CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO . DIRETTIVA N. 2/DGT DEL 14.12.2012

CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO . 
DIRETTIVA N. 2/DGT DEL 14.12.2012

Pubblichiamo la direttiva n. 2/dgt del 14.12.2012, del Ministero delle Finanze, che chiarisce i numerosi dubbi sorti in tema di contributo unificato nel processo tributario.

Commentate liberamente il post, ed in particolare  il punto 18...!!
Grazie!.







I. CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI BOLLO
Quesito n. 1
L'appello incidentale  connesso  ad un appello principale  proposto prima  del  7 luglio 2011 è  soggetto al
contributo unificato o all'imposta di bollo?
Risposta
Il contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), è dovuto, per ciascun grado di giudizio, dalla parte che si
costituisce per prima.
Nell'ambito del processo tributario il comma 6-quater dell'art. 13 del TUSG stabilisce che "Per i ricorsi
principale  ed  incidentale  proposti  avanti  le  Commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  è  dovuto  il
contributo unificato". Nel giudizio di secondo grado l'appellato, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 546/1992,
unitamente al  deposito delle controdeduzioni,  può presentare  appello incidentale  con le modalità e nei
termini previsti dall'art. 23 del citato decreto legislativo. Si ricorda che l'appello incidentale si perfeziona
mediante il deposito dell'atto non essendo necessario notificarlo alla controparte in ossequio ai principi di
semplificazione e celerità propri del processo tributario.
Il quadro normativo sopra rappresentato comporta che l'appello incidentale che viene depositato unitamente
alle controdeduzioni resta assoggettato all'imposta di bollo qualora si riferisca ad un appello notificato prima
del 7 luglio 2011, ciò anche se il deposito dell'appello incidentale è avvenuto successivamente a tale data.


Quesito n. 2
I ricorsi presentati dagli enti impositori sono assoggettati al pagamento del contributo unificato ovvero, in
applicazione dell'art. 10 del TUSG, ad essi si estende l'esenzione prevista per l'imposta di bollo?
Risposta
L'art. 10 del TUSG disciplina l'esenzione di determinati processi dal pagamento del contributo unificato. In
particolare, non sconta il contributo unificato "il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza
limiti di competenza o di valore, dati 'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura", nonché:
- il processo di rettificazione di stato civile;
- il processo in materia tavolare;

- il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Si evidenzia come la fattispecie rappresenti
una forma di esenzione di tipo oggettivo a favore di tutte le parti processuali. E' da ritenersi che l'esenzione in
materia di bollo di cui all'articolo 5 dell'allegato B del D.P.R. n. 642/1972, a favore dei soli enti impositori,
configurandosi quale esenzione di tipo soggettivo non possa essere estesa ai ricorsi soggetti al contributo
unificato presentati dagli enti impositori.
Si  ricorda,  inoltre, che anche  la disciplina  del  contributo unificato nel  processo  tributario  non prevede
esenzioni di natura soggettiva, ma forme di recupero successivo del contributo unificato non corrisposto al
momento del deposito del ricorso, come la "prenotazione a debito". Su tale punto, si fa presente che l'istituto
della "prenotazione a debito" si applica:
- alle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 158 TUSG;
- alle Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44;
- alle altre amministrazioni pubbliche ammesse a tale regime di favore da apposita disposizione di legge.
Pertanto,  i  ricorsi  presentati  dagli  enti  impositori  diversi  da  quelli  di  cui  sopra  sono  assoggettati  al
pagamento del contributo unificato e non sono ammessi alla "prenotazione a debito".

Quesito n. 3
Nel caso in cui il contribuente apponga sul ricorso una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto per il
contributo unificato può ritenersi assolto ogni obbligo fiscale relativo a detto ricorso?
Risposta
L'imposta  di  bollo  e  il  contributo  unificato  non  possono  essere  compensati  trattandosi  di  due  tributi
nettamente distinti, sia con riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia rispetto alle finalità cui sono
destinati.
Pertanto, l'Ufficio di segreteria che accerta l'erroneo pagamento del contributo unificato (tramite marca da
bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura "contributo unificato") è tenuto al recupero
dell'importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite di riferimento.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972 non è ammesso il rimborso delle imposte
pagate in modo ordinario (carta bollata) o straordinario (marche da bollo) salvo il caso in cui si tratti di:
a) imposta assolta mediante bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari;
b) imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
Pertanto, l'imposta di bollo assolta mediante marche non è rimborsabile (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle
entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001).




