È inesistente la notifica diretta
per posta fatta da Equitalia
Avv.
Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana
Sannicandro
INDICE
Introduzione
1.
Legislazione
2.
La “conoscenza legale” degli atti: i
soggetti e le fasi della notifica
3.
La notifica per posta o “diretta”
4.
I soggetti abilitati alla notifica
5.
I vizi della notifica: nullità e inesistenza
6.
Giurisprudenza
Conclusioni
A cura di
Avv. Maurizio Villani e Avv. Francesca
Giorgia Romana Sannicandro
Studio legale Tributario Villani Via Cavour, 56
–
73100 Lecce –
Introduzione.
La
problematica giuridica e processuale circa l’inesistenza della notifica per
posta effettuata direttamente da Equitalia si è notevolmente riaccesa a seguito
della pubblicazione dell’interessante sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza (n. 33/07/12 pronunciata il 09.11.2011 e depositata in
segreteria il 13.04.2012, sez. 7 – Presidente e relatore Dott. Marini Lionello,
di ben 66 pagine), che con attenta analisi giuridica e giurisprudenziale, in
accoglimento del ricorso introduttivo, ha totalmente annullato la cartella di
pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.
La
citata sentenza è da apprezzare non solo per i corretti riferimenti normativi e
per la lucida analisi giuridica ma, soprattutto, perché ha saputo ben inquadrare
il problema, riconducendolo nel corretto alveo legislativo.
A
questo punto, al fine di ribadire la battaglia di chi scrive, condotta dal 2009
fino ad oggi, circa l’impossibilità giuridica della notifica diretta per posta
da parte di Equitalia, si ritiene opportuno, in questa sede, ripercorrere ed
analizzare le singole questioni giuridiche.
1. Legislazione
Al
fine di poter chiarire in modo univoco l’argomento in esame, risulta opportuno
compiere un excursus storico per evidenziare che la fonte normativa in tema di
notifiche per posta, risiede nel disposto di cui all’art. 26, primo comma, del
D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, rubricato “notificazione della cartella di
pagamento”.
La
norma in esame, nel corso degli anni, ha subìto le seguenti formulazioni:
a) dal 1° gennaio 1974
sino al 30 giugno 1999:
“la notificazione della cartella
al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli
ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non
sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla
notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede
l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte
dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita
anche mediante invio, da parte
dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;
b) dal 1° luglio 1999
sino all’08.06.2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma
1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:
“La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra
comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in
tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una
delle persone previste dal secondo comma”;
c)
dal
09.06.2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate
dall’art. 1,
comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio
2001):
“La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra
comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso,
la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta
nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal
portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
È
facile notare lo sviluppo normativo relativo alla notifica a mezzo posta,
infatti il legislatore, in un primo momento, ha tassativamente previsto la procedura
di notifica “direttamente da parte dell’esattore”; successivamente, ha
cancellato tale inciso e, di conseguenza, ha previsto che i soggetti
notificatori fossero soltanto quelli tassativamente indicati nell’art. 26,
comma 1, prima parte, cit. (Ufficiali della riscossione; altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli
agenti della polizia municipale).
Il significato
proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari nell’escludere,
a far data dal 1° luglio 1999, l’esattore (oggi concessionario) dalla
notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Dopo
queste preliminari ed imprescindibili precisazioni si comprende facilmente la
differenza tra problematica della mancata compilazione della relata di notifica
che si trova sulla cartella di pagamento che comporta la nullità della notifica
stessa e quella attinente alle conseguenze che possono derivare dall’esecuzione
della notifica da parte di un soggetto a ciò non abilitato dalla legge, appunto
l’inesistenza della notifica. È comprensibile infatti, che il Legislatore abbia
voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari
sostanziali , in quanto, questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale
del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi
debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti
abilitati, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte
del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della
cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto perfetto in
senso giuridico.
Per
quanto, poi, riguarda la corretta procedura da seguire per le notifiche a mezzo
posta, si cita la seguente normativa:
1-
art.
26, comma 2, cit. : “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui
al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono
consultabili anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si
applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile” (comma inserito
dall’art. 38, comma 4, lett. h), D. L. 31 maggio 2010 n.78, in vigore dal 31
maggio 2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010);
2-
art.
26, comma 6, cit. : “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” ;
3-
art.
60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/73: “qualunque notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”
(comma aggiunti dall’art. 37, comma 27, lett f), D.L. n. 223 del 4 luglio
2006);
4-
art.
149 del codice di procedura civile
: (notificazione
a mezzo del servizio postale) “Se non ne
è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a
mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la
relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi
menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è
allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”;
5- art. 14, comma 1,
Legge n. 890 del 20.11.1982:
“la notificazione degli avvisi e degli altri
atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con
l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta
direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a
cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali
autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste
dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e
seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole
leggi d’imposta”.
