NULLO L'ATTO IMPOSITIVO SE MANCA L'AVVISO DI RICEVIMENTO
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10689
Notifica a mezzo raccomandata - Mancata produzione dell’avviso di ricevimento - Nullità dell’atto impositivo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5106/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - È chiesta la cassazione della sentenza n.59/10/2009, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del Comune, ritenendo e dichiarando illegittima
la pretesa impositiva, per omessa notifica dell'atto presupposto. Il ricorso, che attiene
ad impugnazione di ingiunzione di pagamento dell'ICI per l'anno 2000, censura l'impugnata decisione
e ne chiede la cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. comma 2°.
2 - La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
3 - La CTR, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'atto
impugnato, nella considerazione che dovesse ritenersi nulla la notifica del presupposto avviso
di accertamento, stante la mancata prova del ricevimento dell'avviso da parte del destinatario.
La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita, sia tenendo conto dei fatto che in
tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della
notificazione nei confronti del destinatario l'unico documento attestante la consegna a questi
e la sua data è, di regola,
l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla
parte notificante(Cass. n.16184/2009), sia pure avendo riguardo, per un verso, al principio
secondo cui nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia
potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece
(artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario
non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è
temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in
sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale
e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con
la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi
che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente
dieci giorni dai deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna
menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione"
(Cass. n.28856/2005), e sotto altro profilo, all'orientamento giurisprudenziale
per cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la
copia dell'atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario
dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità dì cui all'art. 140 cod. proc. civ.,
è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio (Cass. n.627/2008). Nel caso la decisione impugnata sembra
in linea con i principi desumibili dalle citate pronunce, avendo verificato e valorizzato la
circostanza della mancata prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte del
destinatario. D'altronde, le doglianze non solo sembrano sottese ad ottenere il riesame
dei medesimi elementi, già diversamente valutati dai Giudici di merito, ma, oltretutto,
non appaiono conferenti e decisivi per giustificare una diversa decisione.
4 - Pertanto, si è dell'avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in
Camera di Consiglio, e per la pronuncia di decisione con la quale lo stesso venga
rigettato per manifesta infondatezza dei motivi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni
svolte in relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso per manifesta infondatezza;
Considerato che, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese de
l giudizio ci legittimità vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
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