RICORSO ACCOLTO IN ASSENZA DI CONTESTAZIONE SULLA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

RICORSO ACCOLTO
 IN ASSENZA DI CONTESTAZIONE SULLA 
MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.


La Commissione Provinciale di Catania, con la sentenza n. 301/01/13, annulla due cartelle di pagamento (oltre € 18.000,00), emesse dalla Serit Sicilia S.p.a. (oggi Riscossione Sicilia S.p.a.) in assenza di contestazione sulla mancata notifica delle stesse.
I Giudici accolgono l'eccezione, formulata dal ricorrente, di violazione dell' art. 25 del DPR.602/73, annullando le impugnate cartelle di pagamento ed osservando come "il convenuto in giudizio (il concessionario), deve esprimersi sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurne l`ammissione dei fatti costituivi del diritto azionato",  ed inoltre che  "la Serit Spa non costituendosi non contesta l'eccezione principale su cui il ricorso è fondato e che riguarda la mancata notifica delle cartelle impugnate".

Alfio Gambino




COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
SENTENZA N. 301.01.2013



II Signor ________,rappresentato e difeso giusta procura a margine, ricorre contro la Serit Sicilia Spa, avverso i ruoli di cui alle seguenti cartelle:
n. 2932005 XXXX  di € 3435,84 anno 2001 Irap/IVA
n. 2932006 XXXX di € 15.045,10 anno 2003 Irap/Irpef/IVA
La parte ricorrente chiede l'annullamento degli opposti ruoli e delle relative cartelle eccependone la nullità per mancanza delle relative rituali e tempestive notifiche, in palese violazione dell' art. 25 del DPR.602/73.
Sostanzialmente la parte afferma di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle e conseguentemente dei ruoli in esse incorporati.
In ogni caso la parte eccepisce l'intervenuta decadenza relativamente ai tributi pretesi.
La controparte convenuta non risulta costituita.
II Collegio osserva che il comma 3, 1'alt. 23 del D.Lgs. 546/92, che regola la costituzione in giudizio della parte resistente, recita: " nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi proponendo, altresì, le eccezioni processuali e di merito,.. "; consolidata giurisprudenza vuole, peraltro, che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurne l`ammissione dei fatti costituivi del diritto azionato.
Principio,questo  di " non contestazione" da sempre applicato in virtù di una interpretazione consolidata della Suprema Corte ogni qualvolta non fosse stata confutata dalla parte resistente la circostanza affermata  all'attore e, di recente, introdotto dall'art. 45 della Legge n. 69/2009 che nel sostituire l'art. 115 c.p.c. ha riscritto cosi il 1° comma: " salvi i casi previsti dalla Legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti .., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Come rilevato, la Serit Spa non costituendosi non contesta l'eccezione principale su cui il ricorso è fondato e che riguarda la mancata notifica delle cartelle impugnate.
Ciò posto, non può' che concludersi per l`accoglimento del ricorso che allo stato si appalesa fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso.Annulla gli atti impugnati.Condanna la Serit Spa alle spese di giudizio che liquida in ~ 1000,00 ( mille/00) in assenza di notula.

Cosi deciso in Catania 28 Gennaio 2013


inviata da: 
Avv. Andrea Strano


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