II. AMBITO SOGGETTIVO
Quesito n. 4
Di fronte ad una pluralità di ricorrenti, destinatari di un unico atto di accertamento in materia di imposta di
registro è corretto assolvere, per ogni ricorso presentato, al contributo unificato? In tal caso, qual' è il valore
di riferimento?
Risposta
E'  corretto  riscuotere  il  contributo  unificato  per  ciascun  ricorso  iscritto  a  ruolo.  Infatti,  il  valore  della
controversia è quello relativo all'atto di accertamento notificato ai coobbligati.
In questo caso non si è di fronte ad un litisconsorzio necessario, ma ad una fattispecie di condebitori solidali.
Questi  ultimi  possono  decidere  in  proprio  se  impugnare  o  meno  l'atto  di  accertamento;  pertanto,  il
contributo unificato è dovuto per ogni ricorso proposto e autonomamente iscritto a ruolo in base al valore
dell'atto di accertamento notificato dall'ente impositore.


Quesito n. 5
Un contribuente ha proposto appello incidentale per un valore della controversia che, anche se sommato al
valore dell'appello principale, rientra comunque nello scaglione di tale appello principale. Deve comunque
scontare il contributo unificato duplicando così, di fatto, la somma complessivamente da corrispondere a tale
titolo? Ad esempio valore controversia 200mila euro (contributo unificato di 500 euro in quanto rientra nello
scaglione da 75 mi la euro a 200mila euro). L'amministrazione propone appello avverso la sentenza di primo
grado  per  un  valore  di  120mila  euro  "prenotando  a  debito  "500  euro  di  contributo  unificato.  Se  il
contribuente presenta  appello incidentale  ampliando  il  thema decidendum  per altri 80 mila euro, deve
versare o meno il contributo di 500 euro per la sua parte?
Risposta
L'articolo 13, comma 6-quater, del TUSG, prevede che per i ricorsi principali e gli appelli incidentali proposti innanzi  alle  Commissioni  tributarie  è  dovuto  il  contributo  unificato  secondo  gli  importi  previsti  nel medesimo comma 6-quater.
Con circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, paragrafo 5, è stato chiarito che in caso di appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza di primo grado oggetto dell'appello stesso.
Nel caso prospettato concernente una controversia di valore pari a euro 200.000,00, decisa in primo grado
con  un  sentenza  impugnata  in  via  principale  dall'Amministrazione  finanziaria  (per  un  valore  di  euro
120.000,00) e in via incidentale dal contribuente (per un valore di euro 80.000,00), quest'ultimo è tenuto a
versare il contributo unificato commisurato alla parte del valore della sentenza di primo grado (80.000,00
euro) oggetto dell'impugnativa.
In  sostanza,  la  soluzione  descritta  è  conforme  alla  ratio  della  nonna  che  obbliga  anche  l'appellante
incidentale al pagamento del contributo unificato, in quanto risulta ampliato il "thema decidendum" della
controversia


Quesito n. 6
Con un unico ricorso collettivo più contribuenti (80) hanno impugnato distinti avvisi di accertamento del
Consorzio di bonifica (ricorso cumulativo soggettivo ed oggettivo); l'eventuale mancata indicazione della PEC del difensore dà luogo ad un'unica contestazione contenente la maggiorazione del contributo unificato ovvero occorre considerare i singoli ricorrenti e richiedere a ciascuno di essi tale maggiorazione?
Risposta
Al riguardo, si ritiene che nel caso di specie debba essere irrogata una sola sanzione per omessa indicazione della PEC che deve essere notificata a tutti i ricorrenti coobbligati presso il domicilio eletto all'atto della costituzione in giudizio. Trattasi, infatti, di un unico ricorso per il quale è obbligatoria, ai sensi  dell'articolo  16,  comma  1-bis,  del  D.Lgs.  n.  546/92,  l'indicazione  di  un  unico  indirizzo  di  posta elettronica certificata del difensore anche in presenza di più ricorrenti.
Resta fermo che l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei ricorrenti comporta l'estinzione della
stessa anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.


III. DICHIARAZIONE DEL VALORE DI LITE
Quesito n. 7
E' possibile effettuare la dichiarazione del valore della lite in un momento successivo alla notifica dell'atto
introduttivo del giudizio?
Risposta
In  analogia  con  l'orientamento  espresso  dal  Ministero  della  Giustizia  per  le  giurisdizioni  di  propria
competenza (Cfr. nota del 29 settembre 2003) si ritiene che qualora la dichiarazione del valore della lite non
venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in un atto separato, del valore della causa.
La precisazione del valore deve essere, comunque, sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve esser resa non oltre il termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'atto. Il termine dei trenta giorni risulta coerente con l'art. 248 del TUSG per la notifica dell'invito al
pagamento e consente di sanare l'omissione della dichiarazione del valore della lite anche nei casi di deposito
dei ricorsi a mezzo posta.