6- Art. 2 Legge n. 890
del 20 novembre 1982:
“
gli ufficiali giudiziari, per la
notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a
mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari,
fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di
colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al
modello prestabilito dall’Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto”.
2. La “conoscenza legale” degli
atti: i soggetti e le fasi della notifica
L’attività
informativa degli atti impositivi nel processo tributario avviene tramite comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni, attraverso i
quali il contribuente viene reso edotto di una procedura di controllo (o di una
comunicazione o dell’esito di un giudizio), da parte del Fisco, nei suoi
confronti.
Questi
mezzi di “comunicazione” si sostanziano in una serie di attività dirette al
perfezionamento ed al conseguimento del risultato perseguito: la conoscenza
legale degli atti stessi.
La
notificazione consiste in una sequenza di atti, univocamente diretti ad uno
scopo comune rappresentato dalla formazione della conoscenza legale in capo al
destinatario della notificazione stessa. La conoscenza legale, dunque,
rappresenta l’”effetto finale” del procedimento notificatorio (in tal senso
“notificazioni e comunicazioni degli atti
tributari” di Mariagrazia Bruzzone).
Quindi,
condizione sufficiente e necessaria al perfezionamento della notifica è la
conoscenza legale dell’atto impositivo; ne consegue che il corretto iter
procedimentale non risponde ad una esigenza a sé stante relativa all’aspetto
puramente processuale (la notifica), ma rappresenta il completamento della fase
d’impulso dell’attività giudiziale instauranda.
È importante
rispettare l’iter delineato dal legislatore in quanto la natura recettizia
degli atti tributari persegue principalmente due obiettivi: da un lato
l’effettiva conoscenza legale dell’atto che è garantita attraverso il rispetto
della normativa in materia di notifiche; dall’altro, la corretta procedura di
notifica mette al riparo l’ente creditore da eventuali decadenze dall’esercizio
della funzione impositiva.
Senza tralasciare la
conseguenza logica più importante che è quella di permettere al contribuente di
svolgere una giusta difesa senza preclusioni processuali.
Come
noto, il processo tributario attinge le norme relative alle notifiche dal
processo civile, pur trattandosi di atti che riguardano diritti indisponibili
dei contribuenti.
Di
fondamentale importanza, quindi, la “conoscenza legale” del contribuente
relativamente agli atti tributari che lo riguardano, che risulta essere la
parte più delicata del processo instaurando tra le parti.
Fatta
eccezione per le notificazioni eseguite mediante consegna in mani proprie (ex
art. 138 c.p.c.), vi sono alcune formalità prescritte dalle norme in materia di
notificazioni, che è opportuno osservare, al fine di garantire l’effettiva conoscenza legale degli
atti da parte dei contribuenti.
Infatti,
occorre precisare che la notificazione, che si compone della combinazione di
passaggi consequenziali tassativamente indicati dal legislatore, ha come scopo
quello di determinare nel destinatario la presa di conoscenza, ritenuta
presuntivamente tale dalla legge, seguendo i modelli giuridici stabiliti.
Ciò
che rileva è lo svolgimento dei consequenziali giuridici, circoscritti
nell’ambito dei parametri costituzionali che consentono all’atto di diventare
produttivo di effetti: la conoscenza legale.
I
soggetti della notificazione sono
tre:
1-
La parte istante (quella che promuove
l’azione e che ha interesse a veicolare l’atto verso un determinato soggetto;
2-
Il destinatario;
3-
La figura dell’ufficiale notificatore
(quel soggetto a cui la legge conferisce potestà notificatoria e che consente
la conoscenza legale dell’atto).
I
soggetti sono parte integrante delle tre fasi
della notificazione:
1-
L’impulso (la parte istante dà inizio al
procedimento su propria iniziativa);
2-
L’intermediazione (trasmissione o
consegna dell’atto)
3-
La documentazione (che consiste nelle
certificazioni annotate dall’ufficiale giudiziario al fine di determinare
l’effetto giuridico proprio della notificazione.
Il
rispetto della esposta sequenza nel procedimento di notifica degli atti
risponde ai principi costituzionali espressi nello Statuto del Contribuente,
che all’art. 6 precisa: “L'amministrazione finanziaria deve
assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di
effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a
garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro
destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.”
3. La notifica per posta o “diretta”
(ex art. 149 c.p.c.)
A norma dell’art. 16, comma 2 (rubricato <comunicazioni
e notificazioni>, del D. Lgs. n.
546/92, “le notificazioni sono fatte
secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”.
(ferma restando l’individuazione del luogo ai sensi della disciplina
processual-tributaria fornita dal successivo art. 17).
