RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (EX SERIT SICILIA S.P.A.): ENTE PUBBLICO O AGENZIA PRIVATA DI RISCOSSIONE?
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (EX SERIT SICILIA S.P.A.):
ENTE PUBBLICO O AGENZIA PRIVATA DI RISCOSSIONE?
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Il Giudice accoglie la tesi della natura privatistica della società di riscossione (Società per azioni a prevalente capitale pubblico).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo,
Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ____ degli affari civili contenziosi, e
promossa da
Serit Sicilia S.p.a., rappresentata
e difesa dall’Avv. ___________, presso il cui studio, sito in via _______, ha
eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
opponente
contro
Avv. Tizio, rappresentato e
difeso dall’Avv. ___________, presso il cui studio, sito via del ______________, ha
eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
resistente
Oggetto : opposizione a precetto.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di
citazione in opposizione a precetto, la Serit Sicilia S.p.a. conveniva in
giudizio l’Avv. Tizio al fine di sentire dichiarata l’inefficacia del precetto
notificato in data 21/01/11 (unitamente alla sentenza n. 7279/10 emessa dal
Giudice di Pace di Palermo), per un importo di € 289,00, oltre spese generali,
Iva e Cpa.
L’opponente,
eccependo la sussistenza, in capo alla stessa, della caratteristica di “altra
amministrazione locale”, evidenziava il diverso termine utile di 120 giorni (ai
fini della notifica del precetto), previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96
(conv. In L. n. 30/97), ai sensi del quale “le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici completano le
procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali…comportanti
l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine, il creditore
non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Controparte
resistente rilevava, viceversa, come la Serit Sicilia s.p.a. non possa considerarsi
ente pubblico, in quanto costituita in forma di società di capitali.
Orbene, al
fine di adeguatamente motivare la presente pronuncia, appare opportuno svolgere
alcune brevi considerazioni in subiecta
materia.
Con la
riforma del sistema a livello nazionale (art. 3 D.L. n. 203/2005 conv. dalla L.
n.248/2005), la riscossione dei tributi è passata ,in Italia, da soggetti
privati all’Agenzia delle Entrate,
che la effettua mediante Equitalia
S.p.A.
In Sicilia,
tale riforma è stata recepita con l’’art. 2 della L. R.19/2005, determinando la
costituzione di Riscossione Sicilia
S.p.A., società partecipata dalla Regione/Assessorato
dell‟Economia (36%), dall’Agenzia
delle Entrate (24%) e dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (40%).
Nel dicembre
del 2010, definito il percorso di definitiva fuoriuscita dei privati dal
settore, la Regione/Assessorato per
l‟Economia e l'Agenzia delle Entrate acquisivano la
partecipazione della Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. in Riscossione
Sicilia S.p.A., così divenuta società a totale partecipazione
pubblica.
Per contenere
e razionalizzare la spesa pubblica, l'articolo 20 della L. R. 11/2010 ha poi
previsto il riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione
della Regione, con la creazione di una sola società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale per l'area strategica “servizi di riscossione dei
tributi”, onde la società Serit
Sicilia S.p.A. (100% Riscossione Sicilia S.p.A) ha incorporato, mediante procedura c.d.
“inversa”, la società Riscossione
Sicilia S.p.A. (60% Regione Siciliana e 40% Agenzia delle Entrate), assumendo la denominazione di quest'ultima, e
con la seguente partecipazione societaria : Regione Siciliana 90 % ed Equitalia S.p.a. 10 %.
Fatta questa
breve premessa di carattere storico, sul piano squisitamente giuridico si
condivide l’orientamento giurisprudenziale espresso In particolare, dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U., 6 maggio 1995 n. 4991, in Rass. Giur. energia elettrica.,
1995, 815), che, nell’affrontare
la complessa questione della natura giuridica degli atti posti in essere da una
società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, hanno dovuto
inevitabilmente prendere posizione sul tema della natura giuridica di tale
società.
Orbene, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto la tesi della natura privatistica
delle società in questione che, quali persone giuridiche private, operano “nell’esercizio della propria
autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico” :
il rapporto tra la società e l’ente locale “è
infatti di assoluta autonomia, sicché non è consentito a quest’ultimo incidere
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della
società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali“
In buona sostanza,
per i giudici nomofilattici “la
posizione dell’ente locale all’interno della società è unicamente quella di
socio di maggioranza, derivante dalla “prevalenza” del capitale da esso
conferito; è soltanto in tale veste l’ente pubblico potrà influire sul
funzionamento della società,…avvalendosi non già di poteri pubblicistici che
non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da
esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della
società”.
Analoghe
osservazioni la Suprema Corte, sempre a sezioni unite, sviluppava in una
successiva sentenza, relativa ad una società per azioni a capitale interamente
pubblico, ripartito tra l’amministrazione provinciale di Lecce e alcuni comuni
della provincia pugliese : in tale pronuncia, infatti, il giudice della
giurisdizione, nel sostenere e argomentare la natura privata dell’organismo
societario in questione osserva che al suo interno la posizione degli enti
pubblici “è quella
ordinaria dei soci, che solo in quanto tali, al pari dei soci di una comune
società per azioni possono influire sul funzionamento delle società e l’attuazione
dello scopo sociale”, sottolineando in particolare, che nel
compimento degli atti gestionali la società gode di assoluta “autonomia rispetto agli enti
detentori del capitale sociale” i quali, pertanto, non hanno titolo
per porre in essere alcuna forma di “interferenza”,
nella loro qualità di enti pubblici.(così, Corte di Cass., Sez. Un., 27 marzo
1997, n. 2738, in Guida al diritto, 1997, n. 16, 34
ss., con osservazioni di M. ATELLI, L’ente che agisce come persona giuridica privata è
svincolato dalle procedure amministrative.).
In tal caso –
affermano le Sezioni Unite - può sostenersi che si è in presenza di società
sottoposte ad un regime speciale, ma non anche che le stesse abbiano natura
pubblica.
Siffatto orientamento veniva infine recepito anche da una recente
ordinanza del Tribunale di Palermo (sez. IV Civ. esecuz. imm. n. 7990/09 R.G.,
del 19.06.2009), secondo cui “la
norma (invocata dall’opponente, n.d.r.) non può trovare applicazione in
riferimento alla società per azioni incaricata della riscossione dei tributi
che, pur a seguito delle riforme di cui al DL 203/2005, convertito in legge
248/2005, ha sostanzialmente mantenuto la natura e la struttura di un ente di
diritto privato”.
Per tutti
questi motivi, va rigettata l’opposizione proposta dalla Serit Sicilia S.p.a.
in quanto giuridicamente infondata.
Le spese di
lite seguono la soccombenza, e vengono determinate – in base al D.M. 140/12 -
nella somma di € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
P. Q. M.
Rigetta
l’opposizione proposta da Serit Sicilia S.p.a., come sopra rappresentata e
difesa, in data 25/03/11, avverso atto di precetto notificato dall’Avv. Tizio
in data 21/01/11 (unitamente alla sentenza n. 7279/10 emessa dal Giudice di
Pace di Palermo), per un importo di € 289,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Condanna
Serit Sicilia S.p.a. (oggi, Riscossione Sicilia S.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese processuali,
quantificate nell’importo di € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa., in
favore dell’Avv. Tizio, come sopra rappresentato e difeso.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/12/2012.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)
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