Le misure cautelari fiscali ex art.
22 del D. Lgs. n. 472/1997.
Sommario:
Considerazioni introduttive.
Generalità sulle misure cautelari.
Presupposti per l’adozione delle misure
cautelari.
Giurisprudenza di merito.
Conclusioni.
Riferimenti:
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472,
art. 22;
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, art.
27, commi 5, 6 e 7;
Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 15;
Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010.
Sentenza Cassazione, sez. trib., n. 24527 del
26 novembre 2007;
Sentenza Cassazione, sez. III, n. 6460 del 17
luglio 1996;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce,
sez. II, n. 333 del 9 ottobre 2012;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce,
sez. II, n. 321 del 9 ottobre 2012;
Sentenza Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, sez.
I, n. 715 del 12 dicembre 2011;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Liguria Savona,
sez. I, n.71 del 10 maggio 2011;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce,
sez. II, n. 58 del 10 febbraio2011;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso,
sez. III, n. 86 del 3 agosto 2010;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce,
sez. I, n. 326 del 21 giugno 2010;
Sentenza Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari,
sez. XXII, n. 209 del 18 maggio 2010;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Liguria Genova,
sez. III, n. 28 del 28 gennaio 2010;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Lombardia
Milano, sez. I, n. 521 del 1° ottobre 2009;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso,
sez. IX, n. 70 del 12 agosto 2009;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Calabria
Cosenza, sez. I, n. 431 del 5 novembre 2007;
Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce,
sez. I, n. 456 del 28 settembre 2007
Considerazioni
introduttive.
Nel nostro ordinamento processuale
tributario, quando non si è ancora formato un titolo esecutivo, l’unica disciplina
generale, concernente le misure cautelari in favore della pubblica
amministrazione, è quella contenuta nell’art. 22 Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 che, a tutela del credito vantato dall’Amministrazione
Finanziaria nei confronti del contribuente, ha previsto un particolare
procedimento per la concessione, in favore della stessa Amministrazione Finanziaria,
dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
L’art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 è stato in
seguito oggetto di interessanti modifiche normative che ne hanno radicalmente
cambiato il volto. Infatti, il Legislatore è intervenuto, in un primo momento,
con i commi 5, 6 e 7 dell’art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente,
con i commi da 8-bis a 8-quater dell’art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il presente articolo ha la finalità di
analizzare l’istituto delle misure cautelari a favore dell’ente impositore
disciplinate - come già detto - dagli
artt. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 e 27 del D.L. n. 185/2008, con particolare
riferimento ai presupposti richiesti per l’adozione delle suddette misure
cautelari e alla giurisprudenza
formatasi sull’argomento in questione che, sempre più, pone limiti stringenti
alla concessione delle misure cautelari “pro Fisco”.
Generalità
sulle misure cautelari.
L’art. 22 del Decreto Legislativo 18
dicembre 1997 n. 472, come integrato dai commi 5, 6 e 7 dell’art.
27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e da quanto previsto dall’art.
15, commi da 8-bis a 8-quater, del Decreto Legge 1° luglio 2009,
n. 78 disciplina espressamente la materia delle misure cautelari fiscali.
Ai sensi del combinato disposto del comma 5
dell’art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell’articolo 22 del
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, l’ente impositore può chiedere,
con apposita istanza indirizzata al Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale competente, l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei
soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni stessi, per ottenere
garanzie dei crediti riguardanti le imposte e i relativi interessi connessi a
processi verbali di constatazione.
Le misure
cautelari a favore dell’Amministrazione finanziaria costituiscono, quindi, una forma di garanzia del
credito tributario che l’ente impositore può richiedere in presenza di
determinate circostanze e che vengono concesse al termine di un sommario
procedimento giurisdizionale.
A tale proposito, giova operare una
distinzione netta sulla natura e sulle caratteristiche specifiche fra misure
cautelari in favore del contribuente e misure cautelari a favore
dell’Amministrazione finanziaria:
· le prime sono dirette a paralizzare un atto
del fisco (la cartella esattoriale, il ruolo, l’avviso di accertamento);
· le seconde - come si vedrà di seguito - sono
volte a costituire garanzie reali a tutela dei crediti dell’Amministrazione
finanziaria.