Già da una prima lettura dell’art. 137 del c.p.c.
si può notare come nel delineare una procedura tipica di notifica, il
legislatore presuppone l’intervento di un soggetto terzo “l’agente
notificatore” (“quando non è disposto altrimenti”), richiedendo così, ad
esclusione di questo schema normativizzato una espressa previsione in senso
contrario.
In
questo modo, il processo di notificazione ex
lege delineato, riserva una ipotesi di residualità – rispetto al
principio generale della notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario – nella
quale si inserisce (con il successivo
art. 149 c.p.c.) la notifica a mezzo posta o notifica diretta. Seguendo
l’impostazione menzionata fornita dall’articolo, l’art. 149 c.p.c. prevede,
in materia di “notifica a mezzo posta”, che: “ 1. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. 2. In tal
caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio
postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato
all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al
momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”
Anche in questa disposizione, il
legislatore, in via preliminare, ha precisato che “se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può
eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”.
Infatti, parallelamente, il comma 3
dell’art. 16 cit. prevede che “le
notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio
postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’Ufficio del
Ministero delle finanze e l’ente locale mediante consegna dell’atto
all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”
La spedizione dell’atto in plico senza
busta raccomandato con ricevuta di ritorno deve avvenire in osservanza delle
formalità prescritte dalla Legge n.
890 del 20 novembre 1982 recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.”
Di primaria evidenza, anche la legge in questione
(che risulta la legge madre in tema di notificazioni a mezzo posta e in tema
di comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari), l’art. 1 prevede
l’eccezionalità di tale strumento (“a mezzo posta”), in luogo della tipizzata
procedura di notifica, disponendo che : “In
materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la
notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la
parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”; ancora
più importante la circostanza che, per quanto ipotesi residuale, la notifica
a mezzo posta venga comunque effettuata per il tramite dell’ufficiale
giudiziario (il quale “può” avvalersi anche del servizio postale).
Nei successivi articoli della legge n.
890/82, sono disciplinate le formalità a cui devono tenersi gli ufficiali
giudiziari per poter correttamente effettuare la notifica a mezzo posta :
art. 2 – “Gli ufficiali
giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio
postale e per
le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti
giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di
ricevimento, entrambi di colore verde,
di cui debbono fornirsi a propria cura e spese,
conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale”;
art. 3 – “L'ufficiale giudiziario scrive
la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione
dell'ufficio postale per mezzo
del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale
la copia dell'atto da notificare in busta chiusa,
apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza
o dimora o
domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea
ad agevolarne la ricerca; vi appone,
altresì, il numero
del registro cronologico, la
propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio”.
Infine, l’art. 14, che in solidarietà con l’art. 149 c.p.c. espone nel
dettaglio i soggetti autorizzati alla notifica a mezzo posta e le deroghe
legislative in materia tributaria: “La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura
degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi
speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono
fatti salvi i disposti di
cui agli articoli 26, 45 e
seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonché le
altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi
di imposta. Qualora i
messi comunali e
i messi speciali
autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema
di notifica a mezzo posta,
il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e'
ridotto della metà”.
Come si evince dalla norma citata, in
tema di notificazioni tributarie – nello specifico di notifiche della
cartella di pagamento – prevalgono, insieme alla disciplina generale di cui
alle norme civilistiche citate, gli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e l’art. 60
del D.P.R. n. 600/73.
Infatti, a norma dell’art. 26 citato si
prevede che: “La cartella è
notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati
dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone
previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.” (Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 e, successivamente,
modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 aprile 2001, n.
193.)
È di fondamentale importanza, ai fini
della presente trattazione, precisare che la norma appena citata prevedeva, nella vecchia formulazione
(come può evincersi dalla legislazione di cui al punto 1), la dicitura “da parte dell’esattore”, oggi modificata con la dicitura “dagli ufficiali della riscossione o da
altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”.
Il
nodo della querelle in corso da
anni è proprio questo: la qualifica
del soggetto che effettua la notifica.
Infatti
la validità della notifica – e
spessissimo come attesta la giurisprudenza di merito che si citerà nel
prosieguo – è inficiata dalla “non
abilitazione” dei soggetti notificanti: in una moltitudine di casi, infatti, la notifica a mezzo posta è
effettuata – in modo del tutto illegittimo e non conforme alla normativa sul
tema – direttamente dall’agente della riscossione, tramite raccomandata A/R.
Tale procedura
risulta totalmente illegittima in quanto non tiene minimamente conto della
normativa in vigore, inficiando così la legittimità dell’intero atto
notificato, configurandone la totale inesistenza.
A corredo della normativa vigente, vi è
anche l’art. 60 del D.P. R. n. 600/73, che al comma 1, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita
secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura
civile.”
