una peggioramento evidente delle condizioni economiche del
debitori: si può ottenere un’ulteriore dilazione di 120 rate (rispetto alle
precedenti 72).
Inoltre il beneficio della
rateizzazione, che attualmente si perde dopo avere mancato il pagamento di 2
rate consecutive, è prolungato fino a 8 rate saltate (anche non consecutive), a
vantaggio dei debitori in difficoltà.
Abolizione aggio, percentuale dovuta
a Equitalia sulla somma iscritta a ruolo (oggi al 9%): d’ora in poi si pagano
solo multa e interessi di mora, anticipando a settembre (da dicembre) il
provvedimento che dovrà riformare gli aggi dovuti all’agente della riscossione.
Quanto deciso con il decreto 35/2013 (Restituzione debiti PA) per i tributi
viene esteso alle sanzioni amministrative (come le multe).
Le modifiche intervenute di cui sopra
riassunte, sono così descritte nel quadro sinottico “riscossione mediante
ruolo” qui di seguito:
RISCOSSIONE MEDIANTE
RUOLO
Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante
ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 29 aprile 2012
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, D.L.
2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione
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ART. 19
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Dilazione
del pagamento
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Dopo il comma 1-quater
è inserito il seguente: “1-quinquies.
La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per
ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere
aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si
intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del
credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b)
valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di
rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”
2) al comma 3, alinea, le parole “di due
rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di
rateazione, di otto rate, anche non
consecutive”.
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[1] L'agente della riscossione, su richiesta
del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (comma così
modificato dall'art. 83, comma 23, lettera a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112)
.[1-bis] In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma
1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera
a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
[1-ter]
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis
preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 2 marzo
2012, n. 16)
[1-quater]
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere
l'ipoteca di cui all' articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta [8], ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque
salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
[2]
(Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lettera b), D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248, modificato in sede di conversione) In caso di mancato pagamento di due rate
consecutive:
a)
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c)
il carico non può più essere rateizzato. (comma così modificato dall'art. 1,
comma 2, lettera c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
[4]
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun
mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione
[4-bis]
(comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lettera c), D.L. 25 giugno 2008, n.
112) .(Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999 [12], dall'art.
7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante
ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 28 dicembre 2011
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 10, comma 13-terdecies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
modificato in sede di conversione
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ART. 52
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Procedimento
di vendita
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1)
al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti: “, 79 e 80, comma 2, lettera b),”;
2)
dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“ 2-ter. Nel caso in cui il debitore
eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver
luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli
articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente
fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo
nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è
necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede
tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al
prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;
|
1.
La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle
altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza
necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2.
L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
2-bis.
Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o
ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 , con il
consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di
cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore
entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. (comma aggiunto dall'art.
10, comma 13-terdecies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di
conversione) (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art.
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
|
VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 1° luglio 1999
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ART. 53
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Cessazione
dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
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Le
parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento ”
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1.
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi
centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2.
Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o
immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni
altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al
conservatore la cancellazione della trascrizione (articolo così sostituito,
con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
|
Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
|
VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 1° luglio 1999
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ART. 62
D.P.R.29 SETTEMBRE
1973, N. 602
Disposizioni particolari sui
beni pignorabili
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1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile,
anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se
nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul
lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il
presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale
esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la
soddisfazione del credito.”;
2)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis.
Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano
decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento
perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;
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1. I
beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell' articolo 514 del
codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono
soggetti al privilegio previsto dall' articolo 2759 del codice civile.
2. I
frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall' articolo
2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme
dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano
affittati (articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art.
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 2 marzo 2012
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3, comma 5, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16
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ART. 72bis
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Pignoramento
dei crediti verso terzi
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Al comma 1, lett. a) la
parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
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1.
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'
articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e
dall' articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti
del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'
articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a)
nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per
le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente
alla data di tale notifica;
b)
alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis.
L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente
della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello
stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'
articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (comma
aggiunto dall'art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2007, n. 244) .
2.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2 . (articolo così sostituito dall'art.
2, comma 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione).
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante
ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 29 aprile 2012
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3, comma 5, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
modificato in sede di conversione
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ART. 72ter
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Limiti di pignorabilità
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Dopo
il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis.
Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente
intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono
all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”;
|
1.
Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa
di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in
misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un
settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2.
Resta ferma la misura di cui all' articolo 545, quarto comma, del codice di
procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle
dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. (articolo così
sostituito dall'art. 3, comma 5, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
modificato in sede di conversione)
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 2 marzo 2012
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3, comma 5, lettera c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16
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ART. 76
D.P.R.29 SETTEMBRE
1973, N. 602
Espropriazione
immobiliare
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Il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi
dell’articolo 563c.p.c., l’agente della riscossione:
a)
non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del
debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche
individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso
abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b)
nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera
centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta
l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi
dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.”;
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1.L'agente
della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila
euro. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, lettera c), numero 1),
D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
2.
Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del
bene, determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività
ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore
all'importo indicato nel comma 1 (articolo così sostituito, con effetto 1°
luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 2 marzo 2012
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16
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ART. 77
D.P.R.29 SETTEMBRE
1973, N. 602
Iscrizione di ipoteca
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Al comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono inserite le
seguenti: “anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per
procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,”;
|
1.
Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50, comma 1, il ruolo
costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei
coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito
per cui si procede.
1-bis.
L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del
credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma
1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia
inferiore complessivamente a ventimila euro. (comma aggiunto dall'art. 3,
comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
2.
Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque
per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione
determinato a norma dell' articolo 79, il concessionario, prima di procedere
all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione
senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede
all'espropriazione.
2-bis.
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in
mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni,
sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 (comma aggiunto dall'art. 7, comma
2, lettera u-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, modificato in sede di
conversione) . (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999,
dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
|
Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 9 giugno 2001
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 1, comma 1, lettera p), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193
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ART. 78
D.P.R.29 SETTEMBRE
1973, N. 602
Avviso di vendita
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Dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis.
Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo
incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita,
l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei
confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di
cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.”
|
1.
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'
articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso
contenente:
a)
le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b)
la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione
dei confini;
c)
l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d)
il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con
intervallo minimo di venti giorni;
e)
l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta,
per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già
maturate;
f)
il prezzo base dell'incanto;
g)
la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h)
l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il
trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i)
l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata
dagli offerenti;
l)
il termine di versamento del prezzo di cui all' articolo 82, comma1;
m)
l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di
essi.
2.
Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al
soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione
non può procedersi alla vendita (articolo così sostituito, con effetto 1°
luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
|
Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 1° luglio 1999
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ART. 80
D.P.R.29 SETTEMBRE 1973,
N. 602
Pubblicazione e
notificazione dell'avviso di vendita
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1)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è
pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente
della riscossione, il giudice può disporre:
a)
che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità
commerciale;
b)
la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel
caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi
dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della
riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni
sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere
anche assegnata la funzione di custodia.”;
3)
dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla
parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo
incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del
pignoramento stesso.”;
|
1.
Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di
vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è
affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della
cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni
nel cui territorio sono situati gli immobili.2. Su istanza del soggetto nei
confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre
che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità
commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (articolo così
sostituito, con effetto 1° luglio 1999 , dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 3 dicembre 2005
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3, comma 40, lettera b-ter), D.L. 30 settembre 2005, n.
203, modificato in sede di conversione
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ART. 85
D.P.R.29 SETTEMBRE
1973, N. 602
Assegnazione dell'immobile
allo Stato
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Al comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del
terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono sostituite dalle
seguenti: “ prezzo base del terzo
incanto”.
|
1.
Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni
successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile
allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la
somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice
dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2.
Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura
prevista dall' articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il
versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può
essere inferiore a sei mesi.
3.
In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il
processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni
successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione
dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore
incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello
dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale
incanto ha esito negativo (articolo così sostituito, con effetto 1° luglio
1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) .
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 52 (Disposizioni per la
riscossione mediante ruolo)
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VECCHIA DISCIPLINA
Testo in vigore dal 29 aprile 2012
Testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 2, comma 13-quater e dall'art. 5, comma 1, D.L. 2 marzo
2012, n. 16, modificato in sede di conversione
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Art. 10 del
decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22 DICEMBRE 2011, N. 214
Regime premiale per favorire
la trasparenza
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Al comma 13-quinques, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre”.
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13-quinquies.
Il decreto di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 , come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del
presente articolo, nonchè il decreto di cui al comma 6.1 del predetto
articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il
31 dicembre 2013 (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214)
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Norma
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NOVITA’ “DECRETO DEL FARE” 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”
Art. 53 (Disposizioni
per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle
societa’ da essi partecipate)
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VECCHIA DISCIPLINA
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Art. 10 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 GIUGNO 2013, N. 64
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Il comma 2-ter e’ sostituito dal
seguente: “2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace
riordino della disciplina delle attivita’ di gestione e riscossione delle
entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale
delle societa’ del Gruppo Equitalia per le attivita’ di supporto
all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.”.
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2-ter.I
comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei
soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31
dicembre 2013
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Lecce, 26 giugno 2013
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
AVV.
MAURIZIO VILLANI
Avvocato
Tributarista in Lecce
Patrocinante
in Cassazione
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