Lista Falciani: per ogni quesito che si risolve ne sorgono altri tre
La saga sull’utilizzabilità della “lista Falciani” ai fini
penali e tributari si arricchisce di un nuovo capitolo, anche se in questo
caso, pare essersi posta una pietra miliare.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n.
38753/2012 ha avallato il giudizio emesso dal GIP di Como nell’ordinanza n.
39/2012 con la quale ha rilevato di non poter sanzionare in alcun modo i metodi
illeciti che hanno permesso l’acquisizione della lista, fintanto che agli atti
del processo non vi siano prove della lamentata illiceità.
In altre parole, giornali, commenti critici e quant’altro
non sono sufficienti affinché un giudice possa dichiarare inutilizzabile la
lista, perché non si tratta di prove di illiceità.
Il principio espresso appare del tutto ineccepibile: è una
grande conquista di civiltà giuridica quella per cui il giudice decide soltanto
sulla base di quelle che sono le prove agli atti del processo e non può il
clamore legato alla lista Falciani giustificare alcuna violazione di tale
fondamentale principio.
Tuttavia, molti dubbi nel caso di specie accompagnano la
questione, essendo in essa coinvolti non soltanto soggetti stranieri ma
addirittura autorità pubbliche straniere e fatti compiuti in territorio
straniero.
Se, infatti, si ritiene onere di chi solleva l’eccezione di
invalidità della lista la prova dell’illiceità della sua acquisizione, è facile
notare le enormi difficoltà che accompagnano tale onere: come può
l’imputato/contribuente soddisfare detto onere e dimostrare la fondatezza
dell’eccezione se non ha alcun potere circa la ricerca e l’ottenimento della
prova?
La risposta è difficile se non addirittura spinosa. Ma al
momento la situazione pare proprio essere questa.
Avv. Diego Conte – diego.conte@sltc.it
SLTC – Studio Legale Tributario (www.sltc.it)
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