Quesito n. 8
Qualora nelle conclusioni del ricorso il ricorrente non indichi il valore della lite ma nelle premesse o in altre
parti del ricorso risultino indicati gli eventuali atti di accertamento impugnati, è possibile non applicare la
presunzione che ascrive la controversia allo scaglione di valore più elevato?
L'Ufficio può ricavare l'effettivo valore della lite dall'analisi degli atti di accertamento?
Risposta
Si ricorda che la dichiarazione del valore della lite deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso ai sensi del comma 3-bis dell'art. 14 del TUSG.
In analogia con le altre giurisdizioni è ammessa una sanatoria dell'omissione con le modalità indicate nella risposta al quesito n. 7; infatti l'onere di indicare il valore della lite resta a carico delle parti e l'Ufficio non è tenuto a ricercare aliunde il valore della lite né ad attivarsi autonomamente per attribuire il valore alla controversia mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati.


IV. NOTIFICA DELL'INVITO AL PAGAMENTO E DELLA SANZIONE
Quesito n. 9
L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria può notificare l'invito a! pagamento, oltre che a mezzo
degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 137 c.p.c., con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890 ovvero tramite messi comunali?
Risposta
L'invito al pagamento, ai sensi dell'art. 248 del TUSG, deve essere notificato alla parte, presso il domicilio
eletto, in base a quanto previsto dall'art. 137 c.p.c., il quale recita: "le notifiche, quando non è disposto
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario". L'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale ex
art. 149 c.p.c., il quale prevede che "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi
anche a mezzo del servizio postale".
Si ricorda, tra l'altro, che le nonne sopra richiamate risultano applicabili al processo tributario in forza del
rinvio dinamico previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n.
546/92, in base al quale "...le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio
postale.
Quanto poi ai soggetti che possono avvalersi del servizio postale per le notifiche di cui trattasi, si fa presente
che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'invito al pagamento, in quanto atto adottato dalla segreteria della Commissione tributaria competente, può essere
notificato dalia Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata legge n. 890/82, alla parte, nel
domicilio eletto. In definitiva, si ritiene che la modalità di notifica dell'invito al pagamento da privilegiare,
previdenti ragioni di contenimento della spesa, debba essere quella postale, salvo casi eccezionali in cui si
riterrà opportuno avvalersi dell'ufficiale giudiziario.
Infine, si rappresenta che, in via del tutto residuale, la notifica dell'invito potrà essere effettuata tramite il
messo comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.


Quesito n. 10
In materia di registro, in presenza di una pluralità di appellanti che hanno presentato un unico ricorso
(cumulativo soggettivo) a fronte di un unico atto di accertamento, è corretto notificare a tutte le parti un solo
invito al pagamento presso il domicilio eletto del difensore per il recupero del contributo unificato?
Risposta
L'articolo 248, comma 2, del TUSG dispone che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato alla parte  nel  domicilio  eletto  o,  nel  caso  di  mancata  elezione  di  domicilio,  è  depositato  presso  l'Ufficio  di segreteria della Commissione tributaria competente.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame sia corretto adottare un unico invito al pagamento da notificare
a tutti i coobbligati presso il domicilio eletto indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Infatti, le parti
dichiarano nel ricorso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/92, di voler ricevere tutte le comunicazioni in unospecifico domicilio (ad es. lo studio del difensore, la sede della società o la residenza di una persona fisica), indipendentemente dal numero dei ricorrenti e dei difensori nominati.


Quesito n. 11
E' corretto notificare l'atto di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 alla parte
personalmente e non al difensore nel domicilio eletto? L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria
per notificare l'atto sanzionatorio può avvalersi delle modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890
ovvero dei messi comunali?
Risposta
L'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, che prevede la sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, fa espresso rinvio, quanto ai criteri di commisurazione della stessa all'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico sull' imposta di registro). Tuttavia, la disciplina generale delle sanzioni tributarie è contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, il quale, all'art. 16, stabilisce che l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al trasgressore e, dunque, nel caso di specie, al ricorrente.
Quanto, poi  alle  modalità di  notifica  dell'atto di irrogazione  delle sanzione  per  omesso  versamento del
contributo unificato, è opportuno rilevare che l'espresso rinvio da parte del TUSG al citato art. 71 del DPR n.131/86, consente di configurare la sanzione in esame quale sanzione di natura tributaria.
Ne consegue, che al pari degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, nel
caso in esame si applica l'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600,
che rinvia agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Quest'ultima disposizione recita: "le notifiche, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario". E, come noto, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale ex art. 149 c.p.c., il quale
prevede che "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del
servizio postale".
Quanto poi ai soggetti che possono avvalersi del servizio postale per le notifiche di cui trattasi, si fa presente -come già chiarito - che, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre
1982, n. 890, l'atto di irrogazione della sanzione, in quanto atto adottato dalla segreteria della Commissione
tributaria competente, può essere notificato dalla Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata
legge n. 890/82, alla parte ricorrente.
In definitiva, si ritiene che la modalità di notifica dall'atto di irrogazione della sanzione da privilegiare, per
evidenti ragioni di contenimento della spesa, debba essere quella postale, salvo casi eccezionali in cui si
riterrà opportuno avvalersi dell'ufficiale giudiziario.
Infine, si rappresenta che, in via del tutto residuale, la notifica della sanzione potrà essere effettuata tramite il
messo comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.


