PERMANE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ED ILLIMITATA DEI SOCI ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
PERMANE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ED ILLIMITATA DEI SOCI ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
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L'estinzione della società di persona a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese non fa venire meno la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), responsabilità che permane, anche dopo la cancellazione della società, in favore dei creditori sociali che non siano stati soddisfatti dei loro crediti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei sign.ri
Monaco Crea Antonino -Presidente-
Vinci Salvatore -Giudice relatore -
Lo Grasso Salvatore Umberto -Giudice-
sciogliendo la riserva di decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato il 21.07.2011 e iscritto al n.1780/2011, avverso gli avvisi di accertamento n. TY____, n. TY_____ e n.TY____, emessi dalla Agenzia delle Entrate di Enna,
proposto da
S. J. A. ,
nei confronti di
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Enna, con Uffici in Enna, contrada ferrante – Pallazzo delle Arcate
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 27.06.2011, J. S. A. ha impugnato gli avvisi di accertamento TY____, n. TY_____ e n.TY_____ emessi dalla Agenzia delle Entrate in conseguenza della attività di verifica condotta per l'anno di imposta 2006 sulla S.C. O. Di S. J. A. e C. A. s.n.c., società di cui egli era stato socio e legale rappresentante.
L'Agenzia, avendo rilevato che la società aveva avuto alle sue dipendenze le signore L.M.E. e S. A. senza istituire i libri paga e matricola ed omettendo, inoltre, di dichiarare i maggiori ricavi sostenuti per detti dipendenti, ha emesso detti accertamenti irrogando sanzioni per mancata o irregolare tenuta dei libri matricola, per mancato versamento di ritenute e per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge.
Il ricorrente ha dedotto che la società era stata posta in liquidazione in data 10.07.2007 e cancellata dal Registro delle Imprese il 18.02.2008, sicchè si era estinta; ha quindi, eccepito, col primo motivo, la nullità ed inesistenza degli accertamenti e, col secondo motivo, la nullità derivata per mancata allegazione e conoscenza del processo verbale di constatazione.
L'Agenzia si è costituita deducendo che gli atti impugnati erano stati notificati al socio S. J. A., quale soggetto solidalmente e illimitatamente responsabile, e che negli avvisi di accertamento erano state riprodotte e riportate le irregolarità fiscali contestate nel p.v.c.; a chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha dedotto che la società era stata posta in liquidazione in data 10.07.2007 e cancellata dal Registro delle Imprese il 18.02.2008, sicchè si era estinta; ha quindi, eccepito, col primo motivo, la nullità ed inesistenza degli accertamenti e, col secondo motivo, la nullità derivata per mancata allegazione e conoscenza del processo verbale di constatazione.
L'Agenzia si è costituita deducendo che gli atti impugnati erano stati notificati al socio S. J. A., quale soggetto solidalmente e illimitatamente responsabile, e che negli avvisi di accertamento erano state riprodotte e riportate le irregolarità fiscali contestate nel p.v.c.; a chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Motivazione
Il ricorrente, a sostegno degli effetti conseguenti dalla cancellazione della società in nome collettivo e dalla estinzione di essa, ha richiamato le tre decisioni emesse dalle Sezioni Unite il 22.02.2010, portanti i numeri 4060, 4061, 4062. Con dette decisioni la S.C. ha dato una lettura dell'art. 2495 c.c., novellato dal D. Legisl. 17.1.2003 n.6, diversa rispetto a quella precedente, affermando i seguenti principi:
- la cancellazione dal registro delle imprese della società di capitale ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora con debiti;
- il modificato art. 2495 c.c. ha portata innovativa e trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte prima della sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma in tal caso l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta;
- anche per le società di persone, pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati.
Sulla base di tale ultimo principio, il ricorrente ha osservato che, essendo estinta la società già da data anteriore agli avvisi di accertamento, non poteva essere emesso alcun atto nei confronti di essa.
L'assunto del ricorrente è corretto con riguardo alla società, ma non lo è riferito al socio.
L'estinzione della società di persona a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese non fa, infatti, venire meno la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), responsabilità che permane, anche dopo la cancellazione della società, in favore dei creditori sociali che non siano stati soddisfatti dei loro crediti (art. 2312, comma 2, c.c.). Le disposizioni di legge sopra richiamate non sono state modificate dal D. Legisl. n.6 del 2003 e la responsabilità dei soci per i debiti della società non saldati resta integra.
Nel caso in esame, lazione dell'Agenzia per le violazioni addebitate alla società nell'anno fiscale 2006 e per il recupero di imposte e sanzioni è diretta non contro la società estinta ma nei confronti del socio, solidalmente e illimitatamente responsabile in virtù delle norme prima richiamate. La notifica degli atti impugnati è stata, infatti, effettuata a San Giovanni la Punta al signor J. A. S. nella residenza del predetto il quale è stato socio della Società in nome collettivo nell'anno di imposta de quo e che, dalla documentazione che ha prodotto, risulta avere ceduto in data 23.3.2007 la intera quota sociale di cui era titolare all'altro socio C. A.; quest'ultimo, poi, dopo aver posto in liquidazione la società, ha provveduto l'8.2.2008 a cancellarla dal Registro delle Imprese.
Se gli atti impugnati fossero stati diretti nei confronti della Società, la notifica sarebbe stata effettuata nel luogo ove la Società aveva avuto la sede e, cioè, a Piazza Armerina, e, in ogni caso, a colui che era stato l'ultimo socio amministratore prima della cancellazione (il signor C.).