Le misure cautelari che possono essere
richieste dall’Amministrazione Finanziaria sono, in base all’art. 22 del D.
Lgs. n. 472/1997, l’ipoteca e il sequestro conservativo.
In particolare:
· l’iscrizione
di ipoteca ha il fine di costituire
una prelazione, attribuendo all’Amministrazione Finanziaria il diritto
(esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni
vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa
tributaria. Sono ipotecabili: i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti
gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’art. 2810 c.c.;
· il
sequestro conservativo ha il fine
di evitare che i beni del contribuente accertato vengano dispersi facendo venir
meno la garanzia per il Fisco. In sostanza consiste nel blocco dei beni del
debitore, il quale non può più liberamente disporne, pena l’applicazione di
sanzioni penali. In ordine al tipo di beni sequestrabili non sussistono
limitazioni; infatti, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., possono essere oggetto di
sequestro: i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali,
azioni, obbligazioni, titoli, eccetera), beni mobili registrati, beni immobili,
somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per
espressa previsione normativa, anche l’azienda.
Le due misure cautelari possono essere
chieste congiuntamente, nel caso in cui l’adozione di uno solo dei due strumenti
non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria, secondo una
valutazione da effettuarsi a cura dell’Ufficio tributario richiedente.
Come previsto dall’art. 22 del D. Lgs. n.
472/1997, tali misure possono essere richieste in presenza del fondato timore
di perdere la garanzia del proprio credito, rimettendo i relativi poteri al
giudice tributario.
Più specificamente, le misure cautelari:
· a norma dell’ art. 22 del D. Lgs. n.
472/1997, possono essere richieste in presenza di un atto di contestazione, di
un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di
constatazione e, comunque, dopo la loro notifica al contribuente
· a norma dell’art. 27, commi 5, 6 e 7 del D.L.
n. 185/2008, possono essere richieste anche a tutela di crediti risultanti da
atti di accertamento in genere, laddove vi sia pericolo per la loro
riscossione.
Per quanto riguarda la procedura per
l’adozione delle misure cautelari in esame, va sottolineato che, con
l’introduzione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997, onde evitare un utilizzo
arbitrario della tutela cautelare, il Legislatore ha previsto l’intervento
delibativo della Commissione Tributaria.
In particolare, l’art. 22 del suddetto
decreto legislativo prevede due distinte procedure da seguire: una
“ordinaria” e l’altra a carattere “straordinario” o d’urgenza.
In base alla prima procedura – quella
“ordinaria” - (art. 22, comma 1, D. Lgs. 472/1997), la misura cautelare
deve essere chiesta al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale
nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio finanziario o l’ente che ha emesso o
ha la competenza ad emettere (nel caso in cui il titolo sia il p.v.c.) il provvedimento con il quale viene accertato
il tributo o viene contestata e/o irrogata la sanzione.
L’istanza deve essere motivata e, pertanto,
deve contenere l’indicazione del titolo in base al quale si procede,
l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che fondano il fumus e il periculum, l’indicazione della somma per la quale si intende
procedere, la misura cautelare che si richiede e, infine, l’individuazione dei
beni oggetto del provvedimento richiesto.
In particolare, l’Ufficio richiede:
· l’iscrizione di ipoteca sui beni del
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e
· l’autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa
l’azienda.
E’ utile sottolineare che, sebbene entrambe
le misure che possono essere richieste abbiano la medesima finalità cautelare, le
stesse comportano differenti conseguenze nell’ambito della sfera patrimoniale
del contribuente.
E infatti:
· l’ipoteca costituisce una misura di mera
garanzia del credito erariale;
· il sequestro conservativo realizza un
concreto spossessamento del bene di proprietà del contribuente.
Le istanze volte ad ottenere la misura
cautelare devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle
parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica,
depositare memorie e documenti difensivi.
