La notifica diretta per posta fatta da
Equitalia e’ inesistente
Avv.
Maurizio Villani
Avv.
Idalisa Lamorgese
INDICE
1. La
Normativa.
2. La Giurisprudenza
di merito.
3. La sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso, sez. 1ª, n. 219/01/2012 del 20/12/2012, depositata
il 21 dicembre 2012.
3.1 La Giurisprudenza
di Cassazione.
Conclusioni.
A
cura
di
Avv. Maurizio Villani e Avv. Idalisa
Lamorgese
Introduzione.
La cartella esattoriale e gli atti autonomamente
impugnabili ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati
direttamente dall’Agente della Riscossione con la modalità della spedizione
attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed
abilitati dall’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle
forme previste dalla legge; ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).
Con la conseguenza che ogni atto notificato
direttamente dall’agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente.
La
problematica giuridica e processuale circa l’inesistenza della notifica per
posta effettuata direttamente da Equitalia continua ad essere oggetto di sempre
più favorevoli sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
che in accoglimento del ricorso introduttivo, hanno totalmente annullato la
cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.
Allo
scopo di inquadrare correttamente il problema circa l’impossibilità giuridica
della notifica diretta per posta da parte di Equitalia, si ritiene opportuno,
in questa sede, tracciare l’excursus storico della normativa, analizzare le
singole questioni giuridiche e fornire un quadro esaustivo della giurisprudenza
di merito e di Cassazione.
1.
La
Normativa.
La
notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal disposto
dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto,
“notificazione della cartella di pagamento”.
Decreto Presidente della
Repubblica 29/09/1973 n. 602
Art. 26
(Notificazione della cartella di pagamento)
In vigore dal 31 maggio
2010
Testo risultante dopo le
modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera
b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
La
cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda.
La
notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine
previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo149-bis del codice di
procedura civile.
Quando
la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle
mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da
parte del consegnatario.
Nei
casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del
deposito è affisso nell'albo del comune.
Il
concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento
ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell'amministrazione.
Per
quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del
predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai
contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
E’ opportuno chiarire che il testo originario della
norma qui in esame, in vigore dal 1974, nel corso degli anni è stato più volte
modificato ed ha avuto la seguente formulazione giuridica:
a)
dal
1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:
“la notificazione della cartella al
contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali
esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di
pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in
comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore
territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha
in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta
alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone
previste dal comma successivo”;
b)
dal
1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:
“La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra
comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal
caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una
delle persone previste dal secondo comma”;
c) dal 9 giugno 2001 sino al 30
maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27
aprile 2001:
“La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra
comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal
caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una
delle persone previste dal secondo comma o
dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”;
d) dal 31 maggio 2010 ad oggi,
a seguito delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. n. 78
del 31 maggio 2010:
“La notifica della cartella può essere
eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli
elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche
in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
Da
un’attenta analisi delle modifiche di cui sopra, è semplice constatare lo sviluppo normativo relativo alla notifica a
mezzo posta.
Infatti,
nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in
vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale
notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può
essere eseguita anche mediante invio, da
parte dell’esattore, di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo
momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse
fatta direttamente “da parte dell’esattore”.
Nelle
versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati
tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene
precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento”. Dunque, il legislatore successivamente ha cancellato
l’inciso “da parte dell’esattore” con l’intento di voler escludere, a far data
dal 1° luglio 1999, la possibilità da parte dell’ente esattore (oggi Agente
della Riscossione) di eseguire direttamente la notificazione mediante l’invio
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Diversamente,
il legislatore, nelle modifiche normative apportate, avrebbe lasciato l’inciso “da
parte dell’esattore” che, invece, si ripete, è stato totalmente soppresso a
partire dal 1° luglio 1999.
L’espressione
“la notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in
modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la
prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono
indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero
la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando
illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa. Il primo periodo
si limita ad individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all’esecuzione della
notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di
cui al periodo precedente (e solo costoro) possono eseguirla.
Infine,
l’ultima versione del testo del citato articolo 26 introduce la notifica a
mezzo posta elettronica certificata senza però arrecare alcuna modifica
all’impianto strutturale apportato al testo dal D.Lgs. n. 46 del 1999.
Giova chiarire che la presente problematica si
riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi
sostanziali (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva,
ecc.) e non riguarda gli atti processuali (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza
n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad
ammettere spesso l’utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. notifiche
dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da
nullità, comporta l’operatività della sanatoria, con effetto retroattivo, per
raggiungimento dello scopo o per rinnovazione (cfr. M. Bruzzone, Notificazioni
e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006).