Trattandosi di società estinta, peraltro, l'ex socio non potrebbe agire in nome della società nè potrebbe nominare difensori per un soggetto giuridico non più esistente. La proposizione dell'odierno giudizio può, pertanto, giustificarsi – senza che il ricorso incorra nella sanzione di inammissibilità – soltanto se esso sia stato proposto, come ritenuto dalla Commissione, nell'interesse proprio del ricorrente, quale socio nell'anno di imposta de quo della società in nome collettivo e, come tale, personalmente e illimitatamente responsabile ex artt. 2291 e 2312, comma 2, del cod. Civ.
Il primo motivo di ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato, come, peraltro, anche il secondo.
Nell'avviso di accertamento n.TY____ risultano analiticamente riportate le irregolarità accertate dalla Guardia di Finanza con riguardo alle due lavoratrici, i periodi in cui ciascuna di esse è stata occupata alle dipendenze della società in nome collettivo, le masioni svolte e l'ammontare delle competenze; il ricorrente è stato, quindi, reso edotto di tutti gli elementi sulla base dei quali gli accertamenti erano stati emessi, sicchè non era necessaria la notifica del processo verbale di constatazione atteso che tutti gli elementi costitutivi delle irregolarità fiscali contestati nel processo verbale sono stati riprodotti negli avvisi di accertamento.
Non avendo il ricorrente sottoposto alcuna osservazione avverso detti elementi (l'attività lavorativa dipendente delle due signore, i periodi, la retribuzione) ed essendo incontestati la mancata tenuta dei libri matricola, il mancato versamento delle ritenute e la tenuta della contabilità in modo non conforme alle prescrizioni di legge, il ricorso non può non essere rigettato, con conferma degli atti impugnati.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, la Commissione ritiene di compensare le spese processuali.
- la cancellazione dal registro delle imprese della società di capitale ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora con debiti;
- il modificato art. 2495 c.c. ha portata innovativa e trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte prima della sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma in tal caso l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta;
- anche per le società di persone, pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati.
Sulla base di tale ultimo principio, il ricorrente ha osservato che, essendo estinta la società già da data anteriore agli avvisi di accertamento, non poteva essere emesso alcun atto nei confronti di essa.
L'assunto del ricorrente è corretto con riguardo alla società, ma non lo è riferito al socio.
L'estinzione della società di persona a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese non fa, infatti, venire meno la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), responsabilità che permane, anche dopo la cancellazione della società, in favore dei creditori sociali che non siano stati soddisfatti dei loro crediti (art. 2312, comma 2, c.c.). Le disposizioni di legge sopra richiamate non sono state modificate dal D. Legisl. n.6 del 2003 e la responsabilità dei soci per i debiti della società non saldati resta integra.
Nel caso in esame, lazione dell'Agenzia per le violazioni addebitate alla società nell'anno fiscale 2006 e per il recupero di imposte e sanzioni è diretta non contro la società estinta ma nei confronti del socio, solidalmente e illimitatamente responsabile in virtù delle norme prima richiamate. La notifica degli atti impugnati è stata, infatti, effettuata a San Giovanni la Punta al signor J. A. S. nella residenza del predetto il quale è stato socio della Società in nome collettivo nell'anno di imposta de quo e che, dalla documentazione che ha prodotto, risulta avere ceduto in data 23.3.2007 la intera quota sociale di cui era titolare all'altro socio C. A.; quest'ultimo, poi, dopo aver posto in liquidazione la società, ha provveduto l'8.2.2008 a cancellarla dal Registro delle Imprese.
Se gli atti impugnati fossero stati diretti nei confronti della Società, la notifica sarebbe stata effettuata nel luogo ove la Società aveva avuto la sede e, cioè, a Piazza Armerina, e, in ogni caso, a colui che era stato l'ultimo socio amministratore prima della cancellazione (il signor C.).
Trattandosi di società estinta, peraltro, l'ex socio non potrebbe agire in nome della società nè potrebbe nominare difensori per un soggetto giuridico non più esistente. La proposizione dell'odierno giudizio può, pertanto, giustificarsi – senza che il ricorso incorra nella sanzione di inammissibilità – soltanto se esso sia stato proposto, come ritenuto dalla Commissione, nell'interesse proprio del ricorrente, quale socio nell'anno di imposta de quo della società in nome collettivo e, come tale, personalmente e illimitatamente responsabile ex artt. 2291 e 2312, comma 2, del cod. Civ.
Il primo motivo di ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato, come, peraltro, anche il secondo.
Nell'avviso di accertamento n.TY____ risultano analiticamente riportate le irregolarità accertate dalla Guardia di Finanza con riguardo alle due lavoratrici, i periodi in cui ciascuna di esse è stata occupata alle dipendenze della società in nome collettivo, le masioni svolte e l'ammontare delle competenze; il ricorrente è stato, quindi, reso edotto di tutti gli elementi sulla base dei quali gli accertamenti erano stati emessi, sicchè non era necessaria la notifica del processo verbale di constatazione atteso che tutti gli elementi costitutivi delle irregolarità fiscali contestati nel processo verbale sono stati riprodotti negli avvisi di accertamento.
Non avendo il ricorrente sottoposto alcuna osservazione avverso detti elementi (l'attività lavorativa dipendente delle due signore, i periodi, la retribuzione) ed essendo incontestati la mancata tenuta dei libri matricola, il mancato versamento delle ritenute e la tenuta della contabilità in modo non conforme alle prescrizioni di legge, il ricorso non può non essere rigettato, con conferma degli atti impugnati.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, la Commissione ritiene di compensare le spese processuali.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso proposto da J. A. S.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, a scioglimento della riserva di decisione, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2012.
Depositata in segreteria il 24.12.2012
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, a scioglimento della riserva di decisione, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2012.
Depositata in segreteria il 24.12.2012
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