L’assenza della notifica o l’invalidità della
stessa rende inammissibile il ricorso in relazione alla parte o alle parti
interessate da quel vizio.
Il Presidente della Commissione Tributaria
adita, una volta decorso il predetto termine di venti giorni, fissa con decreto
la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo
che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.
La Commissione decide con sentenza, come tale
soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, dunque,
all’appello e al successivo ricorso per cassazione ( cfr. Cass., sez. trib., n.
24527 del 26 novembre 2007).
La seconda procedura - quella a carattere
“straordinario” o d’urgenza - (art.
22, comma 4, D. Lgs. 472/1997), deve adottarsi - appunto - nel caso di eccezionale urgenza o di pericolo
nel ritardo, che dovrà essere dimostrato dall’Ufficio. In tal caso il Presidente
della Commissione tributaria, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato
contro il quale è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio,
sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
Presupposti
per l’adozione delle misure cautelari.
Con riferimento ai presupposti per la
richiesta di adozione delle misure cautelari in oggetto, va rilevato che la
norma di cui all’art. 22 D. Lgs. n. 472/1997 testualmente recita: “…..l’ufficio
o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito……”. Ebbene, l’articolo sopra citato non richiama esplicitamente i
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che la concessione dell’ipoteca
fiscale o del sequestro conservativo sia ammissibile solo se ricorrano
contestualmente i seguenti presupposti:
· il “fumus
boni iuris”, ossia
l’attendibilità o sostenibilità della pretesa tributaria;
· il “periculum
in mora”, ossia il fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la
garanzia del proprio credito.
Di conseguenza, la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora deve essere
effettuata congiuntamente e deve riguardare profili di pari dignità e la mancanza di uno solo di tali requisiti
impedisce di ottenere la cautela richiesta. Il giudice tributario, infatti,
deve valutare la fondatezza del credito azionato.
Per quanto riguarda il primo presupposto -
fumus boni iuris -, occorre dire che non vi sono
particolari aspetti da segnalare in quanto si può fare riferimento alla sua
tradizionale considerazione.
Si tratta di un requisito che viene accertato
attraverso la delibazione del merito, cioè attraverso un esame, seppur sommario,
succinto e poco approfondito, della fondatezza della domanda.
Al riguardo, merita di essere evidenziata la
giusta e precisa considerazione che la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito
nella Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010.
In particolare, la Circolare fornisce delle
chiare e puntuali indicazioni a seconda dell’atto attraverso il quale viene
formulata la contestazione al contribuente.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria fa
presente che, qualora si agisca sulla base di un provvedimento impositivo,
anche se il titolo per chiedere le misure cautelari è rappresentato dallo
stesso atto formale, è necessaria una puntuale ed esauriente motivazione della
richiesta. Pertanto, gli Uffici dovranno porre particolare cura e attenzione
nel motivare le proprie istanze.
Nel caso in cui si proceda, invece, sulla
base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio, oltre ad indicare il
titolo in forza del quale richiede l’adozione delle misure cautelari, deve
analiticamente evidenziare anche le ragioni che stanno a fondamento della
pretesa e ogni altra circostanza che possa supportarla, quale, ad esempio,
l’accertamento in sede penale di fatti comprovanti la violazione.
Inoltre, la Circolare ricorda che, qualora le
misure cautelari vengano richieste sulla base di un processo verbale di
constatazione, le stesse perdono efficacia, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del
D. Lgs. n. 472/1997, se nel termine di 120 giorni dalla loro adozione non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione sanzioni.
Per quanto concerne il secondo presupposto
- periculum in mora – si osserva
quanto segue.
L’attuale definizione del “periculum in mora”, in piena sintonia
con quanto previsto dall’art. 671 c.p.c., individua esattamente il pericolo nel
fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio
credito.
Il pericolo di perdere la garanzia deve
essere attuale e deve essere fondato su elementi obiettivamente sintomatici di
un pericolo reale e non basato semplicemente su generici apprezzamenti
psicologici e personali.