Anche in questo caso, la norma ci
riporta alle origini, ovvero che la notifica diretta va comunque e sempre
effettuata per il tramite di agenti abilitati, come previsto dalla normativa.
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4. I soggetti abilitati alla
notifica
Come riferito dalla normativa, è di fondamentale
importanza, ai fini della validità della procedura di notifica degli atti
giudiziari, il ruolo ricoperto dagli “agenti notificatori”.
In particolare, come riferisce l’art. 14 della L.
890/82, possono essere notificati “direttamente” al contribuente atti “diversi”
da quelli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 60 del D.P.R. 600/73
e dell’art. 26 del D.P.R. 602/73, i quali rispettivamente, indicano tra i
soggetti abilitati:
-
la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio
delle imposte; ( art. 60 cit.);
-
la cartella è notificata dagli ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale (art. 26 cit.)
Pertanto, alla luce della normativa in materia di
notificazione della cartella di pagamento (art. 26 D.P.R. 602/73) e in materia
di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60 D.P.R. 600/73) gli unici
soggetti che possono effettuare la notifica a mezzo del servizio postale sono:
1.
ufficiali della riscossione o altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;
2.
messi comunali o agenti della polizia
municipale, previa convenzione tra Comune e agente.
Alla luce di tanto, l’utilizzo del servizio
postale è espressamente ammesso per gli agenti abilitati alla notificazione
degli atti della riscossione, tanto che l’art. 26 cit. non si limita a
richiedere (al primo comma) il solo intervento degli agenti notificatori, ma
prevede ulteriormente che gli stessi potranno eseguire la notifica “anche
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (tramite il servizio
postale), ai senti dell’art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli
atti della riscossione in forza dell’ultimo comma dell’art. 26, contenente un
rinvio formale all’art. 60 del D.P.R. 600/73, che a sua volta rinvia agli artt.
137 e ss. c.p.c..
Ne discende che, un agente notificatore deve
attestare il proprio intervento tramite la redazione di una relata di notifica,
dalla quale si deve evincere l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti
specificamente abilitati e validamente nominati (art. 60 D.P.R. 600/73
comma 1 lett. B).
Infatti, la nomina degli ufficiali della
riscossione è regolata dall’art. 42 del
D. Lgs. N 112 del 13 aprile 1999, parimenti alla nomina dei messi comunali
disciplinata dallo stesso decreto all’art. 45:
Art.
42: “1. Gli
ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la
cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le
modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme
vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi
competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di
abilitazione.
2. La nomina
puo' essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario
comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna
l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e'
tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli
ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni
dal prefetto della provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la
sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di
nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata
in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del
Ministero delle finanze.
4. La
cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e' comunicata alla
competente direzione regionale delle entrate”.
Art. 45: “1. Il
concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi
contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi
notificatori.
2. Il messo notificalore esercita le sue
funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato
e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire”.
Pertanto, ogni
altro soggetto non identificabile mediante una delle caratteristiche
individuate dalle norme citate risulta non abilitato ad effettuare alcun tipo
di notifica; al netto di tali caratteristiche, la notifica è giuridicamente e
sostanzialmente inesistente.
Il dato normativo, dunque, fornisce ogni elemento
in base al quale individuare i soggetti abilitati ad eseguire la notifica, tanto
che si è discusso sia in dottrina che in giurisprudenza sulla circostanza
relativa alle irregolarità delle relate di notifica, che restano mere
irregolarità, stante il principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo
cui “la
questione relativa alla conseguenza sul procedimento di notifica a mezzo del
servizio postale del vizio costituito dall’omessa indicazione sull’atto da
notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890/82 – ex art. 3 (a mente
della quale <l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale
per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
avviso di ricevimento>) è già stata risolta dalle Sezioni Unite con sentenza
n. 7821 del 19 luglio 1995 nel senso che tale carenza comporta mera
irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla
base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data
dall’attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che
costituisce prova dell’avvenuta notificazione) mentre quella dell’ufficiale
giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di
notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova
dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato
consegnato il plico.” (sentenza n. 9493 del 13 febbraio 2009).
5. I vizi della notifica: nullità e
inesistenza
Preliminarmente, appare opportuno delineare i due
istituti e specificarne le caratteristiche.
Nullità:
la nullità è una irregolarità (solo
formale) del procedimento notificatorio che non inficia in toto l'atto,
in quanto il contribuente, nonostante il vizio invalidante, è stato reso edotto
della pretesa. Tale circostanza emerge, come si specificherà nel prosieguo dalla
lettura dell’art. 156 c.p.c. (che prevede la sanatoria di tale nullità) - dal fatto che la costituzione in giudizio
effettuata nei termini presuppone la conoscibilità dello stesso, benché affetto
da irregolarità.
(Una recente sentenza della Corte di Cassazione - Cass.
