CARTELLA ESATTORIALE NON NOTIFICATA CORRETTAMENTE SE DIFETTA DELLA FIRMA DEL DESTINATARIO NELL'AVVISO DI RICEVIMENTO

CARTELLA ESATTORIALE NON  NOTIFICATA CORRETTAMENTE 
SE DIFETTA DELLA FIRMA DEL DESTINATARIO NELL'AVVISO DI RICEVIMENTO



Con sentenza n.57/17/13 la CTR Sicilia, sez. di Catania, ha ribadito che la produzione da parte del Concessionario di un avviso di ricevimento di un atto (nella specie di cartella di pagamento) risultante privo di firma di ricezione da parte del soggetto destinatario non è sufficiente per fornire la dimostrazione della regolarità, della completezza e della legittimità delle attività notificatorie poste in essere.

Infatti, dalla mancata firma di ricezione nell'avviso, consegue che la notifica della cartella non può ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La Commissione, a sostegno del proprio assunto, richiama la decisione della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 21132/2009, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art.140 cod. proc. Civ., "ai fini della prova delll'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo"


Quindi, conclude la Commissione, a causa della mancanza della firma del destinatario nell'avviso di ricevimento dell'atto, "sotto l'aspetto "formale" la notificazione (...) non risulta regolarmente eseguita, non essendo state regolarmente poste in essere tutte le formalità indicate dal codice di rito, fino alla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ed alla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.



Dall'avviso di ricevimento risultante privo di firma di ricezione da parte del soggetto destinatario, consegue che la notifica della cartella non può ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA
SEZIONE 17 riunita con l'intervento dei Signori:
________ -presidente-
________ -relatore-
________ -giudice-
ha emesso la seguente 
SENTENZA (pronunciata il 25.10.2012 e depositata il 25.2.2013
-sull'appello n.4314/09 spedito il 31.07.2009
- avverso la sentenza n.18/4/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGUSA
proposto dall'ufficio _____
controparte: C. G.
Atti impugnati: Avviso di intimazione n._______

