IRAP E STRUMENTI DI DIAGNOSI COSTOSI. NON E' SEMPRE INDICE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE DEL MEDICO .

IRAP E STRUMENTI DI DIAGNOSI COSTOSI. 

NON E' SEMPRE INDICE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE DEL MEDICO .

Cassazione civile  sez. VI  n. 13048 del 24 luglio 2012 

L'USO DI COSTOSI STRUMENTI DI DIAGNOSI  NON SIGNIFICA CHE IL MEDICO DISPONGA DI UNA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E PERTANTO SIA SOGGETTO AD IRAP ( IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Il relatore ha depositato la seguente proposta:
1. Il Dott. ___, medico, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Mestre ________ del 14 dicembre 2009 che rigettava l'appello del contribuente stabilendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998 al 2004.
2. L'Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero, il giudice di merito, dopo aver dato atto che nessun elemento emergeva dalle (modeste) somme erogate a terzi, quali i medici chiamati a sostituire il Dott. ____. nei periodi di assenza, o il suo commercialista, così motiva:
"Quanto ai beni strumentali impiegati la sentenza di primo grado non specifica in base a quali criteri abbia ritenuto il contribuente fornito di una discreta struttura organizzativa.
L'Agenzia appellata sostiene che i beni strumentali sono di valore rilevante sicuramente superiore a quanto debba ritenersi indispensabile all'esercizio della professione.
Risulta non contestato che oltre a telefono, computer, auto l'appellante sia dotato di strumenti medici di diagnosi.
Tuttavia il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all'esercizio dell'attività professionale.
L'appello va dunque respinto usufruendo l'appellante di beni strumentali che dimostrano l'esistenza di una organizzazione autonoma che accresce la propria capacità reddituale".
La motivazione appare contraddittoria, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di "telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi"; cioè degli strumenti indispensabili per esercitare decorosamente la professione medica, soggiunge apoditicamente che 
"il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all'esercizio dell'attività professionale", senza prendere in esame natura e valore degli strumenti (quali risultanti dalla documentazione in atti richiamata nel ricorso).
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Poichè gli elementi di fatto evidenziati nella sentenza rendono evidente come il ricorrente non disponesse di un'autonoma organizzazione, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli "strumenti di diagnosi", per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di base; dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica.
Le spese del giudizio di merito vengono compensate mentre quelle del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna la resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro _________ oltre agli accessori di legge. 
Compensa le spese del giudizio di merito.

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