ANCHE I GARAGES DEVONO PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI.


ANCHE I GARAGES 

DEVONO PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI.



La Cassazione ribadisce l'applicabilità della Tarsu anche all'autorimessa di pertinenza dell'abitazione. 
Il caso nasce dal ricorso proposto da un contribuente contro una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani relativa ad abitazione, autorimessa e studio professionale, applicata, nel caso di specie, dal Comune di Catania

In primo grado la Commissione accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non sussistente il presupposto per la tassazione dell'autorimessa "trattandosi di locale in cui l'accesso è saltuario e comunque inidoneo a produrre rifiuti".
Avverso tale decisione, proponeva appello il Comune di Catania. L'adita Commissione Tributaria Regionale accoglieva le doglianze del Comune ritenendo infondata e priva di logica giuridica la sentenza di primo grado, in quanto anche i garages sono locali che producono rifiuti apprezzabili

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 11351 del 6 luglio 2012, nel confermare la sentenza impugnata e rigettare il ricorso, ha dunque ribadito la legittimità dell'applicazione della TARSU ai vani garages, in quanto produttivi di rifiuti, riprendendo una precedente decisione (Cass. n.2202 del 2011) e affermando che "la disciplina della tarsu contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa

Dott. Gennaro Esposito

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