4.2.2011 n. 2728
-
, occupandosi di tale aspetto, ha enunciato principi, mutuati dalla giurisprudenza amministrativa, alquanto
innovativi.
In sostanza, i giudici, riprendendo quanto
sostenuto dalle Sezioni Unite nella famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 19854/2004, hanno evidenziato che la nullità della notifica, nonostante non sia un
vizio che conduce di per sé all'invalidità dell'atto, impedisce la presunzione
secondo cui l'atto è stato conosciuto dal contribuente nel momento di
perfezionamento della notifica. Pertanto, il contribuente può presentare ricorso
computando il termine iniziale con riferimento al momento di effettiva
conoscenza del provvedimento.
Ove, per ipotesi, la parte resistente intendesse
eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe l'onere di
dimostrare che l'atto era in realtà conosciuto dal contribuente in un momento
anteriore ai sessanta giorni. Alla luce di ciò, il contribuente che, a causa
del vizio di notifica – a prescindere dal fatto che si tratti di nullità o
di inesistenza – , non abbia potuto proporre ricorso entro i sessanta giorni
dal momento di perfezionamento della stessa, non perde il diritto di
impugnare).
La
nullità di una notifica è sempre sanabile, in quanto presuppone la giuridica
esistenza dell’atto erroneamente notificato.
Inesistenza:
Al contrario della nullità, il vizio di
inesistenza della notifica sussiste quando la notifica avviene al netto della
normativa riguardante i soggetti notificatori, le modalità di notificazione
(come ad esempio nel caso di notifica diretta da parte di Equitalia).
Come confermato da alcune pronunce di legittimità
(seppur relativamente ad aspetti diversi da quello trattato), la notifica si
ritiene abitualmente inesistente quando “essa
manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa,
tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura”
(Cass. N. 27450 del 13.12.2005); ed
anche ove “l’esorbitanza dallo schema
legale degli atti di notificazione è cagionata dal difetto degli elementi
caratteristici del modello delineato dalla legge” (Cass. N. 14436 del 22.06.2006); o quando “sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persone che non
abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa,
risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità quando, pur
eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito
dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere
possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del
destinatario” (Cass. N. 14487 del
21.06.2007).
Le radici normative poste alla base dei due
istituti appena delineati sono costituite da tre norme, di matrice processual -
civilistica, che specificano e connotano tutti i casi in cui è opportuno
rilevare la “nullità” o l’”inesistenza” della notifica.
Nello specifico:
-
art.
148 c.p.c. (comma 1): “L'ufficiale
giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata
e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La
relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualità,
nonchè il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte
dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie
raccolte sulla reperibilità del destinatario”;
-
art.
160 c.p.c.: “La
notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona
alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta
sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156
e 157”;
-
art.
156 c.p.c.: “Non può
essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del
processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge. Può tuttavia essere
pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato”.
A seguito delle decisioni della Corte Cost. 26
novembre 2002, n. 477, 23 gennaio 2004, n. 28
e n. 97/2004 e n. 154/2005, vige il principio generale secondo il quale la notifica
di un atto processuale si intende perfezionata in momenti diversi per il
richiedente e per il destinatario della notifica,
dato che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo devono
contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze
negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per
la parte di quest'ultimo sottratta alla sua disponibilità: è sufficiente,
perciò, ad evitare la decadenza correlata all'inosservanza del termine
perentorio, che il notificante dimostri l'avvenuta consegna del plico
all'ufficiale giudiziario entro il termine prescritto, come effetto provvisorio
e anticipato che si consolida con il perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario (per il quale, a tal fine, rileva
la data in cui l'atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di
conoscibilità) (Cass., sentenza 2 marzo
2011, n. 5078).
Casistica:
1) La
notificazione è inesistente quando
viene effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino
alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto
estranei, mentre è affetta da nullità
(sanabile attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la
rinnovazione della notifica cui
la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito
dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo
diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti
tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona
non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (Cass., sentenza 4 febbraio 2011, n. 2728).
2) Deve
considerarsi valida la notifica
dell'avviso di accertamento eseguita nel domicilio fiscale del contribuente,
mediante consegna del relativo plico al figlio non più convivente. (Commissione tributaria provinciale
Frosinone, sez. I, sentenza 15 dicembre 2010, n.
280).
3) La
notifica, effettuata ad un
contribuente irreperibile, mediante affissione all'albo comunale senza che a
ciò segua l'invio della raccomandata è valida a tutti gli effetti di legge (Cass., sentenza 16 marzo 2011, n. 6102).
4) Nel
caso in cui il contribuente abbia eletto, ex art. 60, comma 1, lettera
d), D.P.R. n. 600/1973, il proprio domicilio fiscale presso il professionista,
le notifiche vanno effettuate presso questo domicilio e non presso il domicilio
del contribuente (Cass., sentenza 16
marzo 2011, n. 6114).
