CARTELLA DI PAGAMENTO INVIATA PER POSTA. INESISTENTE LA SUA NOTIFICA.


CARTELLA DI PAGAMENTO INVIATA PER POSTA.
INESISTENTE LA SUA NOTIFICA.
"Lo scopo raggiunto non rende valida la notifica"


Ritenuto in fatto e diritto
Il ricorrente ………. nella qualità di rappresentante legale della società, ………. come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la cartella di pagamento n. ………. emessa da Equitalia Centro spa richiedente il pagamento di € 40.028,63=; la somma richiesta nasce dal controllo automatizzato relativo al modello 770 S ed al controllo modello unico società di persone ed equiparate, il tutto relativo al periodo di imposta 2008 per imposta IVA ed IRPEF.
Il ricorso viene proposto in quanto la cartella di pagamento, qui impugnata, risulta:
- nulla per inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale;
- nulla per mancanza di sottoscrizione sia del ruolo che della cartella;
- nulla per difetto di motivazione relativamente al calcolo degli interessi e delle sanzioni;
- nullità dell’atto per violazione dell’art. 2, 2 c. del DLgs. 462/1997.
Per quanto sopra e per quanto meglio risulta nei propri atti di causa, il ricorrente chiede venga dichiarata la giuridica inesistenza della notificazione e conseguentemente della cartella di pagamento.
Si costituisce Equitalia Centro spa, come in atti rappresentata e difesa, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto le doglianze sollevate risultano infondate e precisa inoltre che:
- il legislatore, tenuto conto della specialità della disciplina degli atti tributari, ha voluto svincolare la stessa da quella attinente in generale alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale, con particolare riferimento all’obbligo di compilazione della relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto (art. 14 della legge 890/1982);
- l’art. 26 del DPR 602/1973 stabilisce chiaramente quali siano le modalità imposte dalla legge in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; trattasi quindi di una particolare modalità di notifica idonea a derogare alla procedura ordinaria prevista per la notifica degli atti processuali a mezzo del servizio postale;
- la notifica a mezzo raccomandata A/R, proprio per espressa previsione di legge, viene effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione che si avvale della collaborazione delle ………. spa;
- esistere numerosa dottrina che afferma e precisa che i soggetti abilitati alla notifica, la cui qualifica può essere eventualmente dimostrata nulla hanno a che vedere con la notifica a mezzo raccomandata A/R, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità di verificare la qualifica del soggetto speditore né che quest’ultimo sia qualificabile nei suoi connotati anagrafici dalla lettura della relata di notifica;
- non esistere inesistenza della notifica per mancata sottoscrizione della relata da parte dell’ufficiale di riscossione e ciò in quanto l’art. 148 del c.p.c. non può trovare applicazione nel nostro caso;
- va ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli art. 160 c.p.c. e art. 156, 3° comma c.p.c., la nullità della notificazione non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
- la cartella di pagamento impugnata è priva di qualsivoglia vizio imputabile alla resistente Equitalia Nomos, in quanto riporta fedelmente tutti gli elementi indicati nel ruolo trasmesso all’Agente della Riscossione e prescritti dalle norme in materia;
- relativamente alla carenza di motivazione come l’art. 25 del DPR 60271
973 si limita a prescrivere l’obbligo di inserire, nel testo della cartella, l’intimazione ad adempiere nei termine prestabilito, con contestuale avvertimento circa l’avvio della procedura di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento, oltre che l’indicazione della data di esecutività del ruolo;
- sulla sottoscrizione della cartella va precisato che il modello predisposto dal Dipartimento delle Entrate non prevede il requisito della sottoscrizione della cartella; secondo giurisprudenza gli atti che contengono ingiunzioni di pagamento per le quali non sia stata comminata la nullità espressamente dalla legge non sono nulli, ove non sottoscritti, a condizione che sia certa la provenienza dell’atto amministrativo, e ciò perché la informatizzazione degli atti della Pubblica Amministrazione rende non indispensabile la sottoscrizione ove la provenienza dell’Attività emanante sia fuori discussione; ne consegne che l’operato dell’Agente della riscossione risulta corretto e pienamente conforme al dettato normativo;
- l’Agente della riscossione non ha potuto indicare nella cartella esattoriale le modalità di calcolo degli interessi di mora, in quanto nessuna somma a tale titolo era maturata alla data della notifica della cartella e, quindi, nessuna somma è stata richiesta a titolo di interesse di mora nella cartella esattoriale;
- per quanto sopra e per quanto meglio esposto nel proprio ricorso l’Equitalia chiede venga respinto il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e diritto; il tutto con vittoria di spese ed onorario.
All’udienza del 19/09/2012 questa CTP ha ordinato a carico di Equitalia l’integrazione al contraddittorio con la chiamata dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita e con proprie controdeduzioni in atti, datate 13/11/2012, precisa:
- venga accertato il difetto di legittimazione della stessa Agenzia in quanto le eccezioni poste dalla parte ricorrente riguardano direttamente e strettamente l’operato dell’Agente della Riscossione in quanto il solo soggetto passivo legittimato in ogni caso in cui la lite riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi di competenza del Concessionario;