Svolgimento del processo
Il Concessionario per la Riscossione Serit Sicilia S.p.a. emetteva intimazione di pagamento n._____ nei confronti del contribuente _____, chiedendo il pagamento riguardante la cartella di pagamento n._____ assertivamente notificata il 03/12/2004, per € 5.376,83, compensi di riscossione per € 255,26 ed interessi di mora per € 1.417,94, relativamente a tributi vari anno 2000.
Il Sig.______ proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei confronti del Concessionario per la Riscossione Serit Sicilia S.p.a., avverso gli atti impositivi; chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento per imposte varie, mai notificata e pervenuta in data imprecisata e comunque non prima del 03/06/2008.
Sosteneva, tra l'altro, l'inesistenza giuridica della notifica, la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto e la intervenuta decadenza del potere di riscossione trattandosi di tributi relativi all'anno 2000 ed essendo la consegna dell'atto di intimazione avvenuta nell'anno 2008 (quindi oltre il termine decadenziale del 31.12.2006.)
La Serit Sicilia S.p.A. Non si costituiva nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza n.18/04/09 del 08.01.2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente.
In particolare osservava che la Serit Sicilia S.p.a, Concessionaria per la Riscossione, non ha dato prova alcuna dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.
La C.T.P., richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, affermava che l'onere di dimostrare la regolare notifica di tali cartelle spettava al Concessionario per la riscossione e, in mancanza di tale dimostrazione, le intimazioni di pagamento devono ritenersi illegittime e vanno conseguentemente annullate.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Concessionario della Riscossione Serit Sicilia S.p.a., il quale contestava le conclusioni del Giudice di primo grado sulle questioni del difetto di notifica della intimazione, del responsabile del procedimento e della notifica della cartella.
Precisava:
- che il difetto di notifica di un atto viene sanato dalla proposizione del ricorso, in quanto il ricorrente dimostra di conoscerlo appieno e addirittura lo produce;
- che non vi è alcuna norma che preveda e commini la sanzione di nullità relativamente alla mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- che la cartella n.______ è stata ritualmente notificata in via Ar., Ragusa, il 2/12/2004 dall'Ufficiale della Riscossione G. S.
L'appellante allegava documentazione relativa alle notificazioni.
Chiedeva, in accoglimento dell'appello, di riformare la decisione impugnata e di rigettare il ricorso proposto dal contribuente.
La causa veniva fissata per l'udienza del giorno 25 ottobre 2012 e, dopo trattazione in camera di consiglio, veniva posta in decisione.
Motivazione
Osserva questo Collegio che il Giudice di primo grado, dopo avere ritenuto che il Concessionario non aveva fornito la prova della avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, affermava doversi accogliere il ricorso.
Il Concessionario con i motivi di appello ha sostanzialmente contestato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale con particolare riferimento alla questione della avvenuta notifica degli atti impositivi, facendo derivare da tale questione la conseguenza della infondatezza del ricorso introduttivo, essendo la pretesa tributaria basata su atto regolarmente notificato.
Osserva questa Commissione che se non risultasse provata, come affermato dal primo Giudice, la avvenuta notifica degli atti presupposti, in effetti non potrebbe avere seguito la pretesa fiscale dell'Ufficio.
In proposito osserva che il Concessionario della Riscossione ha versato in atti specifica documentazione, allo scopo di fornire la dimostrazione di avere effettuato la notifica dell'atto presupposto.
Questo Collegio ha provveduto a svolgere un attento esame della documentazione che è stata fornita dal Concessionario per porvare le notifiche.
All'esito dell'esame è risultato quanto segue:
- con riferimento alla cartella di pagamento n._____, che sarebbe stata notificata in data 2/12/2004 (secondo quanto affermato dall'appellante), in realtà si rinvengono, tra i documenti prodotti dal Concessionario, la copia della relata, con le annotazioni circa le formalità connesse alla irreperibilità del destinatario e la indicazione del deposito dell'atto in Comune, l'elenco delle cartelle esattoriali depositate presso il Comune di Ragusa in data 2/12/2004 (tra cui è indicata la cartella n._____) el'avviso di ricevimento indirizzato a C. G., Via ____, ma senza alcuna firma di ricezione e, inoltre, estratto di ruolo contenente indicazioni circa la notifica della detta cartella;
- con riferimento alla intimazione di pagamento n_______, si rinvengono, agli atti del processo, la copia della relata con le annotazioni relative alla irreperibilità del destinatario e del deposito dell'atto in Comune, l'elenco degli avvisi di intimazione depositati presso il Comune di Ragusa in data 21/1/2008 (tra cui è indicato l'avviso di intimazione n.________) l'avviso di ricevimento indirizzato a C.G., via _____, ma senza alcuna firma di ricezione.
Da quanto fin qui osservato, si rileva che non sussiste, in atti, alcuna specifica documentazione che dimostri la effettiva ricezione della cartella di pagamento n.____ da parte del contribuente.
Infatti, l'avviso di ricevimento risulta essere privo di firma di ricezione da parte del soggetto destinatario, dal che consegue che la notifica della cartella non può ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Invero, tale norma di rito prevede, al fine di realizzare la notifica nel caso di irreperibilità del destinatario, la esecuzione di ben precise formalità: a) deposito della copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita; b) affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario; - c) notizia al destinatario dell'attività svolta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla decisione di primo grado risulta che la C.T.P. non ha individuato la prova dimostrativa delle formalità di cui all'art.140 c.p.c., non avendo il Concessionario della Riscossione provato in maniera esaustiva la notifica della cartella di pagamento presupposta dall'indicata intimazione di pagamento.
Il Concessionario appellante allega documentazione, ma gli atti allegati non risultano sufficienti per dimostrare di avere effettivamente realizzato la notifica nel caso di irreperibilità del destinatario, in quanto non sono stati depositati agli atti del presente processo idonei avvisi di ricevimento delle raccomandate inerenti la comunicazione dell'attività svolta ai fini della notifica.
Infatti, come già evidenziato, gli avvisi di ricevimento non portano alcuna sottoscrizione da parte del destinatario. L'Ufficio, in sostanza, non ha depositato, nel presente giudizio, atti necessari e sufficienti per fornire la dimostrazione della regolarità, della completezza e della legittimità delle attività notificatorie poste in essere.
Quanto appena affermato da questo Collegio trova riscontro e conferma nella recente giurisprudenza della Suprema Corte la quale nella sentenza n. 21132/2009 ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art.140 cod. proc. civ., "ai fini della prova delll'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo" (v. massima a sentenza Corte Cassazione - Sez. Tributaria n. 21132/2009).
Nella citata decisione la Suprema Corte richiama la sentenza n. 627/2008 con la quale le Sezioni Unite della medesima Corte avevano affermato che la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art.140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
All'esito delle superiori osservazioni può affermarsi che l'Ufficio non ha fornito la prova di avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento presupposta dall'intimazione oggetto di contestazione.
Quindi, sotto l'aspetto "formale" la notificazione della indicata cartella di pagamento, non risulta regolarmente eseguita, non essendo state regolarmente poste in essere tutte le formalità indicate dal codice di rito, fino alla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ed alla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
In considerazione di quanto sopra precisato, questo Collegio ritiene fondata la originaria censura del contribuente, relativa alla illegittimità delle notifiche.
Dalla ritenuta illegittimità della notificazione degli atti impositivi in discussione, derivante dalla irregolarità delle notifiche ex art. 140 c.p.c., scaturisce che il contribuente ha proposto in modo tempestivo i ricorsi avverso gli atti impositivi stessi, con i quali ha anche sostenuto, come detto, la decadenza dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria.
La decadenza sostenuta dal contribuente nel ricorso introduttivo si è determinata non avendo il Concessionario per la Riscossione efficacemente dimostrato di avere notificato entro i termini di legge gli atti relativi alla pretesa fiscale per imposte dell'anno 2000, di cui il contribuente ha appreso nell'anno 2008.
Del tutto infondate e prive di pregio si rivelano le altre censure avanzate dalla Serit Sicilia S.p.a.
Invero, semmai la impugnazione della intimazione di pagamento illegittimamente notificata potesse sanare la irregolarità della notifica di tale atto, non sembra potersi parimenti sostenere che, al contempo, sarebbe da ritenersi sanata anche la illegittimità della notifica della presupposta cartella di pagamento.
La ulteriore censura, relativa alla questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento, non assume alcuna rilevanza in quanto non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, che la C.T.P. abbia pronunciato alcuna nullità a causa di tale manchevolezza e quindi manca lo stesso interesse in ordine a tale censura.
Alla luce di quanto sopra, dopo attento e approfondito esame degli atti, questa Commissioni ritiene che risulta infondato l'appello proposto dal Concessionario della Riscossione Serit Sicilia S.p.A, dovendosi ritenere illegittima la pretesa di cui alla intimazione di pagamento.
Conseguentemente ritiene che l'appello del Concessionario della Riscossione Serit Sicilia S.p.A. debba essere rigettato e che debba essere confermata la sentenza impugnata.
Ritiene, inoltre, che, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio da parte del contribuente appellato, nulla debba disporsi sulle spese.
PQM
La Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello del Concessionario e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il giorno 25 ottobre 2012.
Depositata in segreteria il 25.2.2013

Commenti