VITTORIA CONTRO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
MULTE E PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA
Promossa da
M. F. P., elettivamente domiciliato in Catania, in via Carmelo Patane Romeo n.28 presso lo studio dell'Avv. Orazio Esposito che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo di lite
-Attore-
Contro
Comune di Catania - Convenuto-
Riscossione Sicilia S.p.A. già SERIT Sicilia S.p.A. - Convenuta-
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
M. F. P., con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi a questo giudice la Serit Sicilia S.P.A. e il Comune di Catania premettendo che la Serit Sicilia Spa - Agente della riscossione per la Provincia di Catania gli aveva notificato in data 20.04.2012 l'intimazione di pagamento n. 293____ per la somma di €. 156,63 per il mancato pagamento della cartella n. 293_ , notificata in data 27.11.2006.
L'ente creditore risultava essere il Comune di Catania e la causale della richiesta, riguardava una contravvenzione per violazione del Codice della Strada avvenuta in data 03/10/2002 e il cui numero di verbale era 20_____.
Eccepiva "la prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella n. 293________"
Conclusioni
- nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dalla carte|la di pagamento n. 29________;
- per l'effetto dichiarare nulla e illegittima l'impugnata intimazione di pagamento e la relativa cartella. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.
L'ente creditore risultava essere il Comune di Catania e la causale della richiesta, riguardava una contravvenzione per violazione del Codice della Strada avvenuta in data 03/10/2002 e il cui numero di verbale era 20_____.
Eccepiva "la prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella n. 293________"
Conclusioni
- nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dalla carte|la di pagamento n. 29________;
- per l'effetto dichiarare nulla e illegittima l'impugnata intimazione di pagamento e la relativa cartella. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la Riscossione Sicilia S.P.A., già Serit Sicilia S.P.A., la quale in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di responsabilità in ordine a tutta la fase che precedeva la formazione del ruolo e nel merito la infondatezza della rilevata intervenuta prescrizione.
Istanziava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata
Con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania, ente impositore, costituendosi in giudizio con comparsa desitata in Cancelleria il 19 settembre 2012, eccepiva in limine litis l'inammissibilità della domanda avversaria, in quanto l'istante impugnava intimazione di pagamento e ancora in via preliminare la incompetenza del giudice adito sussistendo la competenza inderogabile prevista dall'art. 22 legge 689/81 del giudice di Pace di Catania e la propria legittimazione passiva.
Istanziava per il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto con declaratoria della legittimità dell'accertamento contravvenzionale n. 20____.
All'udienza del 3.10. 2012, assente il Comune di Catania, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata introitata a sentenza.
Istanziava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata
Con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania, ente impositore, costituendosi in giudizio con comparsa desitata in Cancelleria il 19 settembre 2012, eccepiva in limine litis l'inammissibilità della domanda avversaria, in quanto l'istante impugnava intimazione di pagamento e ancora in via preliminare la incompetenza del giudice adito sussistendo la competenza inderogabile prevista dall'art. 22 legge 689/81 del giudice di Pace di Catania e la propria legittimazione passiva.
Istanziava per il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto con declaratoria della legittimità dell'accertamento contravvenzionale n. 20____.
All'udienza del 3.10. 2012, assente il Comune di Catania, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata introitata a sentenza.
Motivazione
Sulla impugnabilità dell' intimazione di pagamento
E' ius receptum del Supremo Collegio che è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa, in relazione alla quale, sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa, senza la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili dal D.Lgs. n.546/1992 art.19. L'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgvo 31.12.1992 n. 546 art. 19 (Cass. N. 742/2010, Cassazione S.U, 10672/09-11087/2010)
Sull'azione proposta
L'azione proposta dall'odierno opponente va inquadrata entro lo schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615 cpc, essendo contestato il diritto dell'ente esattore a procedere esecutivamente riguardo alla carenza di un diritto alla tutela esecutiva, quale mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale pertinente a inefficacia del titolo esecutivo originaria o sopravvenuta.
"Soccorre il rimedio dellopposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella)" (Trib. di Catania sez. Lavoro sent. n.551/2010).
In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniare, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, competente per territorio ex art. 27 c.p.c, che nel caso in oggetto è il giudice adito, risiedendo l'opponente in Tremestieri Etneo.
I fori speciali alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dall'at. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente compentente in base alle altre norme processuali (Cass. 4 dicembre 1992 n.12920).
Sulla prescrizione
L'art. 209 del C.d.S. Recita "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n.689".
E' ius receptum del Supremo Collegio che è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa, in relazione alla quale, sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa, senza la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili dal D.Lgs. n.546/1992 art.19. L'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgvo 31.12.1992 n. 546 art. 19 (Cass. N. 742/2010, Cassazione S.U, 10672/09-11087/2010)
Sull'azione proposta
L'azione proposta dall'odierno opponente va inquadrata entro lo schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615 cpc, essendo contestato il diritto dell'ente esattore a procedere esecutivamente riguardo alla carenza di un diritto alla tutela esecutiva, quale mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale pertinente a inefficacia del titolo esecutivo originaria o sopravvenuta.
"Soccorre il rimedio dellopposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella)" (Trib. di Catania sez. Lavoro sent. n.551/2010).
In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniare, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, competente per territorio ex art. 27 c.p.c, che nel caso in oggetto è il giudice adito, risiedendo l'opponente in Tremestieri Etneo.
