TERMINE PERENTORIO ANCHE PER LA CARTELLA DEL CREDITO PREVIDENZIALE


TERMINE PERENTORIO ANCHE PER LA CARTELLA DEL CREDITO PREVIDENZIALE (CASSAZIONE N. 18145 DEL 23 OTTOBRE 2012)

A stabilirlo la Cassazione chiamata a pronunciarsi circa il ricorso presentato da un contribuente in opposizione a una cartella esattoriale notificatagli e relativa a omissioni contributive e somme aggiuntive. Per la Suprema Corte, e secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (ndr: 40 giorni), per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506). … Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. cod.civ., non trova applicazione, ex art. 3 legge 742/1969, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n.20375)”.


Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23 e il 25 ottobre 2002 (rispettivamente all’INPS e alla Banca Monte dei Paschi di Siena, concessionaria del servizio di riscossione), (..) ha proposto opposizione alla cartella esattoriale notificata il 5 settembre 2002, relativa a omissioni contributive e somme aggiuntive riguardanti l’anno 1995.
Il giudice del lavoro del Tribunale di ……, al quale veniva rimessa la causa introdotta con il rito ordinario, rigettava l’opposizione. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di …… rigettava il gravame proposto avverso tale decisione dal (..), sulla base dei seguenti rilievi:
- contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nel passaggio dal rito ordinario dal rito speciale del lavoro (applicabile nella specie ai sensi dell’art. 443 cod.proc.civ., in relazione al disposto dell’art. 24 co. 6 D.LG.S. 46/99) non si era verificata alcuna violazione del contraddittorio, posto che all’udienza di discussione di cui all’art. 420 cod.proc.civ. le parti avevano svolto le loro deduzioni ed eccezioni, senza alcuna richiesta di integrazione delle produzioni documentali, e che la causa era stata rinviata ad altra udienza per la discussione con un termine per note difensive – la cartella era stata ritualmente notificata per mezzo del servizio postale il 5 settembre 2002, data in cui l’atto, dopo il deposito, era stato ritirato dalla moglie del (..)
- risultava quindi la tardività dell’opposizione proposta con l’atto di citazione oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 24 del D.L.G.S. 46/99; il decorso di tale termine di decadenza sostanziale comportava la definitività dell’imposizione.
Avverso tale sentenza (..) propone ricorso per cassazione affidato ad nove motivi. L’INPS e la società di cartolarizzazione S.C.C.I. S.p.a. si sono costituiti con controricorso. La Banca del Monte dei Paschi di Siena non si è costituita.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, mediante la denuncia di violazione degli artt. 426, 183, 184, 415, 420 cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, rilevandosi inoltre una contraddittorietà della motivazione.
Si assume che, a seguito dell’assegnazione della causa al giudice del lavoro, all’udienza fissata per la comparizione delle parti il giudicante, senza disporre la modificazione del rito, aveva invitato le parti alla discussione, mentre avrebbe dovuto assegnare un termine per provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi; era stato così impedito alla parte il diritto di pienamente contraddire e difendersi mediante la memoria ai sensi dell’art. 426 cod.proc.civ., di modificare le proprie domande od integrare i mezzi istruttori. In questo senso viene formulato il quesito di diritto.
1.2. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nella cause di lavoro, ai sensi dell’art. 426 cod.proc.civ., la mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa (Cass. 16 gennaio 2001 n. 511).
Nella fattispecie, nessun concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa risulta allegato dall’attuale ricorrente, non essendo stati contestati i rilievi della sentenza impugnata in ordine allo svolgimento delle difese delle parti alla prima udienza del 16 gennaio 2004 e alla successiva assegnazione di un termine per note difensive.
2.1. Con il secondo motivo si denunciano violazione delle norme sul rito, dell’art. 615 cod.proc.civ. e dell’art. 29 D.L.G.S. 46/99. Si afferma che i giudici di merito hanno erroneamente qualificato l’azione proposta come opposizione a cartella esattoriale, mentre invece era stata introdotta una domanda “volta ad appurare fatti estintivi dell’obbligazione di pagamento”. Il quesito è così formulato: “viola l’articolo 615 c.p.c. travisare l’azione qualificandola come opposizione a cartella esattoriale per trattarla di fatto con rito lavoro e giudicare preclusa l’azione di opposizione in relazione al termine di 40 giorni previsto dall’articolo 29 d.Ivo 46/99?”.
2.2. Con il terzo motivo, mediante la denuncia di violazione degli artt. 21 e 25 del D.L.G.S. 46/1999, si sostiene la nullità della cartella non supportata da precedente titolo esecutivo, e relativa a crediti per quali si sarebbe verificata la decadenza dal termine di legge per l’iscrizione a ruolo.
Il quesito di diritto è così formulato: “viola l’articolo 29 del decreto legislativo 46/99 ritenere, in caso di impugnazione basata sulla violazione delle norme sulla formazione della cartella di pagamento ovvero sulle norme attinenti alla formazione del titolo esattoriale ed alle decadenze previste dagli articoli 21 e 25 decreto legislativo 46/99, ritenere perentorio e/o preclusivo il termine previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 46/99?”
2.3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 24 D.L.G.S. n. 46/1999 censurandosi l’affermazione relativa al carattere perentorio del termine di decadenza previsto da tale norma per la proposizione dell’opposizione.
2.5. Con il quinto mezzo, mediante la denuncia di violazione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 e dell’art. 442, si sostiene che i termini previsti per l’opposizione sono soggetti alla disciplina della sospensione feriale di cui alla prima legge citata.
