ILLEGITTIMO IL FERMO AMMINISTRATIVO SPROPORZIONATO
Il fermo auto iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo se tale misura risulta sproporzionata rispetto al debito erariale.

In particolare, nel caso di specie i giudici hanno evidenziano come tale atto fosse gravemente viziato poiché non erano stati assolutamente indicati i motivi per i quali il concessionario aveva ritenuto di dover applicare una misura così invasiva.
Tale pronuncia ha sicuramente una portata innovativa ma non unica nel suo genere (si veda ad esempio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.10/10/12 e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.177/02/11, liberamente visibili su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Alla luce di ciò, ne deriva che se da una parte la legge concede degli strumenti al concessionario per garantire l’esigibilità dei crediti dello Stato, dall’altra questi devono essere adottati con estrema cautela, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge n.241/90) e dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212/2000) e dunque dovranno essere quanto meno motivati.
Avv. Matteo Sances
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