V. PRENOTAZIONE A DEBITO
Quesito n. 12
Alcune società di riscossione dei tributi hanno fatto presente che l'art. 157 del TUSG prevede, con riferimento
alla  procedura  esecutiva  (art.  48  D.P.R.  n. 602/1973)  relativa  a  tutte le  entrate  iscritte  a  ruolo,  che  il concessionario annoti come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio e i diritti di copia relativi ai propri ricorsi/appelli presentati. Si chiede, pertanto, se alle controversie
instaurate dai citati concessionari innanzi alle Commissioni tributarie si applichi la prenotazione a debito
prevista dal citato articolo 157 del TUSG?
Risposta.
L'art. 157 del  TUSG prevede  che  nella procedura  esecutiva  relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il
concessionario annoti, come prenotati a debito, il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio e i diritti di copia. Le predette procedure esecutive - che non rientrano nella competenza del giudice
tributario ma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario - si riferiscono alla fase della riscossione
coattiva disciplinata dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e richiamata dall'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto (Cfr. le sentenze CTP Caserta n. 826/16/10, n. 248/7/11 e n. 285/7/11, in materia di applicazione dell'articolo 157 del TUSG nell'ambito della procedura esecutiva di competenza del giudice ordinario).
Diversamente, il ruolo contenuto nella cartella di pagamento di cui al capo II del titolo I del D.P.R. n. 602/73, oggetto di impugnativa innanzi al giudice tributario, non può configurarsi quale atto di riscossione coattiva; trattasi, infatti, di controversia concernente i vizi propri della cartella ed eventualmente anche la legittimità dell'atto  presupposto  adottato  dall'ente  impositore.  Parimenti,  gli  istituti  del  fermo  di  beni  mobili  e dell'iscrizione ipotecaria, ricompresi tra gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie (art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992), non rientrano nella procedura esecutiva, atteso che costituiscono atti prodromici, di
natura cautelare conservativa della sfera patrimoniale del debitore nei limiti del credito per cui si procede
(Cfr. Cass. SS.UU. 31 gennaio 2006, n. 53 - 17 gennaio 2007, n. 875 - Cons. Stato n. 4689/2005).
Ciò premesso, si ritiene che le società di riscossione siano tenute al versamento del contributo unificato non
potendosi  applicare  al  processo  tributario  la prenotazione  a debito  prevista  dall'art. 157 del  TUSG, che riguarda esclusivamente le controversie relative alle procedure esecutive devolute ad altra giurisdizione (Cfr.sentenza della CTP Foggia, n. 184/03/12 depositata il 31/10/2012).


Quesito n. 13
Il  contributo  unificato  dovuto  da  una  società  posta  in  liquidazione  coatta  amministrativa  può  essere
prenotato a debito ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002?
Risposta
L'art. 146 del TUSG prevede, esclusivamente per la procedura fallimentare - intesa come procedura che va
dalla sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura del fallimento stesso - che il contributo unificato e i
diritti di copia siano prenotati a debito nel caso in cui non vi siano disponibilità liquide per effettuarne il
versamento.
Tale previsione, pertanto, non appare estendibile, in via analogica, alla liquidazione coatta amministrativa
diversa dal fallimento per finalità e iter procedurale.


VI. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LITE
Quesito n. 14
In alcuni atti di accertamento oggetto di impugnativa è ricompreso anche il valore del contributo INPS. Detto
valore concorre a determinare il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato o deve essere
scorporato in quanto la materia previdenziale esula dalla competenza della giurisdizione tributaria?
Risposta
Si ricorda che la materia previdenziale non rientra nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il valore del contributo INPS, eventualmente ricompreso nell'atto di accertamento, non può concorrere a determinare il valore della lite tributaria ai fini della quantificazione del contributo unificato.