5) Non
è possibile notificare le sentenze senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario
(Cass., sentenza 16 marzo 2011, n. 6130).
6) E'
confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la spedizione
dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficiale postale di una busta chiusa,
anziché, come previsto dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992,
(richiamato, per l'appello, dall'art. 53), di un plico raccomandato senza busta
costituisce una mera irregolarità (Cass.,
ordinanza 5 luglio 2011, n. 14770).
7) Atteso che la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il
rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative
notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del
diritto di difesa del destinatario, l'omissione o la nullità della notifica
di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato (Cass., Ord. 21 luglio
2011, n. 16050).
8) La
notifica tuttavia non può
ritenersi inesistente quando sia comprovato che il plico fu ricevuto da persona
non identificabile tramite la sottoscrizione, ma presente all'indirizzo del
domiciliatario e che accettò la consegna di un atto diretto precisamente a
costui (Cass., sentenza 29
luglio 2011, n. 16673).
In conclusione, si ha “inesistenza” della
notificazione laddove la modalità adottata non sia in alcun modo riconducibile
allo schema legale degli atti di notificazione – e quindi quando manchi
totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione
come atto del tipo o della figura giuridica considerati, tale che questa
divergenza estranea l’atto in toto
dalla fase processuale – ; si ha invece, “nullità” della notificazione – e
quindi vizio sanabile – quando le divergenze normative in base alle quali è
effettuata la notifica assumono la veste di mere di irregolarità che non
inficiano l’esistenza giuridica dell’atto, avendo pur sempre un collegamento
con il destinatario dello stesso.
6. Giurisprudenza
In via preliminare, è opportuno precisare che fino ad oggi, la Corte di Cassazione non ha
formulato un principio di diritto riferibile alla fattispecie qui analizzata,
in quanto le sentenze di legittimità emesse sono riferibili ad altri aspetti
riguardanti le notifiche, ma non all’aspetto fin qui svolto.
Tuttavia, proprio per poter comprendere appieno
l’importanza delle illegittimità subite dai contribuenti che vengono raggiunti
da notifiche dirette da Equitalia, appare opportuno citare le uniche tre
sentenze che alcuni autori (ed anche l’Amministrazione) hanno ritenuto
applicabili pro parte al caso di
specie, ma che invece si riferiscono ad altri aspetti della fattispecie in
esame.
Con la nota sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 33 – sezione 7^ - del 09.11.2011,
depositata il 13.04.2012, emerge lo stato attuale della procedura di
notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione.
Infatti, con minuzia di particolari e riferimenti
normativi, la Commissione elabora un excursus
di merito relativo a tutte le fattispecie macchiate da tale illegittimità,
precisando che le uniche tre pronunce di legittimità sul caso (Cass. N. 14327 del 19 giugno 2009; Cass. N.
15948 del 26 maggio 2010; Cass. N. 11708 del 07.05.2011), non hanno
assolutamente risolto il punto.
Infatti, da una lettura delle sentenze emerge che:
1.
la sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009, ha affermato che “secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea
del D.P.R.
n. 602 del 1973,
<la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte
dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la
notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo>, tuttavia,
come emerge dall'esame della motivazione di detta sentenza, relativa a fatti
del 1984, il principio di diritto ivi
enunciato sembra riferirsi ad una fattispecie concreta nella quale trovava
applicazione, ratione temporis, il testo previgente dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
sicché il Giudice di legittimità non ha preso in considerazione la successiva
formulazione della norma, dalla quale è stato rimosso l'inciso "da parte
dell'esattore",
e comunque, ove fosse stato in quella
fattispecie applicabile il testo della norma citata, a maggior ragione il mero
operato richiamo al testo nella sua formulazione antecedente (a motivazione
della citata pronuncia) non consentirebbe di disattendere quanto affermato da
attenta dottrina (oltre che dalla giurisprudenza di merito) in ordine al fatto
che l' avvenuta ablazione dell'inciso suddetto ha la valenza di chiara
dimostrazione del fatto che il legislatore, con la nuova formulazione
dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
ha voluto tassativamente escludere in capo all' "esattore"
(successivamente "concessionario" ed, oggi, "agente" della
riscossione) il potere di notificare le cartelle di pagamento mediante invio
diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Pertanto
la citata sentenza non può risolvere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di
merito sulla validità o meno, ai sensi dell'articolo 26 nel testo vigente,
della notificazione con la suddetta modalità, in tale norma prevista, quando
effettuata "direttamente" dall'Agente della Riscossione;
2.
l’ordinanza n. 15948 del 26 maggio 2010 specifica che “non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non
prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come
implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 del D.P.R.
n. 602 del 1973,
ma non ha minimamente risposto alla
prima parte del quesito che concerneva la ritualità o meno di una notificazione
di cartella di pagamento effettuata mediante invio di raccomandata con avviso
di ricevimento (secondo la linea del comma 1 dell'art. 26) direttamente dal
Concessionario, non avvalsosi all'uopo di alcuno dei soggetti muniti del potere
di notifica delle cartelle indicati nell'art. 26, comma 1, secondo alinea),
atteso che non può costituire assolutamente risposta sullo specifico punto la
mera affermazione, che precede discorsivamente quella di non necessità di
redazione della relazione di notifica, l'affermazione che < secondo il
disposto dell'art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. n. 602 del 1973,
la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento>.