In particolare, il “periculum in mora”, deve essere valutato con riferimento sia a dati
oggettivi, quali ad esempio l’entità della pretesa erariale, sia a dati
soggettivi, ossia con riferimento ai comportamenti del debitore, da cui possa
evincersi la volontà di sottrarsi all’esecuzione, depauperando in tal modo il
patrimonio.
Sul punto, difatti, la giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass., sez. III, n. 6460 del 17 luglio 1996 e sez. II, n.
2139 del 26 febbraio 1998) ha statuito che il requisito del periculum in mora, nel caso specifico del sequestro conservativo, può essere
desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del
debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi
evincibili dal comportamento del debitore che lasci presumere che, al fine di
sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare
l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio.
In ogni caso, vanno individuati comportanti
indizianti successivi agli accertamenti e non quegli stessi comportamenti che
sono stati posti alla base degli stessi accertamenti. Invero, la medesima
condotta se può legittimare l’accertamento tributario, non può al contempo
legittimare quel “quid pluris” che è
il provvedimento cautelare ( cfr. Cass., sez. trib., n. 24527 del 26 novembre
2007).
E’ l’Amministrazione Finanziaria che deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che fondano il fumus boni iuris e il periculum
in mora e deve anche fornire la prova di tali elementi nel giudizio
tributario, dimostrandone la sussistenza.
Anche con riferimento a questo secondo e
centrale presupposto è opportuno segnalare quanto chiarito e precisato
dall’Agenzia delle Entrate sempre nella già citata Circolare n. 4/E del 15
febbraio 2010.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria
mette in rilievo che l’evidenziazione del c.d. periculum in mora deve essere
adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da
un’approfondita ed attenta analisi della situazione del debitore-contribuente;
l’adozione delle misure cautelari, così come la scelta di quelle che si intende
adottare, deve, infatti essere improntata a prudenza, sia in ragione degli
effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima
ancora che sia divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazioni
che le stesse determinano sul patrimonio dei contribuenti.
Dopo questa precisazione la Circolare
rimarca, inoltre, che il pericolo per la
riscossione deve essere attuale e non solo potenziale, e il comportamento del
debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad
esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e
dall’effettuazione di atti di dismissione.
Giurisprudenza
di merito.
Dopo aver esposto i tratti più salienti
dell’istituto delle misure cautelari fiscali, merita di essere segnalata la
posizione assunta dalla giurisprudenza di merito chiamata in questi anni
ad applicare l’art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997.
Orbene, sono numerose le pronunce con le
quali è stata negata agli Uffici finanziari la possibilità di procedere
all’adozione delle suddette misure cautelari. I giudici di merito, infatti,
fondano le loro decisioni proprio sulla considerazione per cui non è stata fornita
la prova del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito che,
invece, deve essere offerta con dati oggettivi ed indici soggettivi riguardanti
il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore da basare su
elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale.
