MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA FISCALE PER "ERRORE FORMALE".POSITIVO IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE.
MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA FISCALE PER
"ERRORE FORMALE".
POSITIVO IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE.
"ERRORE FORMALE".
POSITIVO IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE.
La vicenda si apre con la notifica al contribuente di una cartella di pagamento, dell’Agenzia delle Entrate, recante l’iscrizione a ruolo della complessiva somma di €.XXXXX per omesso/carente versamento IRPEF e ADD. REGIONALE e COMUNALE oltre sanzioni e interessi, dovuta a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell’art. 54 bis del D.P.R. n.633 del 1972 sulla dichiarazione modello Unico/2009 presentata per il periodo di imposta 2008.
Tale richiesta veniva avanzata in quanto, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, il sistema riscontrava una differenza tra quanto dichiarato nel modello UNICO 2009 dal sig. XXXX e quanto invece versato.
Invero, il sig. XXXX aveva correttamente inviato la dichiarazione Modello Unico 2009, nel quale evidenziava al quadro RF44 (reddito di impresa) la somma di € XXXX che, come da quadro RF50 (utilizzo delle perdite fiscali pregresse) provvedeva a compensare integralmente.
Tale perdita d’esercizio veniva evidenziata nell’Unico 2008 al rigo RF49 per un importo di € - XXXXX, e nonostante non sia stata utilizzata, per mero errore materiale non veniva riportata nel quadro RS.
Pertanto, a seguito della mancata compilazione del quadroRS, l’Agenzia delle Entrate non considerava come posta in diminuzione del reddito complessivo per l’anno 2008 la perdita sopra evidenziata.
Invero, l’art. 8 del T.U.I.R. recita: “ Determinazione del reddito complessivo- 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60…”
Ed inoltre al comma 3 aggiunge: “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.”.
Il cliente, decide pertanto di propone ricorso con mediazione ai sensi dell'art. 17 - bis del D.Lgs n. 546 del 1992, e l'Agenzia delle Entrate riconosce la compensazione effettuata dalla parte, con conseguente riduzione a zero dell'imposta iscritta in cartella, e ridetermina le sanzione non più in collegamento con una imposta che è scesa a zero, ma le riduce nella misura prevista dall'art. 1 del D.Lgs 471/1997.
Alfio Gambino
alfiogambino@gmail.com
Un caso in cui il reclamo mediazione ha funzionato!
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