Il problema
era (ed è nel presente processo, nel quale si discute della ritualità di una
notifica di cartella esattoriale effettuata a mezzo della posta direttamente da
Equitalia nell'anno 2011) se, alla luce dell'articolo 26 D.P.R.
n. 602 del 1973 nel
testo vigente la notificazione della cartella di pagamento potesse essere
eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dal
Concessionario "direttamente" o non piuttosto (e soltanto) dagli
agenti della notificazione indicati nella prima parte della norma di legge in
questione, problema che può dirsi risolto (ed, in realtà, neppure realmente
preso in considerazione nella citata ordinanza nonostante lo specifico tenore
del quesito) dalla mera affermazione che la cartella di pagamento può essere
effettuata (anche) con il mezzo della posta, come del resto si legge nella norma
in esame.
Pertanto
l'ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla resistente Equitalia, se si
presta a risolvere il tema della necessità o meno della relata di notifica in
caso di notificazione di cartella di pagamento mediante utilizzazione del mezzo
postale
(e se presenta interesse laddove precisa cosa debba intendersi per giuridica
"inesistenza" di una notificazione) nulla dice in ordine al
problema - diverso ed anzi logicamente antecedente - relativo alla
ritualità della notifica effettuata con tale mezzo direttamente dal
Concessionario della Riscossione, e va puntualizzato , al riguardo, come
sia del tutto arbitraria (in quanto confonde il quesito sottoposto alla
Corte con il "non" dictum della medesima sul punto) l'affermazione
di chi, richiamando , ed anche massimando, erroneamente, il principio di
diritto espresso nell'ordinanza de qua (sovente scambiata
per"sentenza") si è fatto a sostenere che nella
"sentenza" n. 15948/10 del 6 luglio 2010 la Suprema Corte avrebbe
affermato essere "perfettamente legittima la notifica di una cartella di
pagamento effettuata direttamente via posta dal concessionario senza che sia
necessario l'intervento di un messo notificatore" e che nella suddetta
pronuncia n. 15948/10 (questa volta correttamente indicata come ordinanza)
il Giudice di legittimità avrebbe affrontato< ex professo, il tema della
notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione>
e <ribadito che l'art. 26 del D.P.R.
n. 602 del 1973espressamente
abilita l'Agente della riscossione alla notifica della cartella, a mezzo posta
raccomandata, senza "l'intermediazione" di alcun messo notificatore>;
3.
la sentenza n. 11708 del 07.02.2011 la Corte di Cassazione afferma che “ < l'art 26 D.P.R.
n. 602 del 1973 a
proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa
realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla
collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ),
ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento senza tuttavia
spiegare in quale parte dell'articolo 26, nel testo applicabile nella
fattispecie concreta all'esame della Corte, si preveda che il Concessionario
può notificare direttamente, "anche senza ricorrere alla collaborazione di
terzi (messi comunali, agenti della polizia giudiziaria. . . " alla
notificazione della cartella esattoriale " mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento ". Tale affermazione sarebbe
puntuale ove riferibile al testo dell'articolo 26, comma 1, così come rimasto
in vigore fino al 30 giugno 1999 (“La notificazione può essere eseguita
anche mediante invio, da parte dell'esattore, …), dovendo in tal caso trovare
applicazione (tempus regit actum) il testo della norma come modificato prima
dall'art. 12, c.
1, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e
successivamente dall'art. 1, c.
1, lett. c, D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, nel
quale, come ripetutamente si è rilevato, non figura più, all'interno
dell'espressione "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento", l'inciso "da parte
dell'esattore".