E’ necessaria l’affermazione appena fatta, poiché la
notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far
conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un
atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne
l’esistenza giuridica.
Si capisce, pertanto, come la sanatoria per il
raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. non possa in questo
caso trovare applicazione.
· Differente
rilevanza della notificazione per gli atti sostanziali e per gli atti
processuali.
Riportiamo, in proposito, il commento fatto
dall’Avv. Mariagrazia Bruzzone, di Genova, alle sentenze della Corte di
Cassazione n. 9493 del 22/04/2009, e n. 9377 del 21/04/2009, le quali hanno
considerato, in contrasto tra loro, la mancanza della relata di notifica,
rispettivamente, come una mera irregolarità e un motivo di nullità della
notifica stessa. Così, quindi, l’Avvocato si esprime: “commentando
favorevolmente l’orientamento espresso dai giudici di merito, sono già state
esposte le ragioni a sostegno dell’essenzialità della relata ai fini della
giuridica esistenza della notificazione a mezzo posta di atti tributari
sostanziali in genere, e della cartella di pagamento in specie. Trattandosi di
provvedimenti amministrativi recettizi, il perfezionamento del procedimento
notificatorio incide sulla fattispecie costitutiva dell’atto, sicchè il vizio
della notificazione, sia esso qualificabile in termini di giuridica inesistenza
o di nullità, ridonda in vizio dell’atto rendendolo illegittimo, e come tale,
meritevole di riparatorio annullamento in sede giurisdizionale. Non così per gli
atti del processo tributario, per i quali la notificazione, oltre ad ammettere
l’utilizzo di forme semplificate, costituisce condizione di giuridica efficacia
e, se viziata da nullità comporta l’operatività della sanatoria, con effetto
retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione”. Ed inoltre: “ La confusione che traspare
dalla lettura delle sentenze n. 9493 del 22/04/2009, e n. 9377 del 21/04/2009
sembra essere determinata dal non tener conto del differente rapporto tra il
procedimento notificatorio e il suo oggetto, variabile in dipendenza della
natura, sostanziale o processuale, dell’atto notificando..”.
Conclude sull’argomento affermando che “le Sezioni
Unite, riesaminando la questione, hanno recentemente escluso che l’avviso di ricevimento
sia elemento costitutivo del procedimento di notificazione, sostenendo che
valga come prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio. Vale a dire che la compilazione dell’avviso di ricevimento da
parte dell’ufficiale postale documenta la fase di consegna, demandata al
soggetto che agisce, in qualità di nuncius, come ausiliario dell’agente
notificatore. E l’intervento di quest’ultimo non può essere provato che dalle
risultanze della relata, elemento essenziale per la giuridica esistenza della
notificazione a mezzo posta non eseguita, e non eseguibile, direttamente, ma
tramite un agente notificatore all’uopo abilitato”.
·
La notificazione a mezzo del servizio
postale.
La normativa vigente in tema di notificazioni degli
atti amministrativi sostanziali a mezzo del servizio postale, è costituita dai
seguenti articoli:
-
art. 149 c.p.c.,
richiamato dall’art. 60 D.P.R. n. 600/1973;
-
art. 3 della Legge
n. 890/1982.
In sostanza, la corretta procedura che l’ufficiale
giudiziario dovrà eseguire ai fini della corretta notificazione a mezzo del
servizio postale è:
-
scrivere la
relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo
menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento;
-
presentare
all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo
su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o
domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad
agevolare la ricerca;
-
apporre il numero
del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio;
-
presentare
contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni
richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta
del numero del registro cronologico;
-
corrispondere le
tasse postali dovute, compresa quella per l’avviso di ricevimento e della
raccomandata di essa, all’ufficio postale di partenza.
Tutte le suddette attività procedimentali
dell’ufficiale giudiziario devono essere compiute, in sede tributaria, dai
quattro tipi di soggetti abilitati di cui al citato art. 26, comma 1, prima
parte, fra i quali non è menzionato il Concessionario per espressa previsione
legislativa.