In particolare, i giudici di merito si sono
espressi, ponendo un freno all’utilizzo di uno strumento molto pregiudizievole
per il contribuente, con le seguenti pronunce:
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 333 del 9 ottobre 2012: “…..Nel caso affrontato dalla sentenza
l’Ufficio si è limitato ad affermare di ritenere che sussista fondato timore
per l’Amministrazione Finanziaria di perdere il proprio credito, omettendo di
supportare con dati oggettivi tale affermazione, sottraendosi quindi all’onere
motivazionale generalizzato per ogni provvedimento, alla cui osservanza viene
espressamente richiamato anche dalla Circolare ministeriale del 14 luglio 2000,
n. 25…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 321 del 9 ottobre 2012: “…..Nel caso in esame l’Ufficio non ha
fornito alcuna prova del "fondato timore di perdere la garanzia
del proprio credito"; avrebbe dovuto, invece, fare riferimento a dati
oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, ed a indici
soggettivi, concernenti il comportamento processuale ed extraprocessuale del
creditore…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, sez. I, n. 715 del 12 dicembre 2011: “.....Il
periculum in mora, cioè la esistenza di un concreto pericolo per il creditore
di perdere le proprie garanzie, si ha qualora il contribuente disperda il
proprio patrimonio. Spetta all'ufficio dimostrare che il contribuente ha posto
in essere o è in procinto di porre in essere atti di disposizione o,
altrimenti, comportamenti tali da sottrarre beni dal proprio patrimonio
mettendo a rischio il credito vantato dall'erario, non essendo sufficiente
l'uso di affermazioni convenzionali…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Liguria Savona, sez. I, n.71 del 10 maggio 2011: “…..Gli
uffici dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 472/1997,
possono chiedere al presidente dalla Commissione tributaria, con apposita
istanza motivata, l'adozione di misure cautelari, in presenza di violazioni
tributarie accertate di cui è provato il fondamento giuridico (fumus boni
iuris) e in relazione alle quali sussista il fondato timore di perdere la
garanzia del connesso credito erariale (periculum in mora)…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 58 del 10 febbraio 2011: “…..La
richiesta di misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997
deve essere motivata con riferimento al fondato timore di perdere la garanzia
del credito, non essendo sufficiente l'uso di affermazioni convenzionali…..”; ”…..Il
fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito non può essere basato
su apprezzamenti psicologici e personali, ma su elementi obiettivamente
sintomatici di un pericolo reale. Gli indici di solvibilità e di indebitamento
vanno, peraltro, valutati alla luce di altri elementi quali gli assets del
bilancio o il comportamento dei debitori…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, sez. III, n. 86 del 3 agosto 2010: “…..Occorre
ad avviso della Commissione, per configurare il periculum in mora, anche
l'allegazione di comportamenti della contribuente stessa, tesi al
depauperamento mediante vendita dei beni immobili, e non il mero sospetto che
possano essere posti in essere; e il Giudice tributario deve fondare la propria
decisione su una valutazione basata su un prudente ampliamento del concetto di
perdita di garanzia del credito, temperato da considerazioni determinate da
elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del
patrimonio del contribuente, in rapporto proporzionale all'ammontare
dell'obbligazione tributaria, e da elementi soggettivi, riguardanti il reddito
del debitore nella contingente situazione finanziaria…..; “…..Non
vale ad integrare il requisito del periculum in mora occorrente per
l'autorizzazione del sequestro conservativo o dell'ipoteca previsti dall'art.
22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n 472, la generica menzione, da parte dell'Ufficio finanziario, dell'entità
dell'obbligazione tributaria, della morosità pregressa del contribuente, del
suo inadempimento ad altre iscrizioni a ruolo e dell'inottemperanza nel
versamento dei ratei di una dichiarazione integrativa, essendo necessari
concreti elementi che provino l'esistenza di specifici comportamenti dello
stesso contribuente volti ad occultare o depauperare il proprio patrimonio…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. I, n. 326 del 21 giugno 2010: “…..Nel
richiedere l'adozione di misure cautelari l'Amministrazione finanziaria deve
dimostrare con elementi obiettivi il fondato timore di perdere la garanzia del
credito tributario fatto valere…..”; “…..Il requisito del "periculum
in mora", necessario ai fini della concessione delle misure cautelari per
la riscossione delle sanzioni, può ritenersi sussistente solo quando l'Ufficio
fornisca la prova del "fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito", facendo riferimento a dati oggettivi e a indici soggettivi,
concernenti il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore. In
buona sostanza, il timore per essere fondato non può essere basato su
apprezzamenti psicologici e personali, bensì su elementi obiettivamente
