Cassazione ordinanza n. 15188 del 18 giugno
2013 – Cartella di pagamento e mancanza della causale

CORTE DI CASSAZIONE –
Ordinanza 18 giugno 2013, n. 15188
Tributi – Cartella esattoriale – Mancanza della causale – Rilevanza –
Sussiste
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.75/2012 è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
1) La società ricorre per cassazione avverso la sentenza 185/35/2010 in
data 13.10.2010, depositata il 27 ottobre 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 35, ha rigettato l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso della contribuente, avverso la cartella di pagamento ex
art.54 bis del dpr n.633/1972 relativa ad IVA dell’anno 2003, lo aveva accolto
dichiarando la nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione .
3) La questione posta con il mezzo, sembra doversi esaminare, tenendo
conto, anzitutto, del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale,
per cui in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt.36 bis del
dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972, la cartella di pagamento
costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima
volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata,
nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente
affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni
sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della
causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il
Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di
tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia
avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo
piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del
ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).
4) Ciò posto e considerato che, nel caso, i Giudici di merito, hanno
valutato il contenuto motivazionale della cartella e ritenuto di dovere
dichiarare la nullità dell’atto, per carenza di motivazione, si ritiene che la
causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e
380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base del richiamato
orientamento giurisprudenziale, con il rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni e dei principi di cui
alla trascritta relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato
per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanni
liquidate in complessivi Euro millesettecento, di cui Euro millecinquecento per
onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di
legge;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
dell’Agenzia, che condanna alla spese del giudizio in ragione di complessivi
Euro millesettecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Commenti
Posta un commento