VALIDA LA CONSEGNA EFFETTUATA NELLE MANI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ANCHE IN CASO DI SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO (CASSAZIONE N. 11348 DEL 5 LUGLIO 2012).


VALIDA LA CONSEGNA EFFETTUATA NELLE MANI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ANCHE IN CASO DI SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO (CASSAZIONE N. 11348 DEL 5 LUGLIO 2012).


Non è inesistente la notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del rappresentante legale della società anche nel caso in cui quest’ultima risulta cancellata dal registro delle imprese.
 A stabilirlo l’ordinanza n. 11348 della Cassazione. Due in particolare gli aspetti presi in considerazione dai giudici della Suprema Corte. Innanzitutto la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore della riforma (1 gennaio 2004), in quanto la società non poteva considerarsi giuridicamente estinta sino a permanenza nella società stessa di debiti sociali e in ogni caso sino alla predetta data. Quindi, secondo consolidata giurisprudenza, l’avvenuta notifica dell’atto nelle mani del legale rappresentante. Infatti, “In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell’atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all’art. 145 cod. proc. civ., l’eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l’atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. (Cass. n. 26044/2005)

 fonte:


CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA DEL 5 LUGLIO 2012, N. 11348

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 1916/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 203/28/2009, pronunziata dalla CTR di ……. Sezione n. 28 il 25.11.2009 e depositata il 30 novembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello della società (X) srl ed annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che gli stessi fossero stati emessi ed indirizzati a società ormai inesistente, per intervenuta scissione.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento per IVA degli anni 2000 e 2001, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e art. 57, commi 1 e 2, nonchè art. 100 c.p.c..
3 – Le intimate (X) srl, in persona dell’ultimo legale rappresentante pro tempore sig.ra (..), nonchè (Y) srl, in persona del legale rappresentante, sig.ra (..), giusto controricorso, hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque rigettato.
4 – La CTR, in vero, ha accolto l’appello della società (X) srl, ritenendo e dichiarando l’inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento, avvenute in data 18 dicembre 2006, a mano di (..) quale legale rappresentante della Srl (X), in quanto emessi nei confronti di società inesistente, stante l’intervenuta scissione avvenuta in data 14.05.2002.
4 bis – La questione posta dal ricorso, sembra possa essere definita sulla base di principi desumibili da pregresse pronunce di questa Corte.
E’ stato, in vero, deciso che “In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell’atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all’art. 145 cod. proc. civ., l’eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l’atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese (Cass. n. 26044/2005).
E’ stato, altresì, affermato che in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 cod. civ., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (Cass. SS.UU. n. 4060/2010).
4 ter – Nel caso, la decisione impugnata sembra porsi in contrasto con i trascritti principi, in quanto ha affermato l’inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di accertamento, eseguita, come è circostanza incontrastata, a mani della sig.ra (..), già legale rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, malgrado la cancellazione risalisse a data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 e nonostante, per lo innanzi, dovesse ritenersi principio consolidato che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l’estinzione se e fino a quando permanevano debiti sociali.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, ritiene di dover accogliere, per manifesta fondatezza, il primo mezzo, con il quale si deduce l’erroneità della decisione impugnata, per non avere rilevato che l’eccezione di inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento era infondata, stante la relativa intempestività ed irrilevanza e nonostante il raggiungimento dello scopo, acclarato dalla rituale impugnazione ad opera del soggetto destinatario dell’atto;
Considerato che tale questione riveste carattere preliminare ed assorbente, rispetto alle altre doglianze formulate dall’Agenzia ricorrente, quali vagliate in relazione;
Considerato che sussistendo, anche in relazione a tale doglianza, i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, la causa può essere definita con il rito camerale (Cass. SS.UU. n. 8999/2009).
Considerato, in vero, che negli originari ricorsi, la società “(X) srl”, in persona del legale rappresentante (..), ha contestato nel merito la pretesa fiscale, deducendo, per un verso, l’intervenuta adesione al condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, e sotto altro profilo, l’illegittimità degli accertamenti, in quanto non aderenti alla concreta realtà reddituale della società, e che solo, successivamente, con memoria del 15.02.2008, ha sollevato l’eccezione di inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, deducendo l’intervenuta cancellazione, in data 14.05.2002, dal registro delle imprese, per scissione;
Considerato che l’affermazione della CTR, secondo cui, vertendosi in tema di inesistenza di notifica, non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, si pone in contrasto con il condiviso principio secondo cui “L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo” (Cass. n. 27450/2005, n. 11623/2003, n. 10637/2001);
Considerato, infatti, che nel caso mancano del tutto i presupposti fattuali perchè la notifica possa, alla stregua del trascritto e consolidato principio, essere considerata inesistente, essendo stata consegnata a mani di (..), legale rappresentante della “(X) srl”, la quale, proprio in relazione agli effetti ricollegabili alla peculiarità della cancellazione a seguito di scissione, non può considerarsi estranea rispetto al destinatario dell’atto, sia esso la società scissa siano pure quelle beneficiarie, dovendo ritenersi legittima destinataria dell’atto (Cass. n. 21510/2010);
Considerato, altresì, che è stato, pure affermato che “In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell’atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all’art. 145 cod. proc. civ., l’eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l’atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. (Cass. n. 26044/2005);
Considerato che è stato, pure, precisato che la nullità della notifica di una cartella esattoriale, relativa a ruolo emesso da un comune per il pagamento di sanzioni amministrative, e1 sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 6822/2006, n. 17054/2005) e che la sanatoria è estensibile anche agli atti impositivi (Cass. n. 6426/2011, n. 634/2008;
Considerato che la decisione impugnata fa malgoverno dei citati principi, nella parte in cui ha affermato la inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di accertamento in quanto indirizzati ad una società inesistente dal 14.05.2002″;
Considerato che, in relazione alle censure accolte, assorbita ogni altra doglianza -, va cassata la decisione di appello e la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Accoglie, nei sensi esplicitati, il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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