sintomatici di un pericolo reale, che non possono ravvisarsi nel caso, come
quello di specie, in cui l'Ufficio nella richiesta di sequestro conservativo
faccia mero riferimento agli indici di solvibilità e di indebitamento della
società, senza, tuttavia, indicare il valore dei beni oggetto della misura
cautelare, né precisare quali siano, in concreto, i comportamenti della società
volti a far perdere la garanzia del credito…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari, sez. XXII, n. 209 del 18 maggio 2010: “…..Il
termine di 120 giorni spirato il quale i provvedimenti cautelari sono caducati
in mancanza di adozione dell'atto impositivo decorre dalla data della sentenza
che accorda la misura. Il giudice del merito investito della domanda cautelare
deve verificare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, non potendo la pronuncia limitarsi al rinvio agli atti di
verifica od alla contestazione delle asserite violazioni della disciplina
tributaria ovvero alla sproporzione tra il patrimonio del contribuente e
l'entità della pretesa creditoria in questione. E' devoluto all'Erario l'onere
di dimostrare l'esistenza del "fondato timore" per la garanzia del
credito…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Liguria Genova, sez. III, n. 28 del 28 gennaio 2010: “…..Deve
respingersi l'istanza di misure cautelari, ex art. 22, D.Lgs. n. 472/1997,
formulata dall'Amministrazione finanziaria laddove non siano specificati i
motivi a sostegno della ricorrenza dei relativi presupposti, fumus boni iuris e
periculum in mora, essendo insufficiente la mera indicazione del credito
tributario asseritamente vantato ed i beni sui quali far gravare le misure
richieste…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano, sez. I, n. 521 del 1 ottobre 2009: “…..Affinché
l'Amministrazione finanziaria possa richiedere il sequestro conservativo dei
beni del contribuente, è necessario, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997,
che vi sia "il timore di perdere la garanzia del proprio credito".
Tale presupposto si concretizza solo dopo che l'Ufficio abbia portato a termine
tutte le operazioni di sua competenza, che nella realtà si traducono nella
necessaria notifica al contribuente dell'avviso di accertamento e della
cartella esattoriale (ora di pagamento), ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973…..”;
Sentenza Commiss.
Trib. Prov. Veneto Treviso, sez. IX, n. 70 del 12 agosto 2009: “…..L'accoglimento
della richiesta di applicazione delle misure cautelari in relazione alla
disposizione di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 è
subordinato alla sussistenza della verifica del fumus boni iuris e del
periculum in mora da ritenersi infondato in presenza di un patrimonio del
contribuente costituito da immobili…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Calabria Cosenza, sez. I, n. 431 del 5 novembre 2007: “…..La
misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997
è istituto volto ad assicurare all'ente impositore il soddisfacimento del credito
costituito dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Conseguentemente, non solo
l'Amministrazione finanziaria non è facoltizzata ad estenderne la portata ad
altri crediti ma incombe su di essa l'onere della prova del "fumus boni
iuris" e del "periculum in mora" - rappresentato dalla manifesta
sproporzione fra l'esiguità del patrimonio del contribuente/debitore e l'entità
del credito vantato a titolo di sanzioni…..”;
Sentenza
Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. I, n. 456 del 28 settembre 2007: “…..L'istanza
di applicazione delle misure cautelari di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997
presuppone articolata e precisa motivazione in ordine ai presupposti del fumus
boni iuris, costituito dagli elementi di fatto e di diritto dai quali desumere
- in via sommaria - la fondatezza della pretesa tributaria fatta valere in sede
di accertamento, e del periculum in mora, rappresentato dal fondato timore di
perdere il credito. Laddove l'Amministrazione finanziaria disattenda tale
obbligo ovvero non alleghi condizioni necessarie e sufficienti per suffragare
l'istanza la stessa deve essere respinta…..”.
Conclusioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, può
facilmente concludersi che l’istituto delle misure cautelari rappresenta uno
strumento, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, estremamente
incisivo ma allo stesso tempo delicato. Infatti, l’attuale sistema delle misure
cautelari sotto certi aspetti potrebbe risultare insufficiente per lo stesso
ente creditore, mentre sotto altri aspetti potrebbe essere eccessivamente
gravoso per il contribuente.
Da qui la necessità di un utilizzo
“responsabile” delle misure cautelari pro fisco, rimesso sia alla prudenza
degli uffici finanziari, sia all’attento vaglio del giudice tributario, in
maniera tale da poter creare il giusto equilibrio tra salvaguardia
dell’interesse fiscale e tutela del contribuente.
Lecce, 11 maggio 2013 Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese
AVV.
MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
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