RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (EX SERIT SICILIA S.P.A.): ENTE PUBBLICO O AGENZIA PRIVATA DI RISCOSSIONE?

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (EX SERIT SICILIA S.P.A.): 
 ENTE PUBBLICO O AGENZIA PRIVATA DI RISCOSSIONE?

Su segnalazione dell' Avv. Andrea Strano, attento cultore della materia tributaria, si riporta il testo della sentenza del Giudice di Pace di Palermo dott. Vincenzo Vitale del 11/12/12 in tema di natura pubblica o privata dell'agenzia di riscossione tributi Siciliana.

Il Giudice accoglie la tesi della natura privatistica della società di riscossione (Società per azioni a prevalente capitale pubblico).





REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa iscritta al n. ____ degli affari civili contenziosi, e promossa da

Serit Sicilia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. ___________, presso il cui studio, sito in via  _______, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
opponente

contro

Avv. Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________, presso il cui studio, sito via del ______________, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti

resistente

Oggetto : opposizione a precetto.

Conclusioni come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione a precetto, la Serit Sicilia S.p.a. conveniva in giudizio l’Avv. Tizio al fine di sentire dichiarata l’inefficacia del precetto notificato in data 21/01/11 (unitamente alla sentenza n. 7279/10 emessa dal Giudice di Pace di Palermo), per un importo di € 289,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
L’opponente, eccependo la sussistenza, in capo alla stessa, della caratteristica di “altra amministrazione locale”, evidenziava il diverso termine utile di 120 giorni (ai fini della notifica del precetto), previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96 (conv. In L. n. 30/97), ai sensi del quale “le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali…comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Controparte resistente rilevava, viceversa, come la Serit Sicilia s.p.a. non possa considerarsi ente pubblico, in quanto costituita in forma di società di capitali.
Orbene, al fine di adeguatamente motivare la presente pronuncia, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in subiecta materia.
Con la riforma del sistema a livello nazionale (art. 3 D.L. n. 203/2005 conv. dalla L. n.248/2005), la riscossione dei tributi è passata ,in Italia, da soggetti privati all’Agenzia delle Entrate, che la effettua mediante Equitalia S.p.A.
In Sicilia, tale riforma è stata recepita con l’’art. 2 della L. R.19/2005, determinando la costituzione di Riscossione Sicilia S.p.A., società partecipata dalla Regione/Assessorato dell‟Economia (36%), dall’Agenzia delle Entrate (24%) e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (40%).
Nel dicembre del 2010, definito il percorso di definitiva fuoriuscita dei privati dal settore, la Regione/Assessorato per l‟Economia e l'Agenzia delle Entrate acquisivano la partecipazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in Riscossione Sicilia S.p.A., così divenuta società a totale partecipazione pubblica.
Per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, l'articolo 20 della L. R. 11/2010 ha poi previsto il riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, con la creazione di una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale per l'area strategica “servizi di riscossione dei tributi”, onde la società Serit Sicilia S.p.A. (100% Riscossione Sicilia S.p.A) ha incorporato, mediante procedura c.d. “inversa”, la società Riscossione Sicilia S.p.A. (60% Regione Siciliana e 40% Agenzia delle Entrate), assumendo la denominazione di quest'ultima, e con la seguente partecipazione societaria : Regione Siciliana 90 % ed Equitalia S.p.a. 10 %.
Fatta questa breve premessa di carattere storico, sul piano squisitamente giuridico si condivide l’orientamento giurisprudenziale espresso In particolare, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U., 6 maggio 1995 n. 4991, in Rass. Giur. energia elettrica., 1995, 815), che, nell’affrontare la complessa questione della natura giuridica degli atti posti in essere da una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, hanno dovuto inevitabilmente prendere posizione sul tema della natura giuridica di tale società.
Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto la tesi della natura privatistica delle società in questione che, quali persone giuridiche private, operano “nell’esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico” : il rapporto tra la società e l’ente locale “è infatti di assoluta autonomia, sicché non è consentito a quest’ultimo incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali“
In buona sostanza, per i giudici nomofilattici “la posizione dell’ente locale all’interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla “prevalenza” del capitale da esso conferito; è soltanto in tale veste l’ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società,…avvalendosi non già di poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società”.
Analoghe osservazioni la Suprema Corte, sempre a sezioni unite, sviluppava in una successiva sentenza, relativa ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ripartito tra l’amministrazione provinciale di Lecce e alcuni comuni della provincia pugliese : in tale pronuncia, infatti, il giudice della giurisdizione, nel sostenere e argomentare la natura privata dell’organismo societario in questione osserva che al suo interno la posizione degli enti pubblici “è quella ordinaria dei soci, che solo in quanto tali, al pari dei soci di una comune società per azioni possono influire sul funzionamento delle società e l’attuazione dello scopo sociale”, sottolineando in particolare, che nel compimento degli atti gestionali la società gode di assoluta “autonomia rispetto agli enti detentori del capitale sociale” i quali, pertanto, non hanno titolo per porre in essere alcuna forma di “interferenza”, nella loro qualità di enti pubblici.(così, Corte di Cass., Sez. Un., 27 marzo 1997, n. 2738, in Guida al diritto, 1997, n. 16, 34 ss., con osservazioni di M. ATELLI, L’ente che agisce come persona giuridica privata è svincolato dalle procedure amministrative.).
In tal caso – affermano le Sezioni Unite - può sostenersi che si è in presenza di società sottoposte ad un regime speciale, ma non anche che le stesse abbiano natura pubblica.
Siffatto orientamento veniva infine recepito anche da una recente ordinanza del Tribunale di Palermo (sez. IV Civ. esecuz. imm. n. 7990/09 R.G., del 19.06.2009), secondo cui “la norma (invocata dall’opponente, n.d.r.) non può trovare applicazione in riferimento alla società per azioni incaricata della riscossione dei tributi che, pur a seguito delle riforme di cui al DL 203/2005, convertito in legge 248/2005, ha sostanzialmente mantenuto la natura e la struttura di un ente di diritto privato”.
Per tutti questi motivi, va rigettata l’opposizione proposta dalla Serit Sicilia S.p.a. in quanto giuridicamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono determinate – in base al D.M. 140/12 - nella somma di € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.

P. Q. M.

Rigetta l’opposizione proposta da Serit Sicilia S.p.a., come sopra rappresentata e difesa, in data 25/03/11, avverso atto di precetto notificato dall’Avv. Tizio in data 21/01/11 (unitamente alla sentenza n. 7279/10 emessa dal Giudice di Pace di Palermo), per un importo di € 289,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Condanna Serit Sicilia S.p.a. (oggi, Riscossione Sicilia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese processuali, quantificate nell’importo di € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa., in favore dell’Avv. Tizio, come sopra rappresentato e difeso.

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/12/2012.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)

Commenti