VALIDA LA NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DALL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ


VALIDA LA NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DALL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ (CASSAZIONE N. 14865 DEL 5 SETTEMBRE 2012)

È valida la notifica effettuata a società mediante consegna di atto a persona diversa dal legale rappresentante pur senza che prima l’agente notificatore abbia svolto ricerche per consegnare l’atto a quest’ultimo. Infatti, “qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità”.
Avv. Diego Conte –
 SLTC – Studio Legale Tributario

fonte: 

http://www.fiscoediritto.it/


CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA DEL 5 SETTEMBRE 2012, N. 14865

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. La (X) s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 40/02/06, depositata il 5 luglio 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso da questa proposto avverso cartella esattoriale relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP del 1998 contestando la fondatezza della pretesa tributaria sul presupposto della omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Il giudice a quo ha ritenuto che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede, come risultava dalla relazione di notificazione (peraltro – ha precisato – la stessa ricorrente definisce la consegnataria una dipendente).
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si chiede se “in ipotesi di notifica a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto ad un qualunque di lei dipendente, senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, renda la notificazione nulla”, è manifestamente infondato: premesso, infatti, che la norma indicata non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio»;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato “atto di costituzione”);
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio dì diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.

Commenti