Processo tributario: inammissibile la produzione in appello di nuovi documenti quando essi rappresentino nuove prove
Processo tributario: inammissibile la produzione in appello di nuovi documenti quando essi rappresentino nuove prove.
PREMESSA
Con la sentenza n.302/34/12 depositata in data 19/07/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. distaccata Di Catania, è intervenuta in una materia assai controversa esprimendo un principio che cosí è possibile riassumere: " é vietata dall'art.58 co.1 del d.lgs. 546/92 la produzione di nuovi documenti in appello quando questi documenti abbiano la valenza di prove".
IL CASO IN ESAME
La vicenda giudiziaria da cui origina la decisione in esame riguarda una iscrizione ipotecaria operata dalla Serit Sicilia spa sui beni immobili di un contribuente in virtù di diverse cartelle di pagamento. Il destinatario del provvedimento cautelare impugnava il provvedimento eccependo, tra l'altro, proprio la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti del provvedimento cautelare.In primo grado l'agente della riscossione rimaneva contumace non producendo consequenzialmente alcuna prova della notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
In grado di appello, la Serit Sicilia, costituitasi in giudizio, produceva gli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento opposte quali prove dell'avvenuta notifica delle stesse. Il contribuente si opponeva deducendo la tardivitá della produzione documentale.
IL QUADRO NORMATIVO
La questione delle nuove prove in appello nel processo tributario è disciplinata dall' art. 58 del d.lgs. 546/92, il quale innovando il precedente quadro normativo ha posto rigorose preclusioni circa l'assunzione di nuovi mezzi di prova in appello così statuendo al primo comma: " il giudice d'appello non puo disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione, o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile ".Tuttavia, il quadro di rigide preclusioni viene notevolmente attenuato dal secondo comma dell'articolo in esame che fa salva "la facoltá delle parti di produrre nuovi documenti". La disposizione in esame, pur riprendendo il contenuto dall'art. 345 c.p.c., non fa proprio il requisito, previsto dallo stesso articolo e costituito dall'impossibilità di versarli nella prima fase per cause a lui non imputabili ("non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile").
Ciò ha consentito a una parte della dottrina (cfr C. Gobbi - Il processo tributario, p.680 ss.) e della giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Trib. 17/10/2005 n.20086; Sentenza del 16/04/2012 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana - Sezione 16) di ritenere senza limite la facoltà di produrre nuovi documenti nel processo tributario ad opera delle parti, sia che tali parti siano rimaste contumaci in primo grado, sia che abbiano semplicemente per negligenza omesso di produrre documenti, quand'anche questi fossero stati nella loro disponibilità (per l'esercizio di tale facoltà indipendentemente dalla dimostrazione dell'impossibilità di versarli nella prima fase per case non imputabili cfr. Cass. Sez. Trib. 18.04.2007 n.9224).
In tal modo si é consentito nel tempo agli uffici agenti di produrre i documenti essenziali ai fini della decisione della causa solo in grado di appello, di fatto privando il contribuente ricorrente di un grado di giudizio.
LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
I giudici della Commissione Tributaria Regionale di Catania hanno sanzionato tale comportamento accogliendo la tesi del contribuente e rilevando la tardivitá e la inammissibilitá della produzione documentale della Serit Sicilia. Per la Commissione Regionale, essendo i nuovi documenti prodotti delle prove, la loro produzione non rientra nella eccezione di cui al secondo comma dell'art. 58 ma nel divieto di cui al primo comma.Al riguardo si legge nella sentenza che "l'art. 58 del dlgs 546/92 mentre vieta le nuove prove, consente la produzione di nuovi documenti. Si deve quindi distinguere tra queste due ipotesi previste dalla legge.Atteso che i documenti sono comunque delle prove. Ed allora in armonia con la ratio, oltre che con la lettera, della disposizione in esame, la produzione documentale non deve avere valenza di prova. Ne consegue che nel caso in esame la produzione si deve ritenere non consentita in quanto l'appello ha proprio dedotto la mancata notifica delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria"
"Opinando diversamente - si legge ancora nella sentenza - per una libera ed assoluta facoltà di produzione documentale, verrebbero violati i principi di lealtà processuale e verrebbe compresso il diritto di difesa, in quanto la parte avversa non potrebbe per il divieto dell'art 32 del dlgs 546/92, dedurre motivi aggiunti, ammessi solo in primo grado, e non in grado di appello. E conseguentemente l'appellato perderebbe un grado di giudizio per negligenza o slealtà processuale dell'avversario"
Avv. Orazio Esposito
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