- nel merito venga accertata l’infondatezza del ricorso presentato con il suo rigetto;
- sul tema della formazione e del contenuto dei ruoli l’art. 1 comma 5-ter del DL 106/2005 ha sancito che “… i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice.”: a conferma si veda quanto esposto nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti” in cui risulta quale responsabile del procedimento il Direttore Provinciale il tutto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Osserva
Preliminarmente questo Collegio rileva il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma in quanto, dalla lettura degli atti, i motivi di impugnativa sollevati nel ricorso riguardano quasi interamente l’operato dell’Agente della Riscossione; le contestazioni riguardano il vizio di notificazione della cartella esattoriale, l’indicazione del responsabile del procedimento e di notificazione cartella di pagamento (vedi pag. 2 allegato 3 alle controdeduzioni dell’Ufficio).
Il ricorso merita accoglimento
Dall’esame della documentazione in atti di parte Equitalia, risulta dall’avviso di ricevimento (allegato 1 di parte resistente) della cartella qui impugnata, che la stessa è stata consegnata in data 26/03/2012 a familiare convivente che vi ha apposta la firma; avendo l’agente della riscossione proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale la parte superiore della cartella, contenente la relata di notifica (allegato 1 di parte ricorrente), è stata lasciata in bianco con ciò rendendo la stessa nulla con nullità non sanabile e ciò per quanto sotto esposto.
La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/73, che trova applicazione alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato (art. 18 DLgs 46/99).
La legge disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio con raccomandata; tale modalità di notifica, oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del c.p.c. e dal principio base della notifica degli atti impositivi (lettera e) dell’art. 60 del DPR 600/73) è anche disciplinata dalla Legge 890/82 per le “notificazioni a mezzo posta” secondo la quale (art. 1) l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:
1) compilazione della relata di notifica indicando l’Ufficio postale da cui parte l’atto (art. 149 del c.p.c. e art. 3 legge 890/82);
2) apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica (art. 148 del c.p.c. );
3) inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione (art. 3 legge 890/1982);
4) compilazione dell’avviso di ricevimento (art. 2 legge 890/1982);
5) consegna della busta all’ufficio postale.
Quanto sopra indicato deve essere indicato nella relata di notifica non solo per disposizione di legge (art. 160 del c.p.c. ) ma anche in quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è espressa “Qualora nell’originale dell’atto da notificare, la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico, ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta.”. (sentenza Cass. n. 5305/1999).
Il principio della Corte viene anche recepito dalla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie che hanno stabilito che “la notifica può avvenire, anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato «ufficiale giudiziario» e non con il semplice ricorso al servizio postale” e con il rispetto delle singole formalità che “ufficiale deve compiere … a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto”.
Deve essere condivisa l’affermazione dei giudici di merito conseguente ad una corretta lettura unitaria dell’intero disposto del primo comma dell’art. 26 del DPR 602/1973, che l’Agente della Riscossione non rientra nel novero dei soggetti abilitati indicati tassativamente nella norma suddetta, anche nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata avvalendosi del mezzo della posta ai sensi del secondo periodo del sopra detto primo comma.
Alla luce della numerosa giurisprudenza emerge che la notifica della cartella di pagamento in questione è stata effettuata da soggetto sicuramente non munito del relativo potere per cui deve ravvisarsi la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione della cartella esattoriale; esiste anche recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza Cass. n. 398/2012) che stabilisce come ai fini della validità della notifica, ai sensi degli artt. 148 e 160 del c.p.c., ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, la mancanza di elementi essenziali sulla relata della stessa, comporta “… la nullità insanabile della notifica…..”.
La presentazione del ricorso non può sanare, come invece sostenuto da Equitalia, la notifica inesistente della cartella; la sanatoria può essere applicata agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop; se però tale vizio è riferito a un atto con natura sostanziale, come la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l’ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica.
Questo Collegio, per i motivi sopra esposti e per quanto esistente in atti, ritiene doversi accogliere il ricorso proposto ritenendo nulla la notifica nei modi in cui è stata effettuata e quindi la nullità della cartella impugnata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza per cui Equitalia Centro spa viene condannata al pagamento delle spese, a favore della parte ricorrente, nella misura di € 1.000,00= oltre ad accessori come per legge.
PQM
- accoglie il ricorso;
- condanna Equitalia Centro spa al pagamento delle spese che vengono liquidate nella misura di € 1.000,00= oltre ad accessori.

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