NULLO L'ATTO IMPOSITIVO SE MANCA L'AVVISO DI RICEVIMENTO

NULLO L'ATTO IMPOSITIVO SE MANCA L'AVVISO DI RICEVIMENTO


CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10689

Notifica a mezzo raccomandata - Mancata produzione dell’avviso di ricevimento - Nullità dell’atto impositivo.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5106/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - È chiesta la cassazione della sentenza n.59/10/2009, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione
n.10, il 21.04.2009 e depositata il 16 luglio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del Comune, ritenendo e dichiarando illegittima 
la pretesa impositiva, per omessa notifica dell'atto presupposto. Il ricorso, che attiene
 ad impugnazione di ingiunzione di pagamento dell'ICI per l'anno 2000, censura l'impugnata decisione 
e ne chiede la cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo 
della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. comma 2°.
2 - La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
3 - La CTR, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'atto
impugnato, nella considerazione che dovesse ritenersi nulla la notifica del presupposto avviso 
di accertamento, stante la mancata prova del ricevimento dell'avviso da parte del destinatario.
La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita, sia tenendo conto dei fatto che in
 tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della 
notificazione nei confronti del destinatario l'unico documento attestante la consegna a questi 
e la sua data è, di regola,
l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla 
parte notificante(Cass. n.16184/2009), sia pure avendo riguardo, per un verso, al principio 
secondo cui nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia 
potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece
 (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario
 non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è
temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in 
sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale 
e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con 
la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi 
che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente 
dieci giorni dai deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna 
menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione" 
(Cass. n.28856/2005), e sotto altro profilo, all'orientamento giurisprudenziale 
per cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la 
copia dell'atto spedita per  la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi 
dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario
 dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità dì cui all'art. 140 cod. proc. civ.,
 è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento 
del procedimento notificatorio (Cass. n.627/2008). Nel caso la decisione impugnata sembra 
in linea con i principi desumibili dalle citate pronunce, avendo verificato e valorizzato la 
circostanza della mancata prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte del 
destinatario. D'altronde, le doglianze non solo sembrano sottese ad ottenere il riesame
 dei medesimi elementi, già diversamente valutati dai Giudici di merito, ma, oltretutto, 
non appaiono conferenti e decisivi per giustificare una diversa decisione.
4 - Pertanto, si è dell'avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in
 Camera di Consiglio, e per la pronuncia di decisione con la quale lo stesso venga 
rigettato per manifesta infondatezza dei motivi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni
 svolte in relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso per manifesta infondatezza;
Considerato che, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese de
l giudizio ci legittimità vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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