I fori speciali alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dall'at. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente compentente in base alle altre norme processuali (Cass. 4 dicembre 1992 n.12920).
Sulla prescrizione
L'art. 209 del C.d.S. Recita "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n.689".
L'art. 28 l. n. 269 del 1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, la quale si pone come fonte di obbligazione.
Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (Cass. Civ. Sez. II 14 marzo 2007 n.5806).
Come rettamente osserva la difesa attorea, al debitore è sempre consentito di contestatre il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo (cartella).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la cristallizazione del relativo credito che può essere azionato esecutivamente entro il termine di prescrizione decennale contemplata dall'art. 2953 c.c., bensì quella quinquennale, prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.689, che ricomincia a decorrere dal momento della notifica.d
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12263/2007 che, sebbene faccia riferimento alle ingiunzioni fiscali, utilmente richiamata nella fattispecie de qua, per identità di ratio, afferma che"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente applicabilità dell'art. 2953 c.c, ai fini della prescrizione."
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dato che neppure ai ruoli formati dagli Agenti della Riscossione per il recupero dei crediti ed alle conseguenti cartelle di pagamento può assegnarsi natura giurisdizionale; di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito non opposto nel termine di 60 giorni è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dall 'art. 28 della legge 24 novembre n.689. (Il medesimo iter logico è seguito, tra le altre, nelle motivazioni del Trib. di Catania sez. lavoro sent. n.551/2010 e 2742/2010).
Atteso che la notifica della cartella di pagamento n. 293_____ è avvenuta in data 27.11.2006 mentre l'intimazione di pagamento n. 293____, primo atto interruttivo, è stata notificata solo in data 20.04.2012, in assenza di idonei atti interruttivi, il credito dell'Amministrazione è prescritto.
Per le ragioni che precedono la domanda proposta da M. F. P. va accolta e annullata la intimazione di pagamento in una alla cartella esattoriale, ai ruoli e agli atti presupposti.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, la quale si pone come fonte di obbligazione.
Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (Cass. Civ. Sez. II 14 marzo 2007 n.5806).
Come rettamente osserva la difesa attorea, al debitore è sempre consentito di contestatre il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo (cartella).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la cristallizazione del relativo credito che può essere azionato esecutivamente entro il termine di prescrizione decennale contemplata dall'art. 2953 c.c., bensì quella quinquennale, prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.689, che ricomincia a decorrere dal momento della notifica.d
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12263/2007 che, sebbene faccia riferimento alle ingiunzioni fiscali, utilmente richiamata nella fattispecie de qua, per identità di ratio, afferma che"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente applicabilità dell'art. 2953 c.c, ai fini della prescrizione."
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dato che neppure ai ruoli formati dagli Agenti della Riscossione per il recupero dei crediti ed alle conseguenti cartelle di pagamento può assegnarsi natura giurisdizionale; di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito non opposto nel termine di 60 giorni è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dall 'art. 28 della legge 24 novembre n.689. (Il medesimo iter logico è seguito, tra le altre, nelle motivazioni del Trib. di Catania sez. lavoro sent. n.551/2010 e 2742/2010).
Atteso che la notifica della cartella di pagamento n. 293_____ è avvenuta in data 27.11.2006 mentre l'intimazione di pagamento n. 293____, primo atto interruttivo, è stata notificata solo in data 20.04.2012, in assenza di idonei atti interruttivi, il credito dell'Amministrazione è prescritto.
Per le ragioni che precedono la domanda proposta da M. F. P. va accolta e annullata la intimazione di pagamento in una alla cartella esattoriale, ai ruoli e agli atti presupposti.
PQM
Il Giudice di Pace di Mascalucia , pronunciando nella causa civile n.824/12 promossa da M. F. P. contro Riscossione Sicilia S.P.A. già Serit Sicilia S.P.A. E Comune di Catania in accoglimento della domanda proposta, annulla la intimazione di pagamento n. 293______ in una alla cartella esattoriale, ai ruoli e agli atti presupposti.
Ex art. 91 c.p.c. la Riscossione Sicilia S.P.A., quale ente esattore, è tenuta al rimborso delle spese del giudizio fissate nell'importo di € 1300,00 di cui € 40,00 per spese ed € 900,00 per corrispettivi professionali, oltre Iva e CPA su imponibile come per legge e distratte in favore del procuratore antistatario, in virtù del principio della giudiziale soccombenza, in considerazione che il motivo di accoglimento attiene alla intervenuta prescrizione addebitabile all'Ente esattore.
La sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Mascalucia 6.10.2012
Il Giudice di Pace
Avv. Antonio Zarrillo
Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2012
Ex art. 91 c.p.c. la Riscossione Sicilia S.P.A., quale ente esattore, è tenuta al rimborso delle spese del giudizio fissate nell'importo di € 1300,00 di cui € 40,00 per spese ed € 900,00 per corrispettivi professionali, oltre Iva e CPA su imponibile come per legge e distratte in favore del procuratore antistatario, in virtù del principio della giudiziale soccombenza, in considerazione che il motivo di accoglimento attiene alla intervenuta prescrizione addebitabile all'Ente esattore.
La sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Mascalucia 6.10.2012
Il Giudice di Pace
Avv. Antonio Zarrillo
Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2012
Alfio Gambino
Studio Legale Esposito
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