In conclusione, per le notificazioni delle cartelle
di pagamento a mezzo del servizio postale, occorre distinguere due distinte
fasi procedimentali:
-
quella di consegna
materiale della cartella dal Concessionario all’agente postale, nella quale
soltanto gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori abilitati, i
messi comunali e gli agenti della polizia municipale possono materialmente
presentare all’agente postale le cartelle esattoriali e tutti gli altri atti
della riscossione, ai sensi dell’art. 49, comma 2 D.P.R. n. 602/1973,
(ipoteche, avvisi di mora, fermi amministrativi,ecc.), all’agente postale, nel
rispetto delle tassative disposizioni di cui agli artt.149 c.p.c. e 3 della
Legge n. 890/1992;
-
quella di notifica
da parte dall’agente postale al contribuente, nella quale l’agente postale deve
rispettare scrupolosamente per le notifiche gli artt. 137 e seguenti c.p.c.,
con le specifiche modifiche dell’art. 60 D.P.R.
n. 600/1973 e dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 più volte citato.
In ogni caso, il Concessionario deve conservare per
cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta
notificazione o l’avviso di ricevimento, che gli torna dall’agente postale, ed
ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell’Amministrazione (art. 26, comma 4, cit.).
2. La
giurisprudenza dei giudici di merito.
La giurisprudenza di merito sull’argomento in esame
rafforza quanto sin qui è stato esposto giuridicamente.
In particolare, le Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali si sono correttamente espresse per l’inesistenza della
notifica eseguita da un soggetto non abilitato con le seguenti pronunce:
1)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 1ª, n. 219/01/2012 del
20/12/2012, depositata il 21 dicembre 2012;
2)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 7ª, n. 37 del 23 aprile
2012;
3)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, n. 133/03/12 dell’11 giugno
2012;
4)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 5ª, n. 533 del 29/12/2010;
5)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, sez. 4ª, n. 743 del 3 novembre
2010;
6)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 9ª, n. 264 del 19/07/10;
7)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. 7ª, n. 103 del 3 novembre
2009;
8)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 5ª, n. 909 del 16 novembre
2009;
9)
sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Trento, sez. 5ª, n. 23/5/2009 del 23
febbraio 2009, depositata il 9 marzo 2009;
10) sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sez. 12ª, n. 125 del 12
giugno 2008;
11) sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. 6ª, n. 44 del 2
luglio 2002;
12) sentenza
della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Staccata di Reggio
Calabria, sez. 6ª, n. 157/06/2012 del 19 dicembre 2012, depositata il 31
dicembre 2012;
13) sentenza
della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo,n. 3/10/10 del 9 luglio
2009;
14) sentenza
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 5ª, n. 141 del 17
dicembre 2009
Anche il Tribunale di Udine, sez. civile con la
sentenza n. 1183/2009 del 4 giugno 2009, depositata il 20 agosto ha stabilito
che:
- l’art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 indica tassativamente i soggetti che sono abilitati
all’espletamento dell’attività di notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso
di mora;
- la speciale normativa non esonera dal rispetto delle
norme del codice di rito (art. 149 c.p.c.) e della Legge n. 890/1992 per quanto
riguarda le modalità della notifica;
- non è mai consentito al Concessionario di estendere
la norma fino al punto da rendere anonimo e impersonale l’invio della lettera
raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della
procedura, come avverrebbe qualora si ritenesse sufficiente l’esibizione da
parte del concessionario del solo avviso di ricevimento della lettera
raccomandata.
3.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 1ª, n.
219/01/2012 del 20/12/2012, depositata il 21 dicembre 2012.
Dalla lettura della citata e recente sentenza di
Campobasso n. 219 del 21 dicembre 2012 emerge che :
- il tema della notifica di atti che incidono nella
sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal
legislatore negli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, laddove
vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato
del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza
all’esito del procedimento notificatorio;
- non vi è dubbio sul fatto che il secondo periodo
della disposizione di cui all’art. 26 D.P.R.602/1973 non sia altro che la
prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è
abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma
restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità
con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere
effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati
nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur
sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati;
- l’art. 14 della Legge n. 890 del 1992 laddove
afferma la possibilità di eseguire la notifica degli atti ivi indicati “anche a
mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, riserva chiaramente
tale previsione a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, con evidente
esclusione, pertanto, degli Agenti della riscossione che sono preposti alla
sola fase della riscossione;
- solo i soggetti tassativamente previsti dall’art. 26
cit. possono interporsi fra chi richiede la notifica ed il soggetto notificato;
- di conseguenza in caso di notifica eseguita
direttamente dall’Agente della Riscossione, per qualsivoglia atto che rientri
nella sua competenza (cartella di pagamento, iscrizioni di ipoteche, avvisi di
pagamento, fermi amministrativi, sequestri, ecc.), la notifica dovrà essere
ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui
all’art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli
processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di
notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla
legge;
- le decisioni della Suprema Corte fino ad oggi non
hanno mai direttamente affrontato e risolto la questione della
legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il
mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
46/1999 che, come ampiamente detto, ha
eliminato dall’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, dopo le parole “mediante
invio”, l’inciso da parte dell’esattore.
