FERMO AMMINISTRATIVO SPROPORZIONATO E COMUNICATO IN RITARDO: RISARCITO IL CONTRIBUENTE (GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERINO MARCHE, SENTENZA N. 141 DEL 13 APRILE 2012)


FERMO AMMINISTRATIVO SPROPORZIONATO E COMUNICATO IN RITARDO: RISARCITO IL CONTRIBUENTE (GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERINO MARCHE, SENTENZA N. 141 DEL 13 APRILE 2012)

Tempi di comunicazione troppo lenti, e, soprattutto, esosità eccessiva: ecco perché Equitalia deve versare soldi nelle tasche del contribuente, modificando per una volta le proprie abitudini. A giustificare l’‘obolo’, pari a 1.500 euro, il diritto del contribuente ad essere risarcito per i danni – stress incluso – provocatigli dall’operato della società nazionale di riscossione. A risultare decisivo è il fermo amministrativo praticato sulla vettura di un cittadino, che aveva ricevuto quattro cartelle esattoriali per “mancato pagamento della tassa di circolazione” e “infrazioni alla circolazione stradale” – pari complessivamente a poco più di 100 euro – , ma reso ufficiale con tempi elefantiaci: solo a metà dicembre il cittadino si è visto consegnare la comunicazione del fermo, operativo, secondo Equitalia, però già dalla fine di luglio. Ben quattro mesi e mezzo, quindi, utilizzando la propria automobile non utilizzabile! Questo elemento è stato valutato con attenzione dal Giudice di pace, il quale, riconoscendo le ragioni del cittadino, ha chiarito che Equitalia, anche in caso di “pagamento parziale”, “avrebbe dovuto comunque subito comunicare la sua intenzione di procedere alla iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo”, anziché “quasi cinque mesi dopo”. Allo stesso tempo, è “da censurare il comportamento di Equitalia che, per poco più di 100 euro, non poteva sottoporre a vincolo un bene del valore di oltre 15.000 euro” e, come detto, “per di più avvertendo l’interessato con molto ritardo, costringendolo ad una circolazione assai rischiosa”. Complessivamente, quindi, secondo il Giudice di pace, assolutamente non corretto è stato il comportamento di Equitalia, tanto da provocare “danni non patrimoniali e stress” al cittadino, anche per “circolazione rischiosa”. Evidente, poi, anche il fatto che “l’iscrizione al P.R.A. del vincolo ha fornito un’immagine molto negativa di fronte ai terzi”. Conseguenziale, quindi, è la condanna nei confronti della società di riscossione a risarcire il cittadino: 1.500 euro, come detto, per una volta destinati alle tasche di un contribuente.
Attilio Ievolella

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