Anche
in tale sentenza, pertanto, la Corte non affronta realmente i termini nei quali
si pone la vexata quaestio
( e tantomeno risolve il relativo
contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici tributari di merito) sul se il concessionario sia, o meno,
legittimato ad eseguire, dopo il 30 giugno 1999 (entrato in vigore il giorno 1
luglio 2009 il decreto modificativo sopra indicato) "direttamente" la
notifica della cartella di pagamento con il mezzo della posta; d'altronde
questo Collegio rileva che (a differenza di quanto si dava nel ricorso per
cassazione cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 15948/2010, della quale si è
detto sopra) tale questione di diritto
neppure era stata posta, atteso che - come si legge nella motivazione della
sentenza in esame - il ricorso per cassazione verteva sul diverso tema della
invalidità della notifica, affermata dal giudice di merito, della cartella di
pagamento " per l'omessa identificazione sull'avviso di ricevimento della
raccomandata delle generalità del soggetto al quale l'atto era stato consegnato
, presso l'abitazione della destinataria, non risultando il suddetto
identificabile neanche attraverso la sua firma perché inintelligibile",
sicché l'espressione usata dalla Corte, secondo la quale la notifica della
cartella di pagamento, può, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
essere effettuata "direttamente ad opera del Concessionario "
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento " non soltanto
non trova, come già si è detto, alcun riscontro nel testo dell'art. 26 comma 1
applicabile ratione temporis
(del tutto significativamente la Corte riporta tra virgolette - rectius apici -
l'espressione normativa "mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento", senza fare altrettanto in ordine alla propria espressione ad
opera del Concessionario, per la semplice ragione che del Concessionario come
possibile autore diretto di una tale forma di modificazione è sparita ogni
traccia normativa), ma chiaramente non
mira a dare motivata risposta all'interrogativo che qui rileva e che in quel
contesto non è stato rivolto al Giudice di legittimità, il quale dunque non ha
spiegato per quali ragioni il Concessionario sarebbe abilitato a notificare
direttamente per posta successivamente alla data del 30 giugno 1999.
Pertanto anche
la sentenza 11708 /2011 non risolve affatto la questione di diritto interessata
dall'eccezione di inesistenza della notifica.
Alla luce delle citate pronunce, che si ribadisce,
non risolvono il contrasto giurisprudenziale, la Commissione di Vicenza,
fornisce anche – per mezzo della
normativa vigente (art. 149 c.p.c.; art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e art. 3 della
L. n. 890/1982) - la corretta procedura
che l’ufficiale giudiziario dovrà eseguire ai fini della corretta notificazione
a mezzo del servizio postale:
a. scrivere la relazione di
notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione
dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in
piego raccomandata con avviso di ricevimento;
b. presentare all’ufficio postale la
copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario,
con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca;
c. apporre il numero del registro
cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio;
d. compilare, contemporaneamente,
l’avviso di ricevimento con le indicazioni richieste dal modello predisposto
dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro
cronologico; in ordine a tale specifico adempimento, che l’avviso di
ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna
che la data precisa di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani
della quale è stata eseguita, sicchè la mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, comporta l’inesistenza della notificazione;
e. infine, corrispondere le tasse
postali dovute, compresa quella per l’avviso di ricevimento e della
“raccomandazione”, all’ufficio postale di partenza.
Risulta evidente che ogni attività specificata nei
punti suesposti è da effettuarsi unicamente nella prima fase, ovvero dal
concessionario all’agente postale, per poi proseguire – solo nella seconda fase
– dall’agente postale al contribuente.
Del resto, le sostanziali modifiche apportate
all’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, fanno rilevare come fosse importante qualificare
i soggetti predisposti a tale tipo di notifica – residuale rispetto alle
rituali modalità disciplinate dagli artt. 137 e ss. del c.p.c..
7. Conclusioni
Infine,
dopo aver analizzato la legislazione e i suoi mutamenti nel tempo, dopo aver
chiarito la sostanziale differenza intercorrente tra l’istituto della nullità –
che ricordiamo è sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. - , dall”inesistenza”
che preclude ogni effetto di giuridica esistenza degli atti notificati
direttamente dall’agente della riscossione –
anche a seguito delle pronunce di legittimità che, si sottolinea, non
hanno ancora chiarito la questione
inerente la presunta validità (sostenuta chiaramente dall’Amministrazione) della
notifica diretta da parte di Equitalia; a seguito delle importanti
specificazioni e casistiche contenute nella importantissima sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – chiarificatrice sotto tutti gli
aspetti, seppur ancora nel merito - , la
cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.
Lgs. n. 546/92, non possono essere notificati direttamente dall’agente della
riscossione attraverso la modalità di spedizione tramite il servizio postale,
in considerazione del fatto che l’art. 26 del D.P.R. 602/73, ha modificato –
eliminando l’inciso – la norma che prevedeva la notifica “da parte
dell’esattore”, a sostegno – come specificato nella stessa norma – della
qualifica dei soggetti abilitati a tale tipo di notifica, ovvero “ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge.”
Con la conseguenza
che ogni atto notificato direttamente dall’agente della riscossione sarà
giuridicamente inesistente.
Lecce,
06.11.2012
Avv.
Maurizio Villani
Avv. Francesca
Giorgia Romana Sannicandro
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