Validità e motivi di
nullità degli avvisi di accertamento.
Al fine di non invalidare l’attività svolta dagli Organi di
verifica presso il contribuente, il
fisco deve rispettare delle precise procedure nelle sue verifiche, un
preciso iter e delle scadenze precise, ciò per un rispetto delle norme poste a favore del
contribuente [1] per la tutela
del suo diritto di difesa.
L’art. 12 dello Statuto
del contribuente infatti prevede che il contribuente ha diritto:
1.
“di essere informato
delle ragioni che giustificano la
verifica;
2.
di farsi assistere da
un professionista;
3.
di chiedere l’esame
dei documenti in ufficio o presso il professionista;
4.
di rivolgersi al
“garante” per abusi da parte dei verificatori;
5.
di comunicare, dopo il rilascio del p.v.
di chiusura, entro 60 gg. osservazioni e
richieste.
L’avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e
motivata urgenza.”
Quindi il legislatore,
ispirandosi ad un principio di cooperazione
tra amministrazione e contribuente, ha
stabilito che il fisco deve inserire nel
suo Processo Verbale di Contestazione (P.V.C.) tutte le osservazioni e i
rilievi fatti dal contribuente e dal professionista che lo assiste sia durante la verifica ma, in più (e questo
aspetto è molto importante) ha l’obbligo di emanare l’avviso di accertamento non prima che siano trascorsi 60 gg. dal
rilascio della copia, al contribuente sottoposto a verifica, del processo
verbale di chiusura delle operazioni svolte dal fisco(P.V. ).
La cassazione con una sentenza [2]
è andata anche oltre, stabilendo che l’accertamento fiscale è illegittimo se non rispetta questi
termini ed emana l’avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 gg. a meno che, come la legge stabilisce, non ci
siano motivi di urgenza che giustifichi questa anticipazione dei termini, ed in
ogni caso le ragioni di urgenza devono essere ben motivate. Quindi la sanzione
che verrà comminata a siffatto avviso di accertamento, sarà la sua nullità. Non vi è alcuna possibilità di derogare a tal
principio da parte del fisco, neanche nel caso in cui il contribuente presenti
prima dei 60 giorni le sue osservazioni. In pratica l’avviso di accertamento può essere emanato solo dopo che siano passati
60 giorni dal rilascio del verbale, perché solo con lo spirare di questo
termine, si consuma la facoltà da parte del contribuente, di esporre
osservazioni e richieste all’Ufficio impositore. L’ufficio deve sempre
considerare i rilievi fatti dal contribuente che contestano le operazioni di
verifica svolte.
[1] 12 della legge 212/2000 (Statuto
del contribuente)
[2] sentenza 16999/2012
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del
foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti
scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure
telefonare a 3491996463
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