3.1
La Giurisprudenza di
Cassazione.
Come già detto - ma è utile ribadirlo - fino ad
oggi la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi unicamente
su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione
della relata di notifica delle cartelle di pagamento. Mentre non è stato
assolutamente sollevato dinnanzi alla stessa il diverso problema della
inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla
legge.
E infatti possiamo osservare che:
-
la Sentenza n.
14327 del 19 giugno 2009 ha affermato che:
“In tema di notifica a mezzo posta della cartella
esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova
applicazione l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può
essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla
data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal
consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come
risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26,
secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice
o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o
l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al
fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.
Dall'esame della motivazione di detta sentenza emerge che
essa è stata emessa in relazione ad un caso in cui era ancora vigente la
vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevedeva espressamente
la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera dell’esattore,
previsione eliminata con provvedimento di legge nell’anno 1999. Pertanto la
citata sentenza non può risolvere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di
merito sulla validità o meno, ai sensi dell'articolo 26 nel testo vigente,
della notificazione con la suddetta modalità, in tale norma prevista, quando
effettuata "direttamente" dall'Agente della Riscossione;
-
l’ Ordinanza n. 15948 del 6 luglio 2010 specifica che:
“non ha rilievo la mancata redazione della relata, in
quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della
cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973”.
In tale ordinanza, pur essendo stato posto alla Corte il
quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell’Agente
della Riscossione, si fa riferimento solamente all’inesistenza della relata di
notifica precisando che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta
la relata di notifica poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso
di ricevimento della raccomandata.
Pertanto, l'ordinanza della Suprema Corte richiamata
dalla resistente Equitalia, se si presta a risolvere il tema della necessità o
meno della relata di notifica in caso di notificazione di cartella di pagamento
mediante utilizzazione del mezzo postale nulla dice in ordine al problema -
diverso ed anzi logicamente antecedente - relativo alla ritualità della
notifica effettuata con tale mezzo direttamente dal Concessionario della
Riscossione;
- la Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011 afferma
che:
“Laddove la cartella di
pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex
art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data
indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non
risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione”.
Anche questa sentenza, riferita
tra l’altro ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, ha fatto riferimento
alla legislazione ante riforma del 1999 e non risolve il quesito della
possibilità di notifica diretta da parte dall’Agente della Riscossione, ma quello
della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della
raccomandata in caso di notifica a mezzo posta;
- la Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011 afferma
che:
“L’art. 26 D.P.R. 602/1973 a
proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa
realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla
collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ),
ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento”.
Tale affermazione sarebbe puntuale qualora fosse
riferibile al testo dell'articolo 26, comma 1, così come rimasto in vigore fino
al 30 giugno 1999 (“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio,
da parte dell'esattore,…”).
Anche in tale sentenza, pertanto, la Corte non affronta
realmente i termini nei quali si pone la vexata quaestio ( e tantomeno risolve
il relativo contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici tributari di
merito) sul se il concessionario sia, o meno, legittimato ad eseguire, dopo il
30 giugno 1999. Pertanto anche la sentenza n. 11708 /2011 non risolve affatto
la questione di diritto interessata
dall'eccezione di inesistenza della notifica;
-
la Sentenza
n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che:
“La cartella esattoriale può essere notificata anche
direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che
la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del
destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se
non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla
ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,
oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che
se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa
sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido,
poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di
competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed
eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico
dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Tale sentenza, limitandosi a riportare quasi testualmente
le affermazioni contenute nella precedente sentenza n. 11708 /2011, non affronta la questione trattata
nel presente elaborato;
-
infine, la recentissima Sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 afferma che:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ex art.
26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario
mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente,
per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con
consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento
da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui
individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro
di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da
restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento
le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non
previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come
inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona
a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di
un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito
dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed
eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico
dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Come si può facilmente notare la sentenza in esame riporta
quanto statuito nella precedente sentenza n. 11708/2011 continuando ad applicare
la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e a non risolvere
affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della
notifica.
Conclusioni.
Con questo articolo si è voluto dimostrare che sono sempre
più numerose le decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione
dell’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato e che sino
ad oggi la Suprema Corte non ha ancora direttamente affrontato e risolto la
questione.
Restiamo, quindi, in attesa di una definitiva pronuncia
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Lecce, 16.02.2013
Avv.
Maurizio Villani
Avv.
Idalisa Lamorgese
Commenti
Posta un commento