Quesito n. 15
A fronte di cartelle esattoriali che incorporano oltre ali 'imposta anche interessi e sanzioni  quest'ultimi
devono essere scorporati o rientrano nel valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato ?
Risposta
L'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato".
Si ritiene, pertanto, che gli interessi e le sanzioni e gli altri oneri accessori presenti nella cartella di pagamento non debbano concorrere a determinare il valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della cartella di pagamento.

Quesito n. 16
Come si determina il valore dì lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca
Risposta
L'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari.
Detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1,
lettere e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. n. 546/92. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato,
nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria


Quesito n. 17
Con ricorso in appello il ricorrente richiede anche la condanna della controparte alla rifusione delle spese di
giudizio compensate in primo grado. Come si determina il valore della controversia ai fini del contributo
unificato?
Risposta
Nei processi tributari, in base al comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il valore della lite si determina applicando le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.
Quest'ultima norma stabilisce che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al nettodegli  interessi  e  delle  eventuali sanzioni  irrogate con l'atto impugnato". Ne consegue  che, nel  processo tributario,  non  si  rinviene  alcuna  disposizione  che  permetta  il  calcolo  del  valore  della  lite  dei  ricorsi concernenti esclusivamente le spese di giudizio, che non possono configurarsi quali tributi.
Tuttavia, in forza
del rinvio dinamico previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, è opportuno richiamare le
disposizioni vigenti per il processo civile. In particolare è opportuno fare riferimento all'articolo 10 del c.p.c.,
in base al quale il valore della lite si determina, seppure ai fini della competenza di valore del giudice, in
relazione al principio della domanda e, ai fini del contributo unificato, al comma 2 dell'art. 14 del TUSG inbase al quale il valore di lite è "determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi...".
Pertanto, in analogia con le altre giurisdizioni  ed in assenza  di una disciplina  specifica  per il processo
tributario,  si  ritiene  che  il  valore della  controversia  concernente  il  recupero  delle spese  giudizio  è pari
all'importo richiesto a tale titolo al netto degli interessi.


Quesito n. 18
Nel  caso  in  cui  con  un  unico  ricorso  risultino  impugnati  più  atti  di  accertamento  (ricorso  cumulativo oggettivo) il valore della lite su cui calcolare il contributo unificato è dato dalla somma dei valori di detti atti ovvero il calcolo del CU deve essere effettuato per ogni singolo atto?
Risposta
In base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 "per valore della lite si intende
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". Soltanto
nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro
somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico
ricorso  avverso  più  atti,  si  ritiene  che  il  calcolo  del  contributo  unificato  debba  essere  effettuato  con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.



Quesito n. 19
I soci di una società in nome collettivo hanno ricevuto distinti atti di accertamento per una maggiore IRPEF
pari a 220.000 euro. I soci e la società hanno impugnato con ricorsi separati detti atti di accertamento.
Atteso che il maggiore imponibile viene attribuito per trasparenza ai singoli soci e ci si trova di fronte ad un
caso  di  litisconsorzio  necessario  il  contributo unificato deve  essere  versalo in relazione  ad  ogni  ricorso
presentato? E quale è il valore da prendere a riferimento?
Risposta
Nel caso di specie il valore da prendere a riferimento per il calcolo del contributo unificato è quello oggetto
dei singoli ricorsi presentati dai soci (quota parte di maggiore IRPEF accertata in capo a ciascuno di essi).
Quanto all'eventuale ricorso della società avverso l'atto di accertamento che rettifica la base imponibile del
reddito prodotto dalla stessa, atteso che la maggiore imposta accertata a titolo di IRPEF è dovuta dai soci, la controversia è da considerarsi di valore pari a zero, sempre che in capo alla società non siano state accertate maggiori imposte di altra natura. Pertanto, il ricorso presentato dalla società di persone sarà assoggettato al contributo unificato di euro 30,00.


Quesito n. 20
Una società consolidata riceve un atto di accertamento di maggiore imponibile cui corrisponde però un
valore di imposta pari a 0 ed un importo di euro 5,16 per notifica. La consolidante invece riceve il medesimo
atto di accertamento con la relativa imposta. E' corretto ritenere che il ricorso autonomo della consolidata
sconti il contributo unificato pari ad euro 30,00 (primo scaglione) e quello presentato dalla consolidante sia
assoggettato al contributo unificato in relazione alla maggiore imposta accertata? Risposta
L'art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che "le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun
soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla
consolidante,  con  il  quale  e'  determinata  la  conseguente  maggiore  imposta  accertata  riferita  al  reddito
complessivo  globale e sono irrogate le sanzioni  correlate. La società  consolidata  e la consolidante  sono
litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se
effettuato dalla consolidata che dalla consolidante".
Nel caso di specie, ancorché l'atto notificato alla consolidante e alla consolidata sia unico, si ritiene che il
ricorso  presentato  autonomamente  dalla  società  consolidata  -  essendo  di  valore  pari  a  zero  -  sconti  il contributo  unificato  corrispondente  al  primo  scaglione,  ossia  euro  30,00.  Al  ricorso  presentato  dalla consolidante,  invece,  dovrà  essere  applicato  l'importo  del  contributo  unificato  corrispondente  al  valore dell'imposta riferibile alla consolidante risultante dall'atto di accertamento, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.