3. Questi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati per le seguenti considerazioni.
3.1. L’opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l’incontestabilità di detta pretesa, che l’opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall’art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell’opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa (cfr. Cass. 1 luglio 2008 n. 17978). Correttamente, pertanto, il giudice dell’appello ha rilevato che quando il creditore ha esercitato il suo potere unilaterale di imposizione l’unico strumento che l’ordinamento mette a disposizione del debitore è costituito dall’opposizione così come regolata dalla legge, mediante la quale il debitore è autorizzato a porre in discussione tutto quanto attenga alla pretesa dell’ente previdenziale.
3.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506).
3.3. Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. cod.civ., non trova applicazione, ex art. 3 legge 742/1969, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n.20375).
3.4. la decadenza dal termine perentorio per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale, preclude ogni esame delle questioni prospettate nel terzo motivo.
4.1. Con il sesto motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 137, 138, 139 c.p.c, 7 legge n. 890 del 1982, nonché in subordine difetto di motivazione, si censurano i rilievi della sentenza impugnata in ordine alla regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Si afferma che nella specie la relata di notifica “prima porta la data di un timbro postale poi reca l’indicazione della notifica a mani come se fosse stata effettuata dall’ufficiale esattoriale”, risultando così assolutamente incerta “la qualità del p.u. che ebbe ad eseguire la notifica” alla moglie del (..); che, con riferimento alla notifica della cartella a mezzo postale, risulta violato l’art. 7 della legge 890/1982 perché “la firma è apposta in calce all’atto notificato così da risultare notificato e soprattutto senza avviso di ricevimento”; che non è stata verificata la validità della notifica “alla moglie” mentre la notifica stessa è stata intestata alla s.n.c. F.lli (..).
Si propone così il seguente quesito di diritto : “Viola gli articoli 137 e seguenti c.p.c. nonché la legge 890/82 (articolo 7) ritenere che dalla relata di notifica risulti incerta la qualità del p.u. che l’ha eseguita e, in subordine, qualora venga eseguita a mezzo dell’agente postale e valida ed efficace la notifica effettuata mediante consegna dell’atto senza busta e senza la firma sull’avviso di ricevimento ma sostituita dalla firma sull’atto notificato stesso?”.
4.2. La doglianza appare inammissibile, perché affidata a generiche deduzioni che non riproducono né indicano lo specifico contenuto dei documenti cui si fa riferimento, in modo da contestare efficacemente l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla ritualità della notifica della cartella effettuata a mezzo del servizio postale, con il ritiro dell’atto depositato da parte della moglie del ricorrente.
5.1. Con il settimo motivo vengono denunciati i vizi di violazione dell’art. 3 co. 9 l. 335/1995 e al combinato disposto degli artt. 615 c.p.c. cod.proc.civ., 29 D.L.G.S. 46/99, nonché contraddittorietà della motivazione, ponendosi il seguente quesito di diritto: “Viola l’articolo 615 c.p.c. e 24 d.vo 46/99, ritenere preclusa l’eccezione di prescrizione in sede di opposizione all’esecuzione avverso cartella esattoriale qualora l’opposizione alla cartella sia stata proposta tardivamente oltre, l’eventuale, termine perentorio, ed ancora è conforme al diritto ritenere che l’opponente debba impugnare necessariamente la cartella di pagamento per far valere la prescrizione del credito contributivo dell’INPS, previsto in cinque anni dall’articolo 3.co. 9 della legge 335/1995, senza possibilità di far valere l’estinzione dell’obbligazione per prescrizione?”
5.2. Con l’ottavo motivo si denuncia un vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di un valido atto (titolo esecutivo o verbale ispettivo notificato) tale da giustificare l’iscrizione a ruolo della cartella, nonché in ordine ad atti interruttivi della prescrizione.
5.3. L’infondatezza di queste censure risulta dai rilievi svolti sopra, sub 3.1. e 3.4.
6.1. Il nono, ed ultimo, motivo, contiene la denuncia di un ulteriore vizio di motivazione, specificandosi che il vizio è qualificabile anche come omessa pronuncia su una domanda, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
In relazione ad un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che non precludeva la “proposizione simultanea di due diverse domande ed azioni”, ” la motivazione della sentenza non spiega – secondo il ricorrente perchè la domanda del (..) relativa alla prescrizione del credito INPS sia da ritenere inammissibile, visto che l’opposizione al precetto o all’esecuzione è sempre proponibile dal debitore, così come è proponibile l’azione di accertamento negativo tendente a far accertare la prescrizione del diritto di credito”.
6.2. La censura è inammissibile per quanto riguarda la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per la mancata formulatone di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 cod.proc. civ.; infondata nel resto, per le considerazioni già svolte sub 3.1.
7. Il ricorso deve essere quindi rigettato. La rifusione delle spese di lite a favore dell’Istituto resistente, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Non si deve provvedere per le spese nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, che non ha svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 40,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti della Banca.

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