PERENTORIO IL TERMINE DEI 5 ANNI.
NESSUNA POSSIBILITA’ PER L’ACCERTAMENTO IVA LUNGO
(CTP LECCE N. 426/1/12 DEL 20 SETTEMBRE 2012)
Accogliendo il ricorso del contribuente, avverso ad un accertamento IVA notificato oltre il termine ordinario quinquennale previsto dal TU dell’Iva ma facendo riferimento al termine previsto dalla Legge 289/02 sul condono, i giudici pugliesi hanno stabilito che “con la sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-132/06, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario, fra l’altro, proprio della legge n. 289/2002, nella parte esclusiva in cui prevede la condonabilità dell’IVA. Da tale illegittimità, dovuta al fatto che l’IVA è un’imposta transnazionale su cui non può decidere autonomamente il singolo Stato europeo, consegue l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare automaticamente tale normativa, limitatamente all’IVA (come opportunamente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 3674 del 2010, nonché dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22250 del 2011).
E’ chiaro, quindi, che il venir meno del condono IVA comporta, inevitabilmente, quale conseguenza immediata, l’illegittimità di tutti quegli accertamenti notificati dall’Ufficio Fiscale usufruendo della proroga dei due anni, prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002 citata.
Di conseguenza, questa Commissione, adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria, deve totalmente annullare l’avviso di accertamento in tema di IVA, in quanto notificato oltre il termine naturale di decadenza (31/12/2007), ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, co. 1, DPR n. 633/72 citato”.
FONTE: http://www.fiscoediritto.it
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE – SENTENZA DEL 20 SETTEMBRE 2012, N. 426/1/12
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate/Ufficio di ……. in data 20/06/2009 notificava all’Avv. (..) l’avviso di accertamento n. ……… per l’anno 2002, determinando un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad Euro 343.889,77.
In particolare, l’Ufficio Fiscale giungeva al recupero del maggiore imponibile sommando tutti i versamenti bancari, pari ad Euro 187.459,60, e tutti i prelevamenti bancari, pari ad Euro 156.435,17, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce in data 17/04/2009. Il contribuente, difeso e rappresentato dall’Avv. (..), presentava tempestivo ricorso, con 14 allegati, eccependo:
- la decadenza del termini per l’accertamento dell’Ufficio, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-132/06, con la quale era stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario del condono IVA;
- la mancata allegazione all’impugnato avviso di accertamento del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, con conseguente irrituale acquisizione dei dati bancari;
- in materia di indagini bancarie, la irretroattività delle modifiche introdotte dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) nell’art. 32 citato nei confronti dei liberi professionisti;
- l’illegittimità dell’avviso di accertamento per le arbitrarie conclusioni dell’Ufficio Fiscale;
- l’illegittimità dell’accertamento induttivo operato nei confronti del ricorrente, nonostante questi abbia dichiarato ricavi congrui e coerenti con gli studi di settore per gli avvocati;
- nel merito, la giustificazione dei versamenti, pari ad Euro 187.454,60, con gli allegati nn. 9 e 10;
- sempre nel merito, la giustificazione di tutti i prelevamenti, pari ad Euro 156.435,17, con l’allegato n. 11, indicando tutti i soggetti beneficiari, come richiesto dall’art. 32 citato;
- infine, l’illegittimità di tutte le sanzioni irrogate.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 30/11/2009 riservandosi di esporre più dettagliatamente i motivi della pretesa fiscale con successive memorie illustrative, in verità mai depositate.
La Commissione Tributaria in data 15/11/2010 accoglieva l’istanza di sospensione ed in data 14/06/2012, dopo ampia ed esauriente discussione delle parti, ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso merita totale accoglimento e l’avviso di accertamento impugnato, per l’anno 2002, deve essere totalmente annullato.
Innanzitutto, per quanto riguarda l’IVA, l’Ufficio è decaduto dalla possibilità di notificare l’avviso di accertamento.
Infatti, per l’anno 2002, l’Ufficio avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2007, cioè entro il termine naturale previsto dall’art. 57, co. 1 del DPR n. 633/72, senza poter beneficiare della proroga biennale prevista dalla normativa del condono fiscale (art. 10 legge n. 289 del 27/12/2002).
Infatti, a tal proposito, viene in evidenza una questione che sta a monte del problema, vale a dire l’illegittimità del condono IVA.
Infatti, come opportunamente eccepito dal ricorrente, con la sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-132/06, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario, fra l’altro, proprio della legge n. 289/2002, nella parte esclusiva in cui prevede la condonabilità dell’IVA.
Da tale illegittimità, dovuta al fatto che l’IVA è un’imposta transnazionale su cui non può decidere autonomamente il singolo Stato europeo, consegue l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare automaticamente tale normativa, limitatamente all’IVA (come opportunamente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 3674 del 2010, nonché dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22250 del 2011).
E’ chiaro, quindi, che il venir meno del condono IVA comporta, inevitabilmente, quale conseguenza immediata, l’illegittimità di tutti quegli accertamenti notificati dall’Ufficio Fiscale usufruendo della proroga dei due anni, prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002 citata.
Di conseguenza, questa Commissione, adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria, deve totalmente annullare l’avviso di accertamento in tema di IVA, in quanto notificato oltre il termine naturale di decadenza (31/12/2007), ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, co. 1, DPR n. 633/72 citato.
Per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP, pur confermando la proroga biennale (perché l’illegittimità comunitaria riguarda solo l’IVA e non le imposte dirette e l’IRAP), l’avviso di accertamento in contestazione, nel merito, deve essere totalmente annullato, perché il ricorrente non solo ha rispettato le specifiche disposizioni previste per i prelevamenti dall’art. 32 citato ma ha anche documentato e provato tutti i versamenti, con gli allegati nn. 9, 10 e 11, mai contestati dall’Agenzia delle Entrate, neppure con le generiche controdeduzioni del 30/11/2009 (prot. n. 83212/2009 Team legale 1).
Occorre premettere che l’art. 32. co. 1, n. 2 DPR n. 600/73, applicabile anche per l’anno 2002, in quanto norma procedurale, tassativamente prevede:
- per i versamenti, il recupero fiscale se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
- per i prelevamenti, il recupero fiscale come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario.
Nella controversia in questione, il ricorrente ha scrupolosamente rispettato la suddetta normativa, senza che l’Ufficio Fiscale, nel merito, dimostrasse il contrario.
Infatti, si precisa quanto segue:
A) – Per quanto riguarda i versamenti, pari ad Euro 187.454,60, il ricorrente ha giustificato:
1) – Euro 145.534,37, a seguito di diverse vincite di scommesse per le quali è previsto il pagamento diretto in contanti e la ritenuta fiscale alla fonte a titolo definitivo d’imposta, come documentato nell’allegato n. 9, con n. 224 ricevute relative alle suddette vincite;
2) – Euro 42.000,00, somma ricevuta dalla moglie, derivante dallo stipendio da questa percepito in qualità di dipendente ASL di Lecce, come confermato dalla stessa Sig.ra P. M., attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato n. 10 del ricorso introduttivo).
Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l’utilizzabilità degli atti notori, anche se con valenza meramente indiziaria (Cassaz., Sez. Tribut., sent. n. 149 dell’08/01/2010), ovvero delle informazioni testimoniali acquisite in sede penale (Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000; Cassazione, Sez. Tribut., sent. n. 11785 del 14/05/2010).
Nel caso in questione, l’attendibilità dell’atto notorio (in allegato n. 10 del ricorso introduttivo) è data dal fatto, di comune esperienza come fatto notorio, che la moglie, con una propria ed indipendente provvista finanziaria, può benissimo consegnare le proprie somme al marito, in uno spirito di sereno equilibrio familiare.
B) – Per quanto riguarda, invece, i prelevamenti, pari ad Euro 156.435,17, il ricorrente ha scrupolosamente rispettato l’art. 32 cit., indicando i soggetti beneficiari alle pagine 20 e 21 (con l’allegato n. 11) del ricorso introduttivo e, sul punto, non solo l’Ufficio non ha preso posizione contraria, ma non ha neppure controllato i soggetti indicati, ignorando totalmente quanto richiesto dalla circolare n. 32/E/2006 della stessa Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 5.1 detta un’indicazione molto chiara: “Resta inteso che si sottrae alla regola dell’inversione dell’onere della prova l’ipotesi in cui il contribuente indica il beneficiario del prelievo utilizzato per l’acquisto di un bene o di un servizio non fatto transitare in contabilità”.
Il problema nel fronte della difesa del contribuente nasce dal fatto che molti Uffici Territoriali, come nel caso in questione, non tengono minimamente in considerazione il percorso tracciato a livello centrale e procedono comunque alla contestazione di maggiori ricavi o compensi, senza alcuna motivazione, come nel caso de quo.
Da ultimo, non bisogna dimenticare che il contribuente ha rispettato lo “studio di settore” degli avvocati per l’anno 2002, dichiarando un reddito pari ad Euro 84.670,00, congruo e coerente, soprattutto per un giovane avvocato di 46 anni che opera al Sud.
Le spese vengono compensate, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni trattate.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
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