Quesito n. 21
Un contribuente ha impugnato, con un unico ricorso, sia l'atto di accertamento ICI notificatogli dal Comune
che l'atto di classamento dell'immobile, non notificato in precedenza, quale atto presupposto. Quale è il
valore da prendere a riferimento per il contributo unificato? Il valore dell'atto di accertamento ICI o la
controversia deve considerarsi di valore indeterminabile visto che è stato impugnata anche l'attribuzione
della rendita catastale?
Risposta
Qualora il ricorrente chieda l'annullamento dell'atto di accertamento ICI e impugni il classamento come atto
presupposto si ritiene che il contributo unificato da corrispondere debba essere calcolato sui singoli atti.
Come già chiarito, il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, dispone che "per valore della lite si intende
l'importo  del  tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle  eventuali  sanzioni  irrogate  con  l'atto  impugnato".
Pertanto, tenuto conto che la nonna collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico
ricorso  avverso  più  atti,  si  ritiene  che  il  calcolo  del  contributo  unificato  debba  essere  effettuato  con
riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Nel caso di specie, con riferimento all'atto ICI impugnato, il valore della lite è dato dall'importo del tributo
richiesto nell'atto di accertamento emesso dall'ente impositore. Occorre poi calcolare il CU dovuto all'atto di
classamento, pari a euro 120,00, trattandosi di controversia di valore indeterminabile.


Quesito n. 22
Nel caso in cui il ricorrente non indichi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso, la maggiorazione del
50% del contributo unificato per omessa indicazione della PEC si applica sui 1.500,00 euro (presunzione che la controversia appartenga allo scaglione di valore più elevato) ovvero sul valore effettivo della controversia?
Risposta
Atteso che la presunzione del valore della lite si è resa necessaria a seguito dell'omessa dichiarazione del
valore della lite nelle conclusioni del ricorso da parte del contribuente, si ritiene che anche le maggiorazioni
debbano essere calcolate sul contributo unificato di 1.500,00 euro. L'Ufficio di Segreteria, infatti, non è
tenuto ad accertare l'effettivo valore della lite in quanto è tenuta ad applicare la presunzione legale che la
controversia appartenga allo scaglione di valore più elevato.


Quesito n. 23
Qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) venga indicato nella nota di iscrizione a ruolo, ma non sia riportato nel ricorso si applica comunque la maggiorazione del 50% del contributo unificato?
Risposta
Si ricorda che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti ovvero il codice fiscale
devono essere inseriti nel ricorso o nel primo atto difensivo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, come già evidenziato nella circolare n. 1/DF del 21/9/2011, è possibile sanare l'omessa indicazione di tali dati con il deposito di un atto che li contenga, debitamente sottoscritto dal difensore o dalla parte, senza che sia necessario che tale atto venga notificato alla controparte.

Quesito n. 24
Nel caso in cui il contribuente impugni l'atto di diniego di definizione agevolata della controversia emesso
dall'Agenzia delle entrate (definizione delle liti pendenti ex articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011 e
successivamente modificato dalla legge 24/02/2012, n. 14) come si determina il valore della lite?
Risposta
In base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 39 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla
legge n. 111/2011, "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali
di  valore non superiore a 20.000  euro in cui è parte l'Agenzia  delle entrate, pendenti  alla data  del  31
dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a
seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
Tenuto  conto  che,  di  regola,  il  diniego  di  definizione  agevolata  della  lite  in  argomento  comunicato
dall'Agenzia delle entrate non contiene alcuna nuova pretesa tributaria in capo al contribuente, si ritiene che
il  valore  della  lite  instaurata avverso  l'atto  di  diniego  sia  da  considerarsi  indeterminabile  (contributo
unificato pari ad euro 120,00).


VII. RIASSUNZIONE E RIMESSIONE

Quesito n. 25
Nel caso in cui pervengano alle Commissioni tributarie ricorsi in riassunzione relativi a fattispecie sulle quali
il giudice di pace si sia dichiarato privo di giurisdizione il contributo unificato è dovuto?Risposta
In base al principio della "translatio iudicii" si consente al contribuente che abbia proposto ricorso innanzi al
giudice sfornito di giurisdizione di mantenere gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il processo,
tuttavia,  deve  essere  riassunto  entro  tre  mesi  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  declina  la giurisdizione con le stesse modalità e nelle forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione
al rito applicabile (Cfr. art. 50 c.p.c.). Si ricorda che l'atto di riassunzione deve possedere i requisiti indicati
dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 per il ricorso introduttivo. Pertanto, l'atto di riassunzione, configurandosi
quale nuovo ricorso da iscrivere a ruolo resta assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura
prevista per il processo tributario.

Quesito n. 26
In presenza di sentenza della Commissione tributaria regionale che rimette la causa al primo grado ex art. 59
del D.Lgs. n. 546/1992 e la Commissione tributaria provinciale provveda, d'ufficio, ali ' iscrizione a ruolo
della causa è dovuto il contributo unificato?
Risposta
L'art. 59 del  D.Lgs. n. 546/1992  dispone  che  la Commissione  tributaria  regionale  rimette la causa  alla
commissione tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza nei seguenti casi:
- dichiarazione di incompetenza o difetto di giurisdizione;
- contraddittorio non integro in primo grado;
- erronea dichiarazione di estinzione del processo in sede di reclamo;
- collegio non legittimamente composto;
-  mancata  sottoscrizione  della  sentenza.  Nei  casi  suindicati  si  ritiene  che  non  sia  dovuto  il  contributo
unificato in quanto le parti non hanno l'obbligo di costituirsi nuovamente in giudizio. Infatti, la Commissione
tributaria provinciale che riceve il fascicolo dalla Commissione tributaria regionale provvede all'iscrizione a
ruolo della causa e convoca le parti per l'udienza di discussione. Trattasi, infatti, di fattispecie che prevede la
rimessione della controversia al giudice di primo grado ex officio senza che le parti debbano riassumere la
causa.


VIII. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Quesito n. 27
Qual’è il termine di prescrizione per il recupero del contributo unificato?
Risposta
In mancanza di una specifica disposizione di legge nell'ambito del testo unico delle spese di giustizia che
disciplina la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, si ritiene che il predetto diritto
deve intendersi sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cfr. in tal senso CTR Lazion.  73/27/08).  Si  ricorda,  altresì,  che  la  notifica  dell'invito  al  pagamento  è  idoneo  ad  interrompere  la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 Cod. Civ. (Cfr. Circolare Ministero Giustizia del 26 giugno 2003).


IX. MODULISTICA
Quesito n. 28
Per  il  deposito  di  alcuni  atti  (appello  incidentale,  intervento  volontario  ecc.)  non è  prevista  la nota  di
iscrizione a ruolo. Pertanto, in questo caso, si deve applicare l'art. 194 del TUSG e la Commissione deve
richiedere  il  modulo  approvato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  20/9/2010 reperibile sul sito internet?
Risposta
Nel caso in cui vengano depositati atti come l'appello incidentale o l'intervento volontario o i motivi aggiunti
di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 ovvero altri atti per i quali è dovuto il contributo
unificato, l'Ufficio di Segreteria acquisisce tali atti collegandoli al ricorso principale.
La parte che deposita i suddetti atti deve, comunque, allegare la nota di iscrizione a ruolo da cui risulti il
valore che amplia il thema decidendum e il pagamento del relativo contributo unificato.
Pertanto, non è possibile utilizzare il modello previsto dall'art. 194 del TUSG in quanto si riferisce ai processi
nei quali non è previsto il deposito della nota di iscrizione a ruolo; diversamente nel processo tributario il
deposito della nota di iscrizione a ruolo è stato introdotto dal comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. così come
modificato dall'art. 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


Quesito n. 29
Con riferimento alle spese prenotate a debito la circolare del Ministero Giustizia 26 giugno 2003 prevede che il foglio notizie ex art. 280 TUSG sia inviato all'amministrazione pubblica risultante vittoriosa nel giudizio al termine della fase processuale a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (che per le partì del
processo è esecutiva). Anche le Commissioni tributarie devono adottare la medesima procedura?

Risposta
L'ordinamento giuridico prevede a favore delle amministrazioni dello Stato ed estesa alle Agenzie fiscali
l'istituto  della  prenotazione  a  debito  del  contributo  unificato,  disciplinato  dall'art.  158  del  TUSG.  In
particolare,  l'articolo  158,  comma  3,  del  TUSG  prevede  che  "le  spese  prenotate  a  debito  e  anticipate
dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna
dell'altra parte alla refusione delle spese in proprio favore".
Al fine di dare attuazione alla citata disposizione le segreterie delle Commissioni tributarie dovranno seguire
il seguente iter procedurale.
La segreteria della Commissione tributaria competente ha l'obbligo di compilare il foglio notizie previsto
dall'art. 280 del TUSG, contenente le spese pagate dall'erario (esempio: spese di notifiche o postali) e quelle
prenotate a debito. Si ricorda che la prenotazione a debito avviene solitamente quando l'ufficio impositore
propone  appello  avverso  la  sentenza  di  primo  grado  sfavorevole,  mentre  in  primo  grado  eventuali prenotazioni a debito possono realizzarsi nel caso in cui l'ente impositore richieda l'adozione delle misura
cautelari ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 472/97.
Ciò premesso, all'esito del giudizio di primo grado. l'Ufficio di segreteria trasmetterà il foglio notizie all'ente
impositore risultato vittorioso nel relativo giudizio, competente al recupero delle spese ai sensi dell'art. 158,
comma  3,  del  TUSG  e,  in  caso  d'appello,  unitamente  al  fascicolo  di  primo  grado,  trasmetterà  alla
Commissione tributaria regionale lo specifico fascicolo delle spese di cui trattasi.
All'esito  del  giudizio  di  secondo  grado,  l'Ufficio  di  segreteria  della  Commissione  tributaria  regionale
competente trasmetterà il foglio notizie air amministrazione parte vittoriosa deputata al recupero delle spese.
Si ricorda che, in caso di ricorso per Cassazione la cancelleria della Corte, all'esito del giudizio, farà pervenire alla segreteria della Commissione tributaria il foglio notizie relativo alle spese prenotate a debito nel giudizio di legittimità, che saranno recuperate sempre dall'amministrazione risultata vittoriosa a seguito di apposita trasmissione della competente Commissione tributaria del foglio notizie trasmesso dalla Cassazione.

In caso di presenza di più amministrazioni vittoriose, l'Ufficio di segreteria della competente Commissione
tributaria  dovrà  inviare  un'unica  nota  di  trasmissione  alle  amministrazioni  stesse  al  fine  di  evitare  il
duplicarsi delle procedure di recupero. Si raccomanda l'apposizione della firma leggibile del responsabile del
procedimento a chiusura del foglio notizie di propria competenza.

Quesito n. 30
Nel caso in cui il contribuente decida di versare il CU tramite conto corrente postale deve utilizzare il numero
della tesoreria competente per territorio ovvero il n. 57152043 intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo
così come previsto dalla risoluzione n. 60 del 27 febbraio 2002 dell'Agenzia delle Entrate?
Risposta
Preliminarmente,  si  rappresenta  che  è  in  fase  di  attivazione  un  conto  corrente  postale  dedicato  alla
riscossione del contributo unificato per il processo tributario. Nelle more, è necessario utilizzare il numero di
conto corrente postale n. 57152043 (Tesoreria dello Stato di Viterbo) relativo alla riscossione del contributo
unificato per i procedimenti giurisdizionali in genere. Il contribuente avrà, comunque, cura di indicare come
causale "pagamento contributo unificato processo tributario D.P.R. n. 115/2002".
Allo scopo di facilitare il compito degli Uffici di Segreteria si allega una tabella riepilogativa degli atti del
processo tributario soggetti al contributo unificato.
Si  invitano  gli  Uffici  di  segreteria  in  indirizzo  ad  attenersi  alla  scrupolosa  osservanza  delle  istruzioni
impartite con la presente circolare che sarà pubblicata anche sul sito intranet, assumendo, altresì, le misure
organizzative ritenute più opportune per una corretta e tempestiva gestione del controllo di quanto versato
dalle parti processuali a titolo di contributo unificato e dell'eventuale fase finalizzata alla riscossione bonaria
o coattiva del contributo stesso.


Tabella - Atti del processo tributario soggetti al contributo unificato
(Cfr. circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011)
a) Ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;
b) Appello incidentale di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
c) Riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione
tributaria provinciale o regionale, di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92;
d) Istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
e) Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
f) Ricorso in ottemperanza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92;
g) Motivi aggiunti di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la
proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositato in corso di
giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso
provvedimenti  depositati  dalle  parti  in  corso  dì  causa.  Non  costituiscono  motivi  aggiunti,  secondo
l'accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o
chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU;
h) Reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n.
546/1992 dall'art. 39, comma 9, del decreto legge n. 78/2011, nelle controversie di valore non superiore a
ventimila  euro,  al  momento  del  deposito  nella  Segreteria  della  Commissione  tributaria  provinciale,
decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di
accoglimento parziale del reclamo stesso;
i) Riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da
parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
l) Atti di intervento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;
m) Istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
n) Reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti
presidenziali e contro il decreto presidenziale.































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