L'IPOTECA ESATTORIALE DEVE ESSERE PROPORZIONALE AL VALORE DELL'IMMOBILE


IPOTECA PROPORZIONALE AL VALORE DELL’IMMOBILE.


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA

 SENTENZA DEL 11/06/2012 n. 152/21/12

Fatto
In data 5/7/2010 l’Agente della Riscossione per la Provincia di ……., Equitalia Sud spa, notificava alla contribuente una comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 dpr 602/73 per l’importo di euro 192.327,18 sull’immobile di sua residenza in ……., Via ……..
La contribuente con ricorso ne eccepiva la illegittimità per violazione dell’art. 50 co. 2 dpr. 602/73; artt. 6 e 7 legge 212/2000 e art. 3 legge 241/90;
- deduceva che l’ipoteca ha colpito il bene di residenza della contribuente (sito in …….) ignorando gli immobili siti in ……. (dai quali scaturisce la pendenza giudiziaria);
- rilevava la mancanza di proporzione tra la misura adottata con l’atto di iscrizione ipotecaria e l’entità del credito per il quale è stata iscritta;
- rilevava ancora la inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato, effettuata tramite posta direttamente dall’Agente di Riscossione.
La Equitalia con comparsa di costituzione chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.
La CTP di ……. con sentenza n. 246/63/11 depositata il 4/5/11 accoglieva il ricorso e condannava la parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
I primi giudici hanno ritenuto la costituzione dell’Agente di riscossione tardiva perché in violazione dell’art. 23 co. 1 e 2 e dell’art. 32 co. 2 d.lgs.546/92 e conseguentemente hanno accolto le eccezioni della contribuente non contrastate dalla (..) nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
Propone appello il Concessionario per la riforma della sentenza impugnata per illegittimità.
Censura la decisione della CTP che non ha preso in considerazione nessuno dei motivi proposti per contrastare i motivi del ricorso.
Deduce che la tardività della costituzione ex art. 23 d.lgs. 546/92 non implica la nullità dell’atto stante la mancata previsione di simili sanzioni ed il principio di tassatività delle relative cause ex art. 156 c.p.c..
Rileva l’infondatezza delle eccezioni di violazione dell’art. 50 dpr 602/73 e dell’art. 7 legge 212/2000.
Chiede la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese di lite.
La contribuente controdeduce in via preliminare per l’inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs.546/92; in via ulteriormente preliminare ribadisce la tardività della costituzione dell’Agente della Riscossione ex art. 23 e 32 d.lgs. 546/92, come ritenuto dai primi giudici.
In via subordinata il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Chiede la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza di trattazione i rappresentanti di Equitalia spa, e della contribuente si riportano alle difese in atti.
Diritto
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. 546/92 sollevata dalla contribuente.
La censura non è fondata.
Nel processo tributario l’effetto devolutivo pieno dell’appello, rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, deve considerarsi assolto anche quando siano riproposte le stesse argomentazioni poste a sostegno dell’atto impugnato dal contribuente, se l’amministrazione finanziaria le considera idonee a sostenerne la legittimità ed a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado (Cass. 14031/2006, 3064/2012).
Il primo motivo dell’appello concerne la censura alla decisione dei primi giudici di ritenere la costituzione della (..) in violazione dell’art. 23 e 32 d.lgs. 546/92 e pertanto non considerata per contrastare i motivi di ricorso della contribuente.
La Commissione osserva che in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 DLgs. 546/92, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. medesimo (Cass. 18962/05, 2925/10).
Nel merito la Commissione osserva che l’iscrizione ipotecaria contestata deriva da un’iscrizione a ruolo (euro 97.021,07) dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di ….. e scaturisce da una complessa vicenda giudiziaria, relativa al pagamento dell’imposta di registro su una sentenza emessa da tribunale di ….. (sent. n. 160/2004), concernente il diritto di proprietà su alcuni beni immobili siti nel Comune di …….. Il relativo contenzioso non ancora definitivo ha percorso due gradi di giudizio CTP e CTR Bari).
L’iscrizione risulta eseguita sull’immobile di residenza della contribuente, in ……., Via ……. che, come dedotto dalla (..) ha un valore commerciale di circa euro 1.000.000.00, per un importo di ipoteca che ammonta ad euro 97.021,07.
L’eccezione di sproporzione tra somma iscritta e valore dell’immobile ipotecato appare evidente, anche nella considerazione che la contribuente possiede altri appartamenti nel Comune di ……., che non ne costituiscono la residenza e che per il valore economico avrebbero potuto costituire idonea garanzia del credito erariale.
Ai sensi dell’art. 77 dpr 602/73 non può essere iscritta ipoteca per un valore superiore al doppio del credito tributario.
Ne consegue che è illegittima l’iscrizione ipotecaria quando il valore del bene sottoposto al provvedimento è sproporzionale rispetto al credito vantato, ed in particolare superiore rispetto al doppio del credito, come nella specie.
L’appello del Concessionario è pertanto da respingere.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l’appello e condanna Equitalia